Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1280 / 2022
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VISCIGLIO GIANCARLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417
[...]
bis c.p.c. dal dott. CONTI GIAMPIERO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: assegnazione temporanea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2022, la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava:
Graduatorie di merito dei vincitori di concorso indetto con D.D.G. n. 105 del 23/2/2016, su posto di tipo comune dell' ; Parte_2
-che, a seguito di trasferimento interprovinciale, è titolare su posto di sostegno dell'I.C.
“ di Fiumicino, ma in servizio presso la scuola primaria statale “Crispi” di CP_2
Canicattì, in virtù di provvedimento di assegnazione “provvisoria” adottato dall'A.T. di con decreto prot. n. 12362 del 9.8.2021; CP_1
-di avere inoltrato agli AA.TT. di e Caltanissetta ed Enna1 del domanda di CP_1 CP_3
assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit. del D.lgs. 151/2001 nella provincia di , CP_1
per ricongiungimento familiare;
-che, nonostante il rigetto della domanda per assenza di posti, veniva a conoscenza della sussistenza di posto vacante e disponibile.
Chiedeva di “accertare e dichiarare: che la ricorrente ha diritto all'assegnazione ex art. 42 bis D.lgs.
151/01 in provincia di Agrigento (isole escluse); - per l'effetto, ordinare al Controparte_1
in persona del Ministro in carica pro tempore, di assegnarla a prestare servizio in una sede ubicata
nel comune di CA o CI (in cui al momento della domanda di assegnazione sussistevano per
certo posti vacanti e disponibili) o, in ogni caso, in provincia di Agrigento (isole escluse), per un
triennio solare, ove occorra anche in sovrannumero in caso di sopravvenuta indisponibilità di posti
per causa non imputabile alla ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.”.
Si costituivano il e l' , che Controparte_1 Controparte_1
eccepiva la carenza di interesse ad agire della ricorrente, lavorando la stessa da oltre tre anni in provincia di per assegnazione provvisoria. Nel merito, rilevava l'insussistenza CP_1
dei requisiti oggettivi per l'applicazione della disciplina, nonché di posti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti di sede per l'a.s.2022/23.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione afferente il difetto di interesse ad agire sollevato da parte resistente, stante che gli istituti dell'assegnazione provvisoria e temporanea, oltre a richiedere requisiti oggettivi e soggettivi diversi, hanno anche esiti differenti quanto alla durata della permanenza.
Nel dettaglio, l'istituto dell'assegnazione temporanea è disciplinato dall'art. 42 bis d. lgs.
151/2001, che così recita: “
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un
periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale
dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono
essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Dunque, al fine di ottenere l'assegnazione temporanea è necessario, da un punto di vista soggettivo, che il soggetto abbia un figlio di età inferiore a tre anni e un coniuge che esercita attività lavorativa in altra provincia o regione;
da un punto di vista oggettivo, che vi sia un
“posto vacante e disponibile” nella provincia o regione di riavvicinamento.
Inoltre, è altresì stabilito, ferma restando la necessaria sussistenza dell'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, che l'assenso o il dissenso vengano comunicati entro trenta giorni dalla domanda.
Nel caso di specie, l'A.T. di Roma del non ha esitato l'istanza di assegnazione per la CP_3
provincia di , circostanza che già di per se renderebbe suscettibile di accoglimento CP_1
la domanda stante che la mancata esplicitazione di una motivazione preclude il sindacato giudiziale sulla legittimità e delle decisione dello stesso.
Ad ogni modo, l , con nota prot. 12289 del 6.08.2021, ha Controparte_4
invece motivato il proprio dissenso rilevando che “... in esito alla mobilità della scuola primaria
per l'a.s.2021/22, non sono residuati “posti vacanti e disponibili” in provincia di la cui CP_1
sussistenza è condizione tassativamente prevista dalla norma dalla S.V. citata, unitamente al divieto di copertura del posto di titolarità. Ciò risulta dal “PROSPETTO DEI DATI SINTETICI
RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO”, relativi
alla mobilità del predetto anno scolastico, pubblicati sul portale istituzionale dell' Controparte_1
unitamente al bollettino dei trasferimenti...”.
[...]
Orbene, per quanto concerne l'individuazione dei posti vacanti e disponibili, questo Giudice
ritiene di convenire con le conclusioni rese dal Tribunale di Trapani, in composizione
Collegiale, resa nel procedimento avente n.r.g. 644/2023, secondo cui “l'individuazione dei
posti “vacanti e disponibili” richiesti dall'art. 42 bis D. Lgs 151/2001 non possa essere realizzata solo
con riferimento alle vacanze del c.d. organico di diritto, ma debba tenere conto anche delle vacanze
del c.d. organico di fatto. Ad una interpretazione fondata sul mero dato letterale dell'art. 42-bis, D.
Lgs. n. 151/2001 - secondo cui, laddove subordina l'assegnazione temporanea alla sussistenza di un
posto “vacante e disponibile”, la norma farebbe esclusivo riferimento al c.d. "organico di diritto'' -
ritiene il Collegio preferibile, in quanto maggiormente aderente allo spirito della legge - tenuto conto
del carattere temporaneo dell'assegnazione, della possibilità che la stessa possa essere goduta anche in
modo frazionato, delle esigenze preminenti di tutela del minore, nonché della previsione che il dissenso
sia limitato a casi o esigenze eccezionali - la diversa soluzione interpretativa più estensiva secondo
cui il concetto di posto “vacante e disponibile” nell'ambito della normativa speciale di cui all'art. 42
bis non richiede necessariamente che vi sia una scopertura in organico definitiva, ma che, anche in
via di mero fatto, sussista un posto temporaneamente vacante e disponibile, utile ai fini
dell'assegnazione temporanea in questione, soluzione peraltro adottata dalla stessa amministrazione
scolastica in altri ambiti territoriali (v. all. 12 reclamo). Sul punto si condivide l'indirizzo espresso
dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ha evidenziato che “non appare a un primo
esame convincente, ai fini della non utilizzabilità di detti posti, opporre la circostanza che si tratti di
scopertura soltanto temporanea di posti in organico e quindi non propriamente "vacanti", atteso che
lo stesso trasferimento ai sensi dell'articolo 42-bis richiesto dal ricorrente, a propria volta, ha carattere
temporaneo e può essere fruito anche in via frazionata, per periodi di tempo più ristretti rispetto al
triennio (e quindi conciliabili con l'eventuale rientro del personale di ruolo al momento fuori sede)”
( Roma, ord. n. 5998/2021, confermata da Cons. Stato ord. n. 377/2022); “Una siffatta CP_5
tesi trova conferma nella lettera dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, laddove si stabilisce che il beneficiario possa essere assegnato "anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a 3 anni". In altre parole, se temporaneamente un posto è scoperto, sempre
temporaneamente potrà essere occupato, mentre la tesi dell'Amministrazione sarebbe valida nel caso,
diverso da quello in esame, di una nuova assegnazione, destinata ad occupare un posto vacante in via
definitiva” ( sent. n. 6872 del 27/05/2022), indirizzo pure sposato da una parte Controparte_6
della giurisprudenza di merito (Trib. Catania ord. 17/1/2023; Trib. Catania, ord. 27/2/2023, Trib.
Enna, ord. 16/02/2023)”.
Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti emerge la sussistenza, presso l'ambito provinciale di , di molteplici posti di fatto vacanti al momento della presentazione CP_1
delle domande.
In primo luogo, occorre evidenziare che il prospetto richiamato dal è stato CP_1
elaborato due mesi prima dell'istanza avanzata dalla ricorrente e, pertanto, esso non risulta fedele;
ad ogni modo, dallo stesso emerge la sussistenza di 8 posti di sostegno e 6 comuni.
Inoltre, i Dirigenti Scolastici dell' , Controparte_7
con note prot. 3316 del 9.03.2022 (cfr. all. n. 6 al ricorso) e 3168 dell'11.03.2022 (cfr. all. n. 7
al ricorso), hanno confermato la sussistenza di 10 posti di sostegno presso la scuola Primaria
“ ” e 8 presso la scuola Primaria “Loreto”, di cui uno di tipo comune. Persona_1
A fronte di ciò, il convenuto non ha dimostrato di avere valutato l'esistenza di CP_1
esigenze eccezionali che precludevano l'assegnazione temporanea,
Pertanto, stante la mancata contestazione dei requisiti di natura soggettiva (che pure la ricorrente prova), risultano integrati tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Pertanto, si deve ordinare all'amministrazione convenuta di provvedere all'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis d.lgs. 151/01, anche in modo frazionato, presso una delle sedi di servizio, anche temporaneamente vacanti e disponibili, della Provincia di
, indicate nell'istanza di assegnazione temporanea, in ordine di priorità, ponendo CP_1
in essere tutti i provvedimenti consequenziali, con decorrenza, ai fini del computo del termine triennale, dal momento dell'effettiva assegnazione. In applicazione del principio della soccombenza il deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, ordina al convenuto di provvedere all'assegnazione CP_1
temporanea della ricorrente ex art. 42 bis d.lgs. 151/01, anche in modo frazionato, presso una delle sedi di servizio, anche temporaneamente vacanti e disponibili, della Provincia di
, indicate nell'istanza di assegnazione temporanea, in ordine di priorità, ponendo CP_1
in essere tutti i provvedimenti consequenziali, con decorrenza, ai fini del computo del termine triennale, dal momento dell'effettiva assegnazione.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_1
che si liquidano in euro 1.500,00 oltre iva e cpa.
Così deciso in Agrigento, il 15/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo