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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIARDINA GLENDA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ).
[...] C.F._5
(C.F. , domiciliato in VIA EUMELO N. 32 SIRACUSA;
Parte_2 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS MARCO giusta procura in atti.
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (C.F. ), C.F._8 Parte_5 C.F._9
(C.F. ), domiciliato in VIA SE. GIUSEPPE Parte_6 P.IVA_1
MAIELLI,12 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
(C.F. ), Parte_7 P.IVA_2
(C.F. ) e (C.F. Parte_8 C.F._10 Parte_9
) N.Q. DI EREDI C.F._11 Parte_10
APPELLATI
NOE' (C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._12 Controparte_6
) e (C.F. , C.F._13 Controparte_7 C.F._14
domiciliato in VIA DEL TRITONE N. 102 00187 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv.
CAVALLARO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con sentenza n.4922/2022, pubblicata il 30.11.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, condannava i convenuti al pagamento in solido fra loro, a titolo risarcitorio, in favore della della complessiva somma di € 14.564.268,00 di cui Controparte_8 [...]
sino alla concorrenza di € 10.117.797,00, ciascuno in proporzione CP_7 Controparte_9
della rispettiva quota, sino alla concorrenza di € 2.313.207,00, sino alla concorrenza di € Parte_11
44.728,00, sino alla concorrenza di € 13.666.519,00, e Controparte_6 CP_1 Parte_12
sino alla concorrenza di € 44.728,00, per l'intero importo, sino alla Controparte_3 Parte_4
concorrenza di €1.679.757,00, sino alla concorrenza di € 11.088.024,00, CP_4 [...]
sino alla concorrenza di € 3.476.244,00, sino alla concorrenza di € Parte_5 Parte_13
2.578.495,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al tasso legale sulla predetta sorte capitale per come sopra rivalutata di anno in anno, il tutto a decorrere dalla dichiarazione di fallimento.
Con atto di citazione notificato il 29.5.2023 a tutte le parti del giudizio di primo grado, Parte_13
proponeva appello avverso la predetta decisione, che censurava per i motivi indicati.
Iscritto a ruolo l'atto d'appello, in data 5.10.2023 l'appellante depositava atto di rinuncia al proposto appello comunicato a tutti gli appellati.
Solo successivamente si costituivano gli appellati nonché Parte_12 Controparte_8
, e e questi ultimi proponevano appello incidentale Parte_11 Controparte_6 Controparte_7
tardivo.
Restavano contumaci gli altri convenuti pur se regolarmente citati.
pagina 3 di 6 1) E' preliminare l'esame dell'eccezione di estinzione del giudizio proposta da per effetto Parte_12
della rinuncia comunicata e depositata dall'appellante principale prima della costituzione degli
Part appellati e che hanno proposto appello incidentale tardivo. CP_6
Assume la difesa di come il deposito dell'appello incidentale tardivo sia avvenuto in un Parte_12
giudizio già estinto per effetto della rinuncia in precedenza notificata da parte dell'appellante e depositata nel fascicolo telematico.
Part Di contro la difesa di e appellanti incidentali tardivi, sostengono che la rinuncia CP_6
all'appello principale non può inficiare il proposto appello incidentale che è certamente ammissibile anche se in seguito vi sia stata una rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante principale come statuito dalle sezioni unite.
2) Ritiene il collegio che vada pronunciata l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia all'appello principale depositata e comunicata agli appellati prima della costituzione e del deposito dell'appello incidentale tardivo del 11.10.2023.
Su identica questione di recente si è pronunciata la Suprema Corte. “L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio;
tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente,
ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale”.
pagina 4 di 6 I giudici di legittimità, in ipotesi in cui l'appello principale sia stato rinunciato prima della proposizione dell'appello incidentale che sia tardivo, in quanto proposto una volta decorso il termine per impugnare la sentenza, hanno escluso che trovi applicazione il principio contenuto nella decisione della Corte di legittimità n.30782/2019, a propria volta fondata sulla decisione delle SU n. 8925/2011, entrambe citate dalla difesa degli appellanti incidentali secondo cui “in caso di rinuncia all'impugnazione principale,
quella tardiva non perde effetto e ciò al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio”.
Sul punto la Corte di legittimità nella ordinanza citata così scrive: “si deve tuttavia osservare che C.,
SU, 8925/2011, cui risale il principio, ha riguardato un caso in cui la rinuncia all'appello principale aveva seguito la proposizione dell'appello incidentale tardivo, sicché effettivamente, in tal modo, a processo instaurato e con impugnazioni contrapposte già radicate, ad uno dei contendenti verrebbe data la possibilità di farlo estinguere, evidentemente in ragione della propria convenienza, con effetto in ultima analisi contrario alla necessaria posizione paritaria delle controparti;
il caso di specie è diverso,
in quanto qui l'appello incidentale tardivo è stato proposto dopo la rinuncia all'appello principale e dunque, per certi versi, la considerazione da fare è diametralmente opposta, non potendo divenire arbitro del giudizio chi, non proponendo appello tempestivo e così mostrando di far dipendere la propria impugnazione dell'appello altrui, non può poi proporre appello tardivo quando il gravame altrui sia già stato rinunciato;
d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018),
ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite»
cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art.
pagina 5 di 6 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”.
In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto per effetto della rinuncia all'appello principale proposto da con atto notificato e depositato il 5.10.2023, mentre va dichiarato inammissibile Parte_13
l'appello incidentale tardivo depositato il 11.10.2023 da e Parte_11 Controparte_6 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania sezione specializzata in materia di imprese, CP_7
n.4922/2022, pubblicata il 30.11.2022, passata in giudicato.
Dichiara interamente compensate le spese del grado fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio ed inammissibile l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
22.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIARDINA GLENDA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ).
[...] C.F._5
(C.F. , domiciliato in VIA EUMELO N. 32 SIRACUSA;
Parte_2 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS MARCO giusta procura in atti.
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (C.F. ), C.F._8 Parte_5 C.F._9
(C.F. ), domiciliato in VIA SE. GIUSEPPE Parte_6 P.IVA_1
MAIELLI,12 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
(C.F. ), Parte_7 P.IVA_2
(C.F. ) e (C.F. Parte_8 C.F._10 Parte_9
) N.Q. DI EREDI C.F._11 Parte_10
APPELLATI
NOE' (C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._12 Controparte_6
) e (C.F. , C.F._13 Controparte_7 C.F._14
domiciliato in VIA DEL TRITONE N. 102 00187 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv.
CAVALLARO GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con sentenza n.4922/2022, pubblicata il 30.11.2022, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, condannava i convenuti al pagamento in solido fra loro, a titolo risarcitorio, in favore della della complessiva somma di € 14.564.268,00 di cui Controparte_8 [...]
sino alla concorrenza di € 10.117.797,00, ciascuno in proporzione CP_7 Controparte_9
della rispettiva quota, sino alla concorrenza di € 2.313.207,00, sino alla concorrenza di € Parte_11
44.728,00, sino alla concorrenza di € 13.666.519,00, e Controparte_6 CP_1 Parte_12
sino alla concorrenza di € 44.728,00, per l'intero importo, sino alla Controparte_3 Parte_4
concorrenza di €1.679.757,00, sino alla concorrenza di € 11.088.024,00, CP_4 [...]
sino alla concorrenza di € 3.476.244,00, sino alla concorrenza di € Parte_5 Parte_13
2.578.495,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al tasso legale sulla predetta sorte capitale per come sopra rivalutata di anno in anno, il tutto a decorrere dalla dichiarazione di fallimento.
Con atto di citazione notificato il 29.5.2023 a tutte le parti del giudizio di primo grado, Parte_13
proponeva appello avverso la predetta decisione, che censurava per i motivi indicati.
Iscritto a ruolo l'atto d'appello, in data 5.10.2023 l'appellante depositava atto di rinuncia al proposto appello comunicato a tutti gli appellati.
Solo successivamente si costituivano gli appellati nonché Parte_12 Controparte_8
, e e questi ultimi proponevano appello incidentale Parte_11 Controparte_6 Controparte_7
tardivo.
Restavano contumaci gli altri convenuti pur se regolarmente citati.
pagina 3 di 6 1) E' preliminare l'esame dell'eccezione di estinzione del giudizio proposta da per effetto Parte_12
della rinuncia comunicata e depositata dall'appellante principale prima della costituzione degli
Part appellati e che hanno proposto appello incidentale tardivo. CP_6
Assume la difesa di come il deposito dell'appello incidentale tardivo sia avvenuto in un Parte_12
giudizio già estinto per effetto della rinuncia in precedenza notificata da parte dell'appellante e depositata nel fascicolo telematico.
Part Di contro la difesa di e appellanti incidentali tardivi, sostengono che la rinuncia CP_6
all'appello principale non può inficiare il proposto appello incidentale che è certamente ammissibile anche se in seguito vi sia stata una rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante principale come statuito dalle sezioni unite.
2) Ritiene il collegio che vada pronunciata l'estinzione del giudizio per effetto della rinuncia all'appello principale depositata e comunicata agli appellati prima della costituzione e del deposito dell'appello incidentale tardivo del 11.10.2023.
Su identica questione di recente si è pronunciata la Suprema Corte. “L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio;
tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente,
ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale”.
pagina 4 di 6 I giudici di legittimità, in ipotesi in cui l'appello principale sia stato rinunciato prima della proposizione dell'appello incidentale che sia tardivo, in quanto proposto una volta decorso il termine per impugnare la sentenza, hanno escluso che trovi applicazione il principio contenuto nella decisione della Corte di legittimità n.30782/2019, a propria volta fondata sulla decisione delle SU n. 8925/2011, entrambe citate dalla difesa degli appellanti incidentali secondo cui “in caso di rinuncia all'impugnazione principale,
quella tardiva non perde effetto e ciò al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio”.
Sul punto la Corte di legittimità nella ordinanza citata così scrive: “si deve tuttavia osservare che C.,
SU, 8925/2011, cui risale il principio, ha riguardato un caso in cui la rinuncia all'appello principale aveva seguito la proposizione dell'appello incidentale tardivo, sicché effettivamente, in tal modo, a processo instaurato e con impugnazioni contrapposte già radicate, ad uno dei contendenti verrebbe data la possibilità di farlo estinguere, evidentemente in ragione della propria convenienza, con effetto in ultima analisi contrario alla necessaria posizione paritaria delle controparti;
il caso di specie è diverso,
in quanto qui l'appello incidentale tardivo è stato proposto dopo la rinuncia all'appello principale e dunque, per certi versi, la considerazione da fare è diametralmente opposta, non potendo divenire arbitro del giudizio chi, non proponendo appello tempestivo e così mostrando di far dipendere la propria impugnazione dell'appello altrui, non può poi proporre appello tardivo quando il gravame altrui sia già stato rinunciato;
d'altra parte la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018),
ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite»
cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art.
pagina 5 di 6 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”.
In conclusione, il giudizio va dichiarato estinto per effetto della rinuncia all'appello principale proposto da con atto notificato e depositato il 5.10.2023, mentre va dichiarato inammissibile Parte_13
l'appello incidentale tardivo depositato il 11.10.2023 da e Parte_11 Controparte_6 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania sezione specializzata in materia di imprese, CP_7
n.4922/2022, pubblicata il 30.11.2022, passata in giudicato.
Dichiara interamente compensate le spese del grado fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio ed inammissibile l'appello incidentale;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
22.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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