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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3450/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da
1) Parte_1 nato/a Rho (Mi) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Meda presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato/a NZ (Cz) cittadino/a italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Meda presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lainate (Mi) il 21/06/2014
(anno 2014, atto n. 11, reg. II, parte II, serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 17/06/2020 omologato con decreto del 17/06/2020 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, cittadinanza italiana, studente minorenne C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre;
Parte_2
2. i coniugi concordano che potrà tenere con sé la figlia Parte_1 Parte_2
prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola, tutte le settimane il lunedì e il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30, oltre a due domeniche al mese alternate dalla mattina dalle ore
10.00 sino alle ore 19.30;
La giornata del Santo Natale verrà trascorsa da con la madre mentre il giorno di Santo Parte_2
TE con il padre.
L'ultimo giorno dell'anno e capodanno nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Allo
stesso modo, ovvero ad anni alterni, verranno trascorse dalla figlia minore con i genitori tutte le altre festività.
In ordine al periodo di vacanza estiva i coniugi si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze e necessità della figlia, concordando i giorni di vacanza che la figlia trascorrerà con Parte_2
ciascuno di essi entro il giorno 30 del mese di maggio.
I coniugi dovranno – in ogni caso – comunicarsi vicendevolmente il luogo di villeggiatura dove si recheranno con la figlia;
3. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi per dodici mensilità entro il giorno 15 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo le linee guida di cui al protocollo adottato dalla Corte d'Appello e dal Tribunale di
Milano in data 14/11/2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il rimborso dovrà
avvenire entro il mese successivo a quello in cui l'esborso è stato effettuato, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa (ricevute fiscali e/o fatture); 4. i coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente da CP_1
e che la stessa beneficerà delle detrazioni fiscali nella misura del 100%;
[...]
5. i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà
al proprio mantenimento e dichiarano, pertanto, di rinunciare l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento;
6. e prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o Controparte_1 Parte_1
rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lainate (Mi) in data
21/06/2014 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da
1) Parte_1 nato/a Rho (Mi) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Meda presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato/a NZ (Cz) cittadino/a italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Meda presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lainate (Mi) il 21/06/2014
(anno 2014, atto n. 11, reg. II, parte II, serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 17/06/2020 omologato con decreto del 17/06/2020 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, cittadinanza italiana, studente minorenne C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre;
Parte_2
2. i coniugi concordano che potrà tenere con sé la figlia Parte_1 Parte_2
prelevandola dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandola, tutte le settimane il lunedì e il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30, oltre a due domeniche al mese alternate dalla mattina dalle ore
10.00 sino alle ore 19.30;
La giornata del Santo Natale verrà trascorsa da con la madre mentre il giorno di Santo Parte_2
TE con il padre.
L'ultimo giorno dell'anno e capodanno nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Allo
stesso modo, ovvero ad anni alterni, verranno trascorse dalla figlia minore con i genitori tutte le altre festività.
In ordine al periodo di vacanza estiva i coniugi si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze e necessità della figlia, concordando i giorni di vacanza che la figlia trascorrerà con Parte_2
ciascuno di essi entro il giorno 30 del mese di maggio.
I coniugi dovranno – in ogni caso – comunicarsi vicendevolmente il luogo di villeggiatura dove si recheranno con la figlia;
3. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi per dodici mensilità entro il giorno 15 di ogni mese,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo le linee guida di cui al protocollo adottato dalla Corte d'Appello e dal Tribunale di
Milano in data 14/11/2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il rimborso dovrà
avvenire entro il mese successivo a quello in cui l'esborso è stato effettuato, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa (ricevute fiscali e/o fatture); 4. i coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente da CP_1
e che la stessa beneficerà delle detrazioni fiscali nella misura del 100%;
[...]
5. i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà
al proprio mantenimento e dichiarano, pertanto, di rinunciare l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento;
6. e prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o Controparte_1 Parte_1
rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lainate (Mi) in data
21/06/2014 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai