Sentenza breve 14 ottobre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 14/10/2010, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04209/2010 REG.SEN.
N. 02405/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2405 del 2010, proposto da:
EN RR, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Amalfa, Antonio Catalioto, con domicilio eletto presso US IA in AT, via G. D'Annunzio, 39/A;
contro
Ministero della Giustizia;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d'Appello di Ancona;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d'Appello di Messina;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento della commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, istituita presso la Corte di Appello di Messina, pubblicato il 21 giugno 2010, nella parte in cui la ricorrente, dichiarata non idonea, non è stata ammessa alla prova orale;
- del presupposto verbale di correzione dell’11 giugno 2010 - redatto dai componenti la Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, istituita presso la Corte di Appello di Ancona;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di :
Ministero della Giustizia;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d'Appello di Ancona;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d'Appello di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Richiamati i precedenti di questa Sezione (cfr. ex multis TAR AT, IV, 7 dicembre 2006, n. 2427; Idem 13 ottobre 2007, n. 1659; Id. 31 luglio 2008, n. 1455; Id. 09.12.2009, n. 2029; Idem, 30 luglio 2010, n. 3313 ; cfr. in termini anche Cons. Stato, V, 1 settembre 2009, n. 5145 );
Ritenuto che l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non possa essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, dovendo il voto numerico essere accompagnato da apposita motivazione, che dia contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri di valutazione preventivamente costituiti;
Ritenuto che nel caso di specie l’attribuzione del solo voto numerico a ciascuno degli elaborati scritti della ricorrente comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’impugnato verbale dell’11 giugno 2010, redatto dai componenti la 2^ Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, istituita presso la Corte di Appello di Ancona, nei limiti dell’interesse, nonché del conseguenziale provvedimento di non idoneità alla prova orale;
Ritenuto, pertanto, che la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, istituita presso la Corte di Appello di Ancona, dovrà rinnovare il giudizio sugli elaborati scritti della ricorrente, motivando le espressioni di voto numerico che saranno da essa attribuite;
Ritenuto che tale valutazione dovrà essere effettuata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, dalla Commissione per gli esami di Avvocato di Ancona, con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Commissione che ha effettuato la prima valutazione;
Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati ed ordina all’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti della ricorrente con le modalità ed i termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2000/00 (duemila/00),oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
| Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a: |
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| IL FUNZIONARIO |