Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/10/2021, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 00976/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2021, proposto da
Berti Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ghiotto, Giuseppe Giacon, Nicola Maragna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Biancardi in Verona, via Franceschine, 10;
Comune di Pressana non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione n. 1650 del 28.05.2021 della Provincia di Verona, Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, di Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'impresa Berti Group S.p.A. per lo stabilimento di Pressana (VR), Via dell'Artigianato n. 37 e dei relativi Allegati “Quadro Prescrittivo Generale per le Emissioni” e “Quadro Prescrittivo Generale” limitatamente alla parte in cui prescrivono un limite per le emissioni delle polveri dei camini C4, C5, C6, C7, C8 e C9 pari a 20 mg/Nm3 e nella parte in cui richiedono l'esecuzione di ulteriori indagini fonometriche, trasmessi tramite SUAP dall'Amministrazione Comunale di Pressana alla ricorrente in data 16.06.2021 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque collegato e anche conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, la domanda di sospensiva non risulta sostenuta dal necessario fumus boni iuris ;
osservato, in proposito, che il limite invocato di 50 mg/Nm3 previsto dall’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera del tipo prodotto dall’impianto della ricorrente costituisce la soglia massima di legge, ciò che non esclude che, nel caso concreto, l’autorizzazione alle emissioni venga concessa per una soglia inferiore (del resto, l’istanza avanzata dalla ricorrente per i camini C4, C5, C6, C7, C8, C9 ha ad oggetto emissioni nella misura di 30 mg/Nm3);
osservato, ancora, che le determinazioni assunte dall’Amministrazione a seguito dell’istruttoria svolta non appaiono arbitrarie, né fondate su presupposti di fatto fallaci, avuto riguardo alla circostanza che la precedente autorizzazione ad emissioni in misura pari a 50 mg/Nm3 è scaduta da circa tre anni, e la Provincia ha dedotto che, medio tempore , è intervenuto un aggiornamento della normativa eurounitaria relativa alle misure di contenimento delle emissioni;
rilevato ancora, per quanto attiene alle indagini fonometriche disposte, che la relazione presentata avente carattere solo previsionale non vale a soddisfare le esigenze di accertamento evidenziate dall’Amministrazione, che si riferiscono alle immissioni rumorose prodotte dall’impianto in condizioni di funzionamento a regime più gravoso;
ritenuto, dunque, che la domanda di sospensiva debba essere respinta, con le determinazioni che ne conseguono in punto di regolamento delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda di sospensiva.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Provincia di Verona, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO