Art. 413. Disposizioni generali 1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unita' possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate. 2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se e' altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
Articolo 413 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 412Articolo 414
Articolo 413 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1097
- Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1142
- Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9974
- Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 534
- Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9146
- Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6794
- Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1370
- Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 20
- Trib. Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1524
- Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4981
- Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 652
- Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3204
- Articolo 21 della Legge 12 agosto 1974, n. 370