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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1143/2024, introdotta da nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPARUSSO IL;
e nato a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PAPARUSSO IL;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da allora Parte_1 CP_1 mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
Per_
• la figlia ancora minorenne è affidata ad entrambe i genitori e la sua residenza rimarrà fissata presso quella della madre con cui rimarrà a vivere;
Per_
• la figlia maggiorenne , studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente, rimarrà
a vivere nella casa familiare di Roma alla Via Ludovico Bragaglia n. 192;
Per_
• il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando a mani della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
il sig. inoltre, CP_1 • come disciplinate dal Protocollo d'Intesa vigente presso questo Tribunale;
Per_
• il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando a mani della stessa un assegno mensile di € 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al suddetto Protocollo
d'Intesa;
Per_
• la madre contribuirà al mantenimento della figlia lasciandole la disponibilità della casa familiare, o, in caso contrario, le verserà la somma mensile di € 450,00 oltre a provvedere al pagamento del
50% delle spese straordinarie di cui sopra;
• le parti provvederanno ognuna al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti;
• al fine di dare un definitivo assetto ai rapporti di dare e avere tra le parti, il sig. i impegna a CP_1 trasferire alla sig.ra che dichiara di accettare, la sua quota del diritto di proprietà sull'immobile, già Parte_1 casa familiare, sito in Roma alla Via Ludovico Bragaglia n. 192, piano terra int.
1 - distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 137 part. 1740 sub. 22 – zc 6cat. A/2cl.5 vani 2 e la sua quota del diritto di proprietà sul box sito in Roma alla Via Ludovico Bragaglia 192 - distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al foglio 137 part. 1740 sub. 71 p. S2 int. 6 – zc6 cat. C/6 cl. 12 mq 16. Le parti dichiarano, quindi di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente alle questioni economiche inerenti all'intercorso rapporto matrimoniale. Il trasferimento di cui sopra che avverrà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, pertanto, costituisce elemento funzionale indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/07/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1143/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Assisi (PG) in data 02/07/2005 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Assisi (PG) Parte_1 CP_1 al n. 102 , Parte II, Serie A , Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1143/2024, introdotta da nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPARUSSO IL;
e nato a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PAPARUSSO IL;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da allora Parte_1 CP_1 mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
Per_
• la figlia ancora minorenne è affidata ad entrambe i genitori e la sua residenza rimarrà fissata presso quella della madre con cui rimarrà a vivere;
Per_
• la figlia maggiorenne , studentessa universitaria, non economicamente autosufficiente, rimarrà
a vivere nella casa familiare di Roma alla Via Ludovico Bragaglia n. 192;
Per_
• il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando a mani della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
il sig. inoltre, CP_1 • come disciplinate dal Protocollo d'Intesa vigente presso questo Tribunale;
Per_
• il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando a mani della stessa un assegno mensile di € 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al suddetto Protocollo
d'Intesa;
Per_
• la madre contribuirà al mantenimento della figlia lasciandole la disponibilità della casa familiare, o, in caso contrario, le verserà la somma mensile di € 450,00 oltre a provvedere al pagamento del
50% delle spese straordinarie di cui sopra;
• le parti provvederanno ognuna al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti;
• al fine di dare un definitivo assetto ai rapporti di dare e avere tra le parti, il sig. i impegna a CP_1 trasferire alla sig.ra che dichiara di accettare, la sua quota del diritto di proprietà sull'immobile, già Parte_1 casa familiare, sito in Roma alla Via Ludovico Bragaglia n. 192, piano terra int.
1 - distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 137 part. 1740 sub. 22 – zc 6cat. A/2cl.5 vani 2 e la sua quota del diritto di proprietà sul box sito in Roma alla Via Ludovico Bragaglia 192 - distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Roma al foglio 137 part. 1740 sub. 71 p. S2 int. 6 – zc6 cat. C/6 cl. 12 mq 16. Le parti dichiarano, quindi di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente alle questioni economiche inerenti all'intercorso rapporto matrimoniale. Il trasferimento di cui sopra che avverrà entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio, pertanto, costituisce elemento funzionale indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/07/2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1143/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Assisi (PG) in data 02/07/2005 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Assisi (PG) Parte_1 CP_1 al n. 102 , Parte II, Serie A , Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi