Art. 21. (Restituzione dei contributi) 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione possono ottenere, su loro richiesta, la restituzione dei contributi di cui all'articolo 12, nonche' degli eventuali contributi personali previsti dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, indicati all'articolo 8, che non hanno titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante la ricongiunzione.
3. Sulle somme da restituire e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altro ente di previdenza obbligatoria, sono tasferiti solo i contributi soggettivi e di riscatto, con la maggiorazione dell'interesse composto nella misura prevista dall' articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 .
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 45/1990 , si vedano le note all'art. 2.
2. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, indicati all'articolo 8, che non hanno titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante la ricongiunzione.
3. Sulle somme da restituire e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altro ente di previdenza obbligatoria, sono tasferiti solo i contributi soggettivi e di riscatto, con la maggiorazione dell'interesse composto nella misura prevista dall' articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 .
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 45/1990 , si vedano le note all'art. 2.