Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 24728/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16 gennaio 2025
Fasc. n r.g. 24728/ 2021
Per l'opponente compare l'avv.to Amoroso Carmela, per delega degli avv.ti Pacileo, che si riporta agli atti e alle difese espletate. Ribadisce le conclusioni, come formulate nelle note conclusive, e chiede che la causa sia decisa.
Per l'opposta compare l'avv.to T. Sarno, che si riporta agli scritti difensivi e alle conclusioni espresse in quelli conclusionali. Dichiara di aver depositato telematicamente la sentenza di Corte App Milano dell'8.06.2024, di interesse ai fini della decisione con riguardo alla interpretazione della pronuncia della
Corte di giustizia dell'aprile 2024, richiamata da controparte. Anche, riferendosi alle relative motivazioni chiede che la causa venga decisa.
L'avv.to Amoroso impugna le avverse difese.
Il Giudice
Uditi i procuratori, si ritira in camera di consiglio,
all'esito,
letto l'art 281 sexies c.p.c.,
decide la causa, mediante pronuncia della seguente sentenza, di cui dà lettura, in assenza dei suddetti procuratori, nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza, facente parte integrale del presente verbale di udienza.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia, all'udienza del 16 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24728 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Parte_1 P.IVA_1 dom. in Napoli alla Via G. Carducci n. 42, presso lo studio degli avvocati Bruno Pacileo e Luigi Pacileo, che la rappresentano e difendono, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(Cod. Fisc. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, domiciliata in Avellino alla via Terminio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Tranquillino Sarno, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note conclusive oggi richiamate: parte opponente: 1) rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dell'odierna opponente, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-316/22 dell'11 aprile 2024, per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 6204/2021 opposto, per difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente; 2) dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ex delibera 209/2016/E/COM – TICO;
3) accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito dalla opposta, per essere competente, ai sensi dell'art. 7, primo comma, c.p.c., il Giudice di pace di Napoli, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
4) autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269
c.p.c., la chiamata in causa della – Controparte_3 Controparte_4 in persona del Direttore Interregionale p.t., con sede in Napoli Via A. De Gasperi, 20 - (C.F. - PEC: P.IVA_3
t), e, di conseguenza, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, allo Email_1 scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, affinché, in caso di accoglimento della domanda attorea, l' sia condannata Controparte_3
a manlevare la da eventuali conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dall'eventuale condanna alla Parte_1 restituzione delle somme richieste dalla e, comunque, a tenere Controparte_1 indenne l'odierna opponente dal pagamento di qualsiasi somma la stessa fosse condannata a pagare in ragione o per
l'effetto della domanda attorea, ovvero con condanna diretta della stessa 5) Controparte_3 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della Controparte_1 per decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., nonché per i motivi esposti in narrativa;
6) in ogni caso, disattendere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 6204/2021, previa revoca dello stesso. IN VIA PRINCIPALE, previo occorrendo rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE alla Corte di
Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale Italiana 7) dichiarare infondato e inammissibile il decreto ingiuntivo n.
6204/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, Giudice dott. Flora Vollero, in data 02.08.2021, depositato in data
03.08.2021, nel procedimento RG N. 17395/2021, e notificato in data 20.08.2021; 8) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza della pretesa creditoria della , pertanto, non CP_1 Controparte_1 dovuto il credito ingiunto, poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I. n. 6204/2021; 9) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e C.P.A. con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari.
Per parte opposta: previo ogni opportuno accertamento, rigettare l'opposizione avversa e confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a corrispondere alla tutti gli importi dovuti, Parte_1 Parte_2 quantificati nel decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, nella diversa somma che emergerà in corso di causa ovvero ancora nella somma ritenuta di Giustizia, il tutto con interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo.
- condannare al pagamento di spese e compensi di causa, oltre accessori, con attribuzione ex art. 93 cod. proc. Parte_1 civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6204/2021, emesso in data 3.08.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare in favore di l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
5094,70 oltre interessi e spese della procedura, quale restituzione delle addizionali provinciali all'accisa, mesi da gennaio a dicembre 2011, addebitate e pagate sulla base delle fatture poste alla base del ricorso monitorio. proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto, eccependo: Pt_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di forniture;
la prescrizione ex art 2946 c.c. dei crediti ingiunti, posto che solo con la comunicazione ricevuta in data 24.02.2021 l'opposta aveva, per la prima volta, richiesto la restituzione degli importi pagati a titolo di accisa senza tuttavia quantificarne l'importo; la mancata prova dell'indebito azionato, risultando insufficiente la produzione delle fatture e delle distinte di pagamento ai fini della relativa prova dei pagamenti, documenti che in ogni caso disconosceva;
che il tributo, di cui trattasi, era stato correttamente applicato sulla base della normativa interna ratione temporis vigente;
che, infatti, la pretesa restitutoria si rivelava erroneamente fondata sulla richiesta di disapplicazione di normativa statale ( art. 6 del D.L. 511/1988, così come novellato dal d.lgs. 26/2007, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012, con il D.L. 16/2012, art. 4, comma 10) in favore dell'applicazione di normativa comunitaria (l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.), priva, tuttavia, di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale;
che il ritardo nella attuazione della Direttiva comunitaria determinava solo una responsabilità dello Stato nei confronti dei privati;
che, ad ogni buon conto, ex art 14 D.lgs 504/1995 sussisteva il proprio buon diritto al rimborso delle somme riversate al cliente nei confronti dell di cui chiedeva la chiamata in causa;
in ogni caso Controparte_3 contestava la quantificazione delle somme pretese in restituzione, posto che, per i mesi da gennaio 2011
a dicembre 2011, l'importo complessivo di € 5.094,70 non trovava riscontro nelle somme riportate nelle fatture allegate da controparte sotto la voce “Addizionale provinciale”, il cui totale, relativo al suddetto periodo, risultava essere invece pari alla minore somma di € 3.821,03. Per vero, evidenziava l'opponente, detta errata quantificazione derivava dall'inesatta inclusione, nelle somme oggetto di domanda, di quelle versate non solo a titolo di addizionale provinciale ma anche di quelle riportate sotto la voce “ erariale” non oggetto di intervento normativo;
quale conseguenza di tale eccezione, eccepiva l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale.
Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto a tutti i motivi dell'avversa opposizione e formulando le richieste riportate in epigrafe.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quella di chiamata in causa della la causa, sulla documentazione in atti, veniva Controparte_3 rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., verificato il tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, autorizzate ex art 127 ter c.p.c.
In primo luogo vanno ribadite le considerazioni già espresse con riguardo al rigetto dell'istanza di chiamata in causa della come richiesta da parte opponente, nonché con Controparte_5 riguardo all'eccezione di improcedibilità della domanda ( v. verbale di udienza del 17.03.2022).
L'eccezione di improcedibilità è, infatti, infondata, atteso che, con riferimento all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie in materia di forniture, l'art.
2.3 del T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”. Nella specie, la opposta chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionali alle accise sulle fatture emesse dalla Parte_1 per l'anno 2011: la presente controversia presenta, quindi, chiari profili di natura tributaria ( anche volendola qualificare come di rivalsa) , stante la natura di imposta indiretta dell'addizionale alla accise, sicché la stessa appare esulare da quelle rispetto alle quali si impone il preventivo espletamento della procedura di conciliazione di cui trattasi.
Va, poi, ribadito il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, tenuto conto che la domanda avanzata dalla opposta è quella di Controparte_3 ripetizione di indebito ed è stata correttamente diretta nei confronti del fornitore, sicché l'ampliamento del contraddittorio (per la manleva) comporterebbe una dilatazione dei tempi processuali, non necessitata da alcuna ragione di litisconsorzio necessario né da accertamenti di natura pregiudiziale, nemmeno ai sensi dell'art 14 D.lgs 504/1995.
A tale riguardo giova infatti rilevare che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti della fornitrice la cui legittimazione passiva va affermata, come chiarito anche dalla Pt_1
Suprema Corte, secondo cui “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988
(nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito” (cfr. in tal senso: Cass. Civ. n. 27099/2019).
Ancora in via preliminare, va immediatamente rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Napoli, dovendo determinarsi il valore della causa sulla base della domanda ( v. art 10
c.p.c) , che nella specie eccede quello relativo alle cause assegnate alla competenza del Giudice di Pace dall'art 7 c.p.c. ( testo ratione temporis vigente)
Ciò posto, e venendo al merito delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, deve ritenersi illegittimo l'addebito dell'addizionale provinciale alle accise per cui è causa tenuto conto che
“l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (cfr. in tal senso Cass.Civ. n. 27101/2019).
Più precisamente la Suprema Corte ha chiarito che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007;
Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013;
Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018) - cfr.
Cass. n. 27101/2019. E merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibile presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti “verticali”, è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie direttamente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vincolanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effetto ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano efficacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla opponente in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati (inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. “orizzontale”) è mal posta e priva di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE è, infatti, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi del resto anche sulla base di una diversa impostazione del meccanismo di disapplicazione della normativa nazionale, che può essere meglio esplicitato alla luce della puntuale ricostruzione del sistema impositivo delle accise operata da Cass. n.
15506/20. Con la suddetta sentenza è stato chiarito che obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile ratione temporis), il quale può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al consumatore finale (ex art. 16, comma 3 T.U. Accise): come precisato dalla
Suprema Corte, la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra (a) fornitore e amministrazione doganale e (b) fornitore e consumatore finale sono dunque autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico. Il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa (per la ragione di cui si è detto) dal fornitore nei confronti del consumatore finale l'indebito ha natura non tributaria, ma riguarda la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il
“rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, ma -per la ragione appena illustrata- il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, dunque, risalire al
“rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della S.C., che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore. In questo senso vi veda Corte d'Appello di Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo”. Anche sulla base di tali argomenti, pertanto, si deve pervenire all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione.
A conferma delle conclusioni raggiunte si pone altresì il decreto 9-10/5/2023 del Primo Presidente della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Verona ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione oggetto di questo procedimento (possibilità o meno, per il giudice nazionale, di disapplicazione, in una controversia tra privati, della norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE) proprio in considerazione della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di legittimità, ritenuta idonea ad orientarne la risoluzione. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono del resto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria, non tempestivamente recepita,
e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c. le argomentazioni di recente espresse dalla
Corte di Appello di Milano ( sent. n. 2491 del 20.09.2024), in quanto pienamente condivise da questo
Giudice e di seguito riportate:
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Come detto, tuttavia, il fondamento della disapplicazione non va ravvisato nella direttiva in sé, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo
l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha quindi affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore.
In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”. Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico [...], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività [...]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato”
(cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno terzo chiamato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso
l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato
l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020). In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione. Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente ha diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, dovendosi aggiungere che alcun dubbio di costituzionalità appare venire in rilievo, nemmeno con riguardo alla normativa in tema di rimborso dell'accisa ex art. 14 TUA, richiamata dall'opponente, atteso che la ratio di tale disposizione è proprio quella di evitare che attraverso il rimborso il soggetto passivo d'imposta possa indebitamente arricchirsi.
Accertato l'an della pretesa, deve rilevarsi, in accoglimento dell'eccezione a tal uopo tempestivamente formulata dall'opponente, che parte dei crediti azionati devono tuttavia ritenersi prescritti.
Posto che la pretesa azionata ha natura restitutoria ex art 2033 c.c. trovando pertanto applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all'art 2946 c.c. con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti, deve infatti rilevarsi che quest'ultimi risultano eseguiti nel periodo da gennaio 2011 a dicembre 2011, laddove la prima diffida di pagamento risulta comunicata dall'opposta all'opponente solo in data 24.02.2021 ( v. lettera di messa in mora in atti), con la conseguenza che sono definitivamente estinte per prescrizione le pretese restitutorie riferibili ai pagamenti antecedenti a tale data, che, nella specie, risultano essere quelle relative alla fatturazione del gennaio 2011.
Venendo, quindi, alla contestazione formulate con riguardo alla prova dell'indebito e al quantum della pretesa, osserva il Tribunale che l'opposta ha depositato le fatture ( emesse dalla stessa da cui risultano gli importi indebitamente versati, nonché le distinte dei pagamenti eseguiti (cfr. Pt_1 fasc. monitorio).
Il disconoscimento formulato da con riguardo alla genuinità di tale documentazione,
Pt_1 prodotta in copia, appare del tutto generico e perciò inammissibile: d'altronde non risulta aver
Pt_1 disconosciuto il rapporto di fornitura, da cui di certo è conseguita l'emissione di fatture da parte della stessa sicché tale parte ben avrebbe potuto verificare l'autenticità della documentazione
Pt_1 prodotta mediante contestazioni senz'altro più precise. Quanto al mancato incasso degli importi di cui trattasi, non può che rilevarsi che nulla depone in tal senso, alla luce della documentazione in atti, tanto viepiù tenuto conto che mai risulta aver contestato il mancato pagamento di alcuna fattura
Pt_1 nell'ambito dei rapporti intercorsi con l'opposta.
Venendo, quindi, alla quantificazione del credito, il Giudice, dall'esame delle fatture prodotte in atti, riscontra la fondatezza dei rilievi formulati dall'opponente, atteso che parte opposta risulta aver preteso anche la restituzione di somme non riferibili a quelle versate a titolo di addizionali provinciali, ma alla diversa causale “ erariale” , rispetto alla quale non è stato prospettato alcun indebito. Da tutte le osservazioni che precedono, discende che la domanda di restituzione avanzata da va, quindi, accolta per il minor importo di euro 3.524,56, dovendo Controparte_1 alla somma originariamente riconosciuta, di euro 5094,70, essere detratte le somme relative alla fatturazione di gennaio, oramai prescritte ( euro 395,00), nonché le somme versate per la diversa causale innanzi indicata.
L'opposizione proposta da va quindi parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato Pt_1
e condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro Pt_1 Controparte_1
3524,56, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Parte opponete domanda che, in ogni caso, venga disposta la compensazione delle spese di lite.
Tale richiesta appare accoglibile ai sensi dell'art 92, comma 2, c.p.c., tanto in considerazione della novità delle questioni trattate, anche con riguardo alla recente pronuncia della Corte di Giustizia di cui innanzi si è detto, e dell'esistenza di precedenti di segno contrario nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione proposta da e, per l'effetto: 1) Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 3524,56, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti ivi comprese quelle della fase monitoria.
Così deciso, in Napoli, in data 16.1.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero