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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4756 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4756/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
GRASCI PUCCINI CHIARA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. GUIDA SOLO DANNI A COSE Parte_2 P.IVA_1
NUNZIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
24.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/6/2018, ha convenuto in giudizio il , al fine di Parte_1 Parte_2
accertarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., a seguito del sinistro occorso in data 14/9/2017 e del conseguente danno biologico, da liquidarsi nella somma di euro
19.786,70.
Il procedimento veniva instaurato innanzi al Giudice di Pace, che dichiarava la propria incompetenza per valore, e riassunto innanzi al Tribunale di Pisa.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue.
In data 14/7/2014, stava percorrendo via Volta (PI), a Parte_1
bordo del proprio scooter e in direzione via Roma, quando incorreva in una buca presente sull'asfalto e perdeva il controllo del motoveicolo, rovinando a terra.
Ammessa in pronto soccorso all'Ospedale di , le veniva Pt_2
diagnosticato trauma distorsivo-contusivo ginocchio sx con prognosi di 10 giorni (doc. 2 costituzione). Dalla relazione del consulente di parte, risultavano lesioni permanenti pari al 9% (doc. 3).
All'esito negativo del tentativo di mediazione, la parte attrice promuoveva il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla mancata manutenzione del manto stradale.
Il si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto Parte_2
da parte attrice in punto di fatto e di diritto e chiedendo, in subordine al rigetto della domanda, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%.
2 Il procedimento è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti, la prova testimoniale e la consulenza medico-legale.
Al termine dell'istruttoria, è stato assegnato a questo Giudice.
La domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata.
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è pertanto sufficiente, per provarla, che l'attore dimostri l'effettività del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il
“dinamismo” della res in custodia, anche quando inerte. D'altra parte, incombe sul custode l'onere di dimostrare la ricorrenza di un eventuale caso fortuito, se del caso coincidente con la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, di per sé idoneo a determinare l'evento, e, pertanto, interruttivo del nesso di derivazione eziologica.
Nell'ipotesi, quindi, in cui la cosa oggetto di custodia sia statica e inerte, come nel caso di specie, al fine di valutarne la pericolosità, ritiene la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, debba essere considerato congiuntamente al modo di essere della cosa, di per sé statica. Pertanto, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, cfr. già Cass. III sez. civ., 5/2/2013, n. 2660).
In particolare, laddove la condotta del danneggiato entri in interazione con la cosa in custodia, si richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e del principio di autoresponsabilità enunciato anche dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost.10/05/1999, n. 156).
3 Precisa la giurisprudenza di legittimità che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente debba considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., III sez. civ.,
1/02/2018 n. 2480).
La qualificazione della cosa in custodia nei termini di insidia o trabocchetto non è un parametro decisivo nella valutazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo acquistato maggior rilievo, nell'impostazione prevalente della giurisprudenza di legittimità, il modo di interagire della condotta del danneggiato con la cosa.
Nel caso in esame, la res di cui è causa è rappresentata dalla strada lungo la quale è avvenuto il sinistro, della cui cura e manutenzione è obbligato il che assume le vesti di custode Pt_2
ex art. 2051 c.c.
Per espressa rappresentazione della parte ricorrente, la ricorrente è incorsa in un'alterazione del manto stradale – una buca – presente sulla carreggiata all'altezza del segnale di STOP (p. 2 costituzione).
Ai fini della valutazione della responsabilità del custode, secondo quanto premesso in punto di diritto, occorre valutare gli elementi che, in concreto, hanno caratterizzato l'interazione tra la cosa in custodia e la danneggiata.
In primo luogo, si osserva che la segnaletica presente in prossimità della buca impone generalmente al conducente l'obbligo di arrestarsi.
4 Pertanto, la vicinanza del segnale di STOP è una circostanza che esige, in capo al conducente, uno standard più elevato di attenzione,
a valle del normale standard di prudenza che caratterizza lo svolgimento dell'attività di guida (ex art. 2054 c.c.).
Sempre con riguardo alla segnaletica della strada, luogo del sinistro, si osserva che all'inizio della via è posto il segnale verticale di pericolo di Strada sconnesse (doc. 7 costituzione). Tale segnaletica impone un obbligo di prudenza specifico in capo ai conducenti, legato alle peculiari condizioni del manto stradale.
Quanto alla dinamica del sinistro, la testimone escussa nel corso dell'udienza del 22/6/2021 ha dichiarato di non avervi assistito direttamente, perché si trovava a procedere nella direzione opposta.
La medesima teste ha tuttavia riferito che la pavimentazione era sconnessa, quella è sempre stata una strada messa male, le lastre formano dissesti (verbale di udienza del 22/6/2021). La pavimentazione nel luogo del sinistro, sia pure caratterizzata da lastroni irregolari, è tuttavia uniforme e, in quanto tale, impone un generale obbligo di prudenza, proprio in funzione delle caratteristiche proprie di tutta la carreggiata.
Anche in punto di responsabilità ex art. 2043 c.c., la danneggiata non ha adempiuto all'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. In particolare, la prova della condotta imprudente della ricorrente è idonea a interrompere il nesso causale tra la pericolosità cosa – le condizioni del manto stradale – e il danno. Sul punto, si richiama la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, per la quale l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima
5 è idonea ad interrompere il nesso tra la condotta omissiva di manutenzione e l'evento di danno (Cass. n. 2345/2019).
A fronte di tali considerazioni, nel caso in esame appare evidente come la danneggiata fosse nella condizione di relazionarsi con la res adottando le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, idonee ad escludere il verificarsi del sinistro.
In concreto, non si può ritenere che l'evento dannoso costituisca un'evenienza ragionevole del normale uso della strada, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, dal momento che la situazione di danno era superabile con l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata, la quale consapevolmente si apprestava a percorrere una strada sconnessa.
Devono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda in fatto, che hanno condotto anche all'ammissione ed espletamento dell'istruttoria orale e della c.t.u., le spese di lite.
Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda di parte attrice perché infondata;
pone le spese di c.t.u. già liquidate in atti definitivamente a carico di entrambe le parti in causa;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 23/04/2025.
6
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
7
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4756 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4756/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
GRASCI PUCCINI CHIARA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. GUIDA SOLO DANNI A COSE Parte_2 P.IVA_1
NUNZIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
24.11.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/6/2018, ha convenuto in giudizio il , al fine di Parte_1 Parte_2
accertarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., a seguito del sinistro occorso in data 14/9/2017 e del conseguente danno biologico, da liquidarsi nella somma di euro
19.786,70.
Il procedimento veniva instaurato innanzi al Giudice di Pace, che dichiarava la propria incompetenza per valore, e riassunto innanzi al Tribunale di Pisa.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue.
In data 14/7/2014, stava percorrendo via Volta (PI), a Parte_1
bordo del proprio scooter e in direzione via Roma, quando incorreva in una buca presente sull'asfalto e perdeva il controllo del motoveicolo, rovinando a terra.
Ammessa in pronto soccorso all'Ospedale di , le veniva Pt_2
diagnosticato trauma distorsivo-contusivo ginocchio sx con prognosi di 10 giorni (doc. 2 costituzione). Dalla relazione del consulente di parte, risultavano lesioni permanenti pari al 9% (doc. 3).
All'esito negativo del tentativo di mediazione, la parte attrice promuoveva il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla mancata manutenzione del manto stradale.
Il si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto Parte_2
da parte attrice in punto di fatto e di diritto e chiedendo, in subordine al rigetto della domanda, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%.
2 Il procedimento è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti, la prova testimoniale e la consulenza medico-legale.
Al termine dell'istruttoria, è stato assegnato a questo Giudice.
La domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata.
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è pertanto sufficiente, per provarla, che l'attore dimostri l'effettività del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il
“dinamismo” della res in custodia, anche quando inerte. D'altra parte, incombe sul custode l'onere di dimostrare la ricorrenza di un eventuale caso fortuito, se del caso coincidente con la condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, di per sé idoneo a determinare l'evento, e, pertanto, interruttivo del nesso di derivazione eziologica.
Nell'ipotesi, quindi, in cui la cosa oggetto di custodia sia statica e inerte, come nel caso di specie, al fine di valutarne la pericolosità, ritiene la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, debba essere considerato congiuntamente al modo di essere della cosa, di per sé statica. Pertanto, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, cfr. già Cass. III sez. civ., 5/2/2013, n. 2660).
In particolare, laddove la condotta del danneggiato entri in interazione con la cosa in custodia, si richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e del principio di autoresponsabilità enunciato anche dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost.10/05/1999, n. 156).
3 Precisa la giurisprudenza di legittimità che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente debba considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., III sez. civ.,
1/02/2018 n. 2480).
La qualificazione della cosa in custodia nei termini di insidia o trabocchetto non è un parametro decisivo nella valutazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo acquistato maggior rilievo, nell'impostazione prevalente della giurisprudenza di legittimità, il modo di interagire della condotta del danneggiato con la cosa.
Nel caso in esame, la res di cui è causa è rappresentata dalla strada lungo la quale è avvenuto il sinistro, della cui cura e manutenzione è obbligato il che assume le vesti di custode Pt_2
ex art. 2051 c.c.
Per espressa rappresentazione della parte ricorrente, la ricorrente è incorsa in un'alterazione del manto stradale – una buca – presente sulla carreggiata all'altezza del segnale di STOP (p. 2 costituzione).
Ai fini della valutazione della responsabilità del custode, secondo quanto premesso in punto di diritto, occorre valutare gli elementi che, in concreto, hanno caratterizzato l'interazione tra la cosa in custodia e la danneggiata.
In primo luogo, si osserva che la segnaletica presente in prossimità della buca impone generalmente al conducente l'obbligo di arrestarsi.
4 Pertanto, la vicinanza del segnale di STOP è una circostanza che esige, in capo al conducente, uno standard più elevato di attenzione,
a valle del normale standard di prudenza che caratterizza lo svolgimento dell'attività di guida (ex art. 2054 c.c.).
Sempre con riguardo alla segnaletica della strada, luogo del sinistro, si osserva che all'inizio della via è posto il segnale verticale di pericolo di Strada sconnesse (doc. 7 costituzione). Tale segnaletica impone un obbligo di prudenza specifico in capo ai conducenti, legato alle peculiari condizioni del manto stradale.
Quanto alla dinamica del sinistro, la testimone escussa nel corso dell'udienza del 22/6/2021 ha dichiarato di non avervi assistito direttamente, perché si trovava a procedere nella direzione opposta.
La medesima teste ha tuttavia riferito che la pavimentazione era sconnessa, quella è sempre stata una strada messa male, le lastre formano dissesti (verbale di udienza del 22/6/2021). La pavimentazione nel luogo del sinistro, sia pure caratterizzata da lastroni irregolari, è tuttavia uniforme e, in quanto tale, impone un generale obbligo di prudenza, proprio in funzione delle caratteristiche proprie di tutta la carreggiata.
Anche in punto di responsabilità ex art. 2043 c.c., la danneggiata non ha adempiuto all'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. In particolare, la prova della condotta imprudente della ricorrente è idonea a interrompere il nesso causale tra la pericolosità cosa – le condizioni del manto stradale – e il danno. Sul punto, si richiama la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, per la quale l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima
5 è idonea ad interrompere il nesso tra la condotta omissiva di manutenzione e l'evento di danno (Cass. n. 2345/2019).
A fronte di tali considerazioni, nel caso in esame appare evidente come la danneggiata fosse nella condizione di relazionarsi con la res adottando le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, idonee ad escludere il verificarsi del sinistro.
In concreto, non si può ritenere che l'evento dannoso costituisca un'evenienza ragionevole del normale uso della strada, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, dal momento che la situazione di danno era superabile con l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata, la quale consapevolmente si apprestava a percorrere una strada sconnessa.
Devono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda in fatto, che hanno condotto anche all'ammissione ed espletamento dell'istruttoria orale e della c.t.u., le spese di lite.
Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda di parte attrice perché infondata;
pone le spese di c.t.u. già liquidate in atti definitivamente a carico di entrambe le parti in causa;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 23/04/2025.
6
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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