Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 841/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Roma, via Piemonte, 38, c.f.: Parte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice, con sede in Controparte_1
San Donato Milanese, via Dell'Unione Europea n.6/a e 6/b, cf.: P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano;
-appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._1
nata a [...] il giorno 11.6.1967, c.f.: Parte_2
, entrambi residenti in [...]; C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Gervasi;
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n. 841/2021 r.g.
Il Tribunale di Trapani, pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
quale procuratrice di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e , diretta alla revocazione dell'atto di Controparte_2 Parte_2
costituzione di un fondo patrimoniale da costoro istituito il 16.6.2014, con sentenza n. 214 del 3.3.2021 rigettava la domanda e poneva a carico dell'attrice le spese di lite.
La soccombente rappresentata come in epigrafe, ha Parte_1
interposto appello, del quale e , costituitisi, Controparte_2 Parte_2
hanno chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 22.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo si critica la sentenza per aver ritenuto insufficiente la prova della fondatezza della domanda.
Il rilievo non merita di essere recepito.
L'azione scaturisce dal mancato pagamento del debito di euro 36.657,92 di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trapani n. 899 del 4.10.2017, richiesto dalla quale rappresentante di Credito Siciliano s.p.a., Controparte_1
titolare originaria del credito poi ceduto alla , in conseguenza Pt_1 dell'inadempimento di un contratto di finanziamento stipulato il 14.4.2016 da
Controparte_2
Il primo Giudice ha ritenuto che difettasse la prova della dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie della società futura finanziatrice, non presumibile stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la costituzione del fondo nell'anno 2014 e la concessione del finanziamento.
Sostiene l'appellante che il debito era stato contratto da due anni dopo la CP_2
costituzione del fondo patrimoniale nella consapevolezza di non poterlo n. 841/2021 r.g. 3
soddisfare, dal momento che in precedenza aveva fatto confluire nel fondo tutti i beni di proprietà sua e della moglie.
Osserva la Corte che la ipotizzata consapevolezza del debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, di non poter restituire il finanziamento ricevuto, e persino la sua intenzione, in quel momento, di non far fronte al proprio impegno sono privi di rilevanza, ciò che solo interessa essendo la preordinazione della costituzione del fondo patrimoniale al deliberato obiettivo di rendersi in futuro debitore e di non adempiere.
Stante il lungo tempo trascorso dall'atto dispositivo all'assunzione del debito, una siffatta fraudolenta preordinazione non è senz'altro presumibile, dovendo, al contrario, ragionevolmente supporsi che come qualsiasi altra persona di CP_2 normale avvedutezza, fosse, all'epoca dell'atto, in condizione di comprendere l'elevata probabilità che ogni sua futura richiesta di prestiti sarebbe stata preceduta dall'accertamento, da parte dell'ente a tal fine interpellato, dell'esistenza di sufficienti garanzie di restituzione, e che in ragione di tale consapevolezza egli nel giugno 2014 non avesse in programma di ricorrere a futuri finanziamenti, tantomeno a quello specifico del Credito Siciliano. Si consideri, a quest'ultimo riguardo, che l'elemento soggettivo occorrente per la revoca di un atto compiuto prima dell'assunzione del debito non è costituito dalla consapevolezza generica di rendere impossibile, difficile o non agevole a futuri eventuali creditori di avvalersi della garanzia patrimoniale del credito (ciò che renderebbe tendenzialmente suscettibile di revocatoria qualunque atto a titolo gratuito compiuto dal futuro assuntore di debiti), ma dal dolo specifico, eccezionale, consistente nel disegno di disfarsi dei propri beni in vista della futura assunzione di uno specifico debito verso un determinato creditore (v. Cass. S.U.
1898/2025).
L'appello è in conclusione da disattendere.
n. 841/2021 r.g. 4
In considerazione della coesistenza fino a epoca recente, nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U., cit.), di orientamenti contrastanti sulla questione interpretativa dianzi esaminata, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese di appello.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da e per essa quale procuratrice Parte_1
dala avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Trapani n. 214 del 3.3.2021; compensa integralmente le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 841/2021 r.g.