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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2043/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2043/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BLASI FILOMENA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PROCACCINI ANTONIO APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 2532 /2021 resa dal Tribunale di Bologna nella causa civile iscritta al n. RG 4680/2019, pubblicata in data 27.10.2021, non notificata
Assegnata a decisione in data 5.11.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03.11.2016 le parti del presente giudizio sottoscrivevano, con l'assistenza dei loro avvocati, accordo transattivo a definizione stragiudiziale del giudizio introdotto, dinanzi al
Tribunale di Brindisi, da nei confronti dell'odierna compagnia Parte_1
e del sig. , assicurato, per la condanna di Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del decesso del pagina 1 di 6 padre, , per incidente stradale. L'accordo, portato ad esecuzione, prevedeva la Parte_2
rinuncia alle reciproche domande ed eccezioni, con riconoscimento da parte dell'
[...]
della somma di € 270.000,00 a favore dell'attore. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il sig. e la Controparte_2 [...]
per ottenere l'annullamento del citato accordo transattivo, sul Controparte_1 presupposto che il non sarebbe stato in grado di valutarne il contenuto, poichè incapace Pt_1
di intendere e volere.
Si costituivano la e il proprio assicurato, contestando la domanda proposta ed CP_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, essendo Bologna la sede legale della compagnia.
Con sentenza pubblicata in data 1 marzo 2019, il Tribunale di Taranto accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando peraltro il difetto di legittimazione passiva del sig in quanto estraneo all'accordo transattivo, e fissava il termine di 90 giorni per la CP_2
riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Il sig conveniva dunque in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la compagnia Pt_1
riproponendo le medesime conclusioni proposte nella causa dinanzi al Tribunale CP_1
di Taranto.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, nonché tutta la documentazione prodotta dall'attrice, chiedendo altresì il rigetto delle avverse domande sull'an e sul quantum.
Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, veniva disposta consulenza medico legale d'ufficio sulla persona di , richiesta da entrambe le parti, sui seguenti Parte_1
quesiti: “Accerti e descriva il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, espletati i necessari accertamenti, e richiesti eventualmente chiarimenti alle parti e/o assunte informazioni da terzi ex art.
194, comma primo, c.p.c., natura ed entità della malattia lamentata dall'attore Parte_1
nonché l'idoneità della stessa a privarlo, temporaneamente o permanentemente, della
[...] capacità naturale di intendere e di volere al momento della stipula dell'accordo transattivo oggetto di impugnazione. Valuti altresì il C.T.U. se i farmaci utilizzati dall'attore siano Parte_1 stati tali da ridurre e/o eliminare la capacità volitiva del paziente e se la patologia dedotta possa avere impedito e/o limitato la capacità di discernimento dell'attore medesimo in occasione della sottoscrizione pagina 2 di 6 dell'atto di quietanza e dei documenti connessi all'accordo transattivo, anche sulla base della documentazione delle strutture sanitarie pubbliche tempestivamente versata in atti”.
L'elaborato peritale veniva depositato telematicamente in data 7 giugno 2021.
All'udienza del 29 giugno 2021, il giudice, ritenuto non necessario chiamare a chiarimenti il
C.T.U., in quanto esaustive le risposte alle osservazioni tempestivamente dedotte dal consulente tecnico di parte attrice, e affermato che la causa era già matura per la decisione e che poteva essere decisa a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
27 ottobre 2021, con termine alle parti sino al 18 ottobre 2021 per il deposito di eventuali memorie conclusive.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 2532 /2021, il Tribunale di Bologna così si pronunciava: “rigetta le domande spiegate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
dichiara tenuto e condanna l'attore alla refusione a favore della convenuta Parte_1 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in Controparte_1 complessivi euro 7.254,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese relative alla C.T.U., come già liquidate dal Giudice nel corso del giudizio”.
Avverso la sentenza, proponeva appello, fondato su due motivi, il sig. il quale eccepiva Pt_1
la “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATO RINVIO DELL'UDIENZA DI Contr DISCUSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES, 1. C.P.C. A SEGUITO DELLA
RICHIESTA DELLA PARTE (VIOLAZIONE DI NORME DI PROCEDURA E DEL DIRITTO
ALLA DIFESA)” e denunciava, in via subordinata, la “VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA
REGOLAZIONE DELLE SPESE - ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.”.
Queste le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza: In via preliminare e assorbente 1. Accogliere il primo motivo di appello e, per
l'effetto, annullare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese, competenze e onorari di questo grado. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello,
2. Accogliere il secondo motivo di appello e, per l'effetto, compensare le spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva, la Compagnia appellata la quale insisteva per il rigetto dell'appello e delle domande attrici e per la conferma della sentenza appellata. pagina 3 di 6 Nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva assunta in decisione sulle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, con l'assegnazione di termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'asserita violazione di norme di procedura e del diritto alla difesa, per non avere il Giudice rinviato l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; in caso di mancato accoglimento del primo motivo di gravame, denuncia l'asserita violazione delle norme sulla regolazione delle spese per errata applicazione degli artt. 91 e 92 cpc.
*
Il primo motivo d'appello è infondato e la motivazione offerta in sentenza dal giudice di primo grado, sulla domanda di rinvio dell'udienza di discussione formulata dalla difesa di parte attrice all'udienza del 27 ottobre 2021, è del tutto condivisibile.
Il ricorso all'art. 281 sexies cpc è un modello decisorio, peraltro oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, nel caso di specie, risulta (si fanno proprie le parole della sentenza impugnata) “pienamente garantito ed espletato sia dall'avvenuto deposito telematico di note conclusive scritte da parte della medesima difesa che oggi richiede l'eventuale differimento dell'udienza di discussione, sia, ancor più, dalla compiuta ed articolata discussione già esperita nell'interesse di entrambe le parti all'odierna udienza”.
La discussione orale (con conseguente pronuncia della sentenza) può avere luogo nella stessa udienza nella quale le parti hanno precisato le conclusioni, e la fissazione di un'udienza successiva, su richiesta delle parti, trova la sua ratio nell'evitare quell' “effetto sorpresa” derivante dalla mancata conoscenza dell'intento del giudice di decidere la causa a seguito della discussione orale.
Nel caso de quo, nessun “effetto sorpresa”: al momento del rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il giudice aveva già anticipato che la causa era matura per la decisione e altresì concesso un termine, anticipato (18.10.2021) rispetto alla udienza di discussione (27.10.2021), per il deposito di memorie conclusive, il che ha consentito alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa.
Nessun impedimento è stato dunque frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all'esito dell'esame delle memorie conclusive. pagina 4 di 6 Un diverso argomentare finirebbe per alterare il rapporto tra un processo giusto ed un processo dalla durata ragionevole.
Peraltro, la richiesta di rinvio, formulata dalla difesa dell'attore, ad una ulteriore udienza di discussione era limitata al diniego espresso da alla rinuncia della domanda a spese CP_1
compensate, diniego che rientrava nella decisione della Compagnia convenuta.
Anche il secondo motivo di gravame, il cui esame si rende necessario stante in mancato accoglimento del primo, non è meritevole di pregio.
La condanna alle spese di primo grado è la risposta alla soccombenza di parte attrice, in corretta applicazione dei principi espressi agli artt. 91 e 92 cpc.
Il giudice di primo grado ha dovuto, in presenza di rinuncia dell'attore alla domanda principale e di mancata accettazione della convenuta alla compensazione integrale delle spese di lite, pronunciarsi sul merito delle domande formulate con l'atto di citazione e le ha ritenute infondate alla luce dell'istruttoria svolta.
Le risultanze della CTU, di fronte alle quali il Tribunale non ha ritenuto discostarsi, hanno infatti sottolineato come, sebbene il sig. versasse in uno stato ansioso depressivo, nel caso Pt_1
di specie ciò non aveva provocato alcuna alterazione della sfera percettiva e cognitiva tale da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della stipula dell'accordo transattivo sottoscritto con la società di assicurazioni il 3 novembre 2016, con la conseguenza che tale accordo doveva ritenersi pienamente valido ed efficace.
Lo stesso principio di soccombenza va applicato per il presente grado di giudizio.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata e l'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria del presente grado di giudizio perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello proposto da con conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.966,00 oltre spese generali ed oneri come per legge. Controparte_1
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2043/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BLASI FILOMENA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PROCACCINI ANTONIO APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 2532 /2021 resa dal Tribunale di Bologna nella causa civile iscritta al n. RG 4680/2019, pubblicata in data 27.10.2021, non notificata
Assegnata a decisione in data 5.11.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03.11.2016 le parti del presente giudizio sottoscrivevano, con l'assistenza dei loro avvocati, accordo transattivo a definizione stragiudiziale del giudizio introdotto, dinanzi al
Tribunale di Brindisi, da nei confronti dell'odierna compagnia Parte_1
e del sig. , assicurato, per la condanna di Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del decesso del pagina 1 di 6 padre, , per incidente stradale. L'accordo, portato ad esecuzione, prevedeva la Parte_2
rinuncia alle reciproche domande ed eccezioni, con riconoscimento da parte dell'
[...]
della somma di € 270.000,00 a favore dell'attore. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il sig. e la Controparte_2 [...]
per ottenere l'annullamento del citato accordo transattivo, sul Controparte_1 presupposto che il non sarebbe stato in grado di valutarne il contenuto, poichè incapace Pt_1
di intendere e volere.
Si costituivano la e il proprio assicurato, contestando la domanda proposta ed CP_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, essendo Bologna la sede legale della compagnia.
Con sentenza pubblicata in data 1 marzo 2019, il Tribunale di Taranto accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando peraltro il difetto di legittimazione passiva del sig in quanto estraneo all'accordo transattivo, e fissava il termine di 90 giorni per la CP_2
riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente.
Il sig conveniva dunque in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la compagnia Pt_1
riproponendo le medesime conclusioni proposte nella causa dinanzi al Tribunale CP_1
di Taranto.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, nonché tutta la documentazione prodotta dall'attrice, chiedendo altresì il rigetto delle avverse domande sull'an e sul quantum.
Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, veniva disposta consulenza medico legale d'ufficio sulla persona di , richiesta da entrambe le parti, sui seguenti Parte_1
quesiti: “Accerti e descriva il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, espletati i necessari accertamenti, e richiesti eventualmente chiarimenti alle parti e/o assunte informazioni da terzi ex art.
194, comma primo, c.p.c., natura ed entità della malattia lamentata dall'attore Parte_1
nonché l'idoneità della stessa a privarlo, temporaneamente o permanentemente, della
[...] capacità naturale di intendere e di volere al momento della stipula dell'accordo transattivo oggetto di impugnazione. Valuti altresì il C.T.U. se i farmaci utilizzati dall'attore siano Parte_1 stati tali da ridurre e/o eliminare la capacità volitiva del paziente e se la patologia dedotta possa avere impedito e/o limitato la capacità di discernimento dell'attore medesimo in occasione della sottoscrizione pagina 2 di 6 dell'atto di quietanza e dei documenti connessi all'accordo transattivo, anche sulla base della documentazione delle strutture sanitarie pubbliche tempestivamente versata in atti”.
L'elaborato peritale veniva depositato telematicamente in data 7 giugno 2021.
All'udienza del 29 giugno 2021, il giudice, ritenuto non necessario chiamare a chiarimenti il
C.T.U., in quanto esaustive le risposte alle osservazioni tempestivamente dedotte dal consulente tecnico di parte attrice, e affermato che la causa era già matura per la decisione e che poteva essere decisa a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
27 ottobre 2021, con termine alle parti sino al 18 ottobre 2021 per il deposito di eventuali memorie conclusive.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 2532 /2021, il Tribunale di Bologna così si pronunciava: “rigetta le domande spiegate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
dichiara tenuto e condanna l'attore alla refusione a favore della convenuta Parte_1 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in Controparte_1 complessivi euro 7.254,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese relative alla C.T.U., come già liquidate dal Giudice nel corso del giudizio”.
Avverso la sentenza, proponeva appello, fondato su due motivi, il sig. il quale eccepiva Pt_1
la “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATO RINVIO DELL'UDIENZA DI Contr DISCUSSIONE, AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES, 1. C.P.C. A SEGUITO DELLA
RICHIESTA DELLA PARTE (VIOLAZIONE DI NORME DI PROCEDURA E DEL DIRITTO
ALLA DIFESA)” e denunciava, in via subordinata, la “VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA
REGOLAZIONE DELLE SPESE - ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.”.
Queste le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza: In via preliminare e assorbente 1. Accogliere il primo motivo di appello e, per
l'effetto, annullare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese, competenze e onorari di questo grado. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello,
2. Accogliere il secondo motivo di appello e, per l'effetto, compensare le spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva, la Compagnia appellata la quale insisteva per il rigetto dell'appello e delle domande attrici e per la conferma della sentenza appellata. pagina 3 di 6 Nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva assunta in decisione sulle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, con l'assegnazione di termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'asserita violazione di norme di procedura e del diritto alla difesa, per non avere il Giudice rinviato l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; in caso di mancato accoglimento del primo motivo di gravame, denuncia l'asserita violazione delle norme sulla regolazione delle spese per errata applicazione degli artt. 91 e 92 cpc.
*
Il primo motivo d'appello è infondato e la motivazione offerta in sentenza dal giudice di primo grado, sulla domanda di rinvio dell'udienza di discussione formulata dalla difesa di parte attrice all'udienza del 27 ottobre 2021, è del tutto condivisibile.
Il ricorso all'art. 281 sexies cpc è un modello decisorio, peraltro oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, nel caso di specie, risulta (si fanno proprie le parole della sentenza impugnata) “pienamente garantito ed espletato sia dall'avvenuto deposito telematico di note conclusive scritte da parte della medesima difesa che oggi richiede l'eventuale differimento dell'udienza di discussione, sia, ancor più, dalla compiuta ed articolata discussione già esperita nell'interesse di entrambe le parti all'odierna udienza”.
La discussione orale (con conseguente pronuncia della sentenza) può avere luogo nella stessa udienza nella quale le parti hanno precisato le conclusioni, e la fissazione di un'udienza successiva, su richiesta delle parti, trova la sua ratio nell'evitare quell' “effetto sorpresa” derivante dalla mancata conoscenza dell'intento del giudice di decidere la causa a seguito della discussione orale.
Nel caso de quo, nessun “effetto sorpresa”: al momento del rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il giudice aveva già anticipato che la causa era matura per la decisione e altresì concesso un termine, anticipato (18.10.2021) rispetto alla udienza di discussione (27.10.2021), per il deposito di memorie conclusive, il che ha consentito alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa.
Nessun impedimento è stato dunque frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all'esito dell'esame delle memorie conclusive. pagina 4 di 6 Un diverso argomentare finirebbe per alterare il rapporto tra un processo giusto ed un processo dalla durata ragionevole.
Peraltro, la richiesta di rinvio, formulata dalla difesa dell'attore, ad una ulteriore udienza di discussione era limitata al diniego espresso da alla rinuncia della domanda a spese CP_1
compensate, diniego che rientrava nella decisione della Compagnia convenuta.
Anche il secondo motivo di gravame, il cui esame si rende necessario stante in mancato accoglimento del primo, non è meritevole di pregio.
La condanna alle spese di primo grado è la risposta alla soccombenza di parte attrice, in corretta applicazione dei principi espressi agli artt. 91 e 92 cpc.
Il giudice di primo grado ha dovuto, in presenza di rinuncia dell'attore alla domanda principale e di mancata accettazione della convenuta alla compensazione integrale delle spese di lite, pronunciarsi sul merito delle domande formulate con l'atto di citazione e le ha ritenute infondate alla luce dell'istruttoria svolta.
Le risultanze della CTU, di fronte alle quali il Tribunale non ha ritenuto discostarsi, hanno infatti sottolineato come, sebbene il sig. versasse in uno stato ansioso depressivo, nel caso Pt_1
di specie ciò non aveva provocato alcuna alterazione della sfera percettiva e cognitiva tale da incidere sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della stipula dell'accordo transattivo sottoscritto con la società di assicurazioni il 3 novembre 2016, con la conseguenza che tale accordo doveva ritenersi pienamente valido ed efficace.
Lo stesso principio di soccombenza va applicato per il presente grado di giudizio.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata e l'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria del presente grado di giudizio perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello proposto da con conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 3.966,00 oltre spese generali ed oneri come per legge. Controparte_1
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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