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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
In nome del Popolo Italiano
Prima Sezione Civile – Famiglia
Composta da
Dr. MA LA -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 344/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lucera alla Controparte_1 C.F._1
Piazza R. Bonghi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ferrante, (C.F. fax: C.F._2
1782736906 pec: che lo rappresenta e difende in Email_1 forza di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, sanata con nuova procura alle liti depositata con l'all. 5) alle note scritte del 03.07.2024;
- Ricorrente –
CONTRO
, (C.F. ), CP_2 C.F._3
- Resistente -
Avverso la sentenza n. 2906/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di FOGGIA, Prima Sezione Civile, depositata in Cancelleria in data 17.12.2024, a definizione del procedimento recante RG: 969/2024, promosso dal sig. contro la sig.ra . Controparte_1 CP_3
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente nelle note scritte telematiche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2906/2024 del 17.12.2024, così disponeva:
“Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 28 febbraio 2024, da nei confronti di;
sentiti i procuratori delle Controparte_1 CP_2 parti ed il PM;
così provvede: 1) dichiara improponibile la domanda;
2) dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti”.
Con ricorso in appello ritualmente depositato ha proposto gravame Controparte_1 avverso la predetta sentenza censurandola con più motivi e chiedendone la totale riforma e segnatamente chiedendo di
“1) modificare i patti attualmente in vigore relativamente all'assegnazione della vecchia casa familiare e sua pertinenza in quanto sono modificate le condizioni come innanzi detto;
2) disporre che la Sig.ra rilasci la casa familiare e sua pertinenza perché non ne ha CP_2 più diritto;
3) concedere alla stessa un termine congruo per trovare una abitazione diversa affinché il Sig.
[...]
possa vendere liberamente la quota di proprietà dell'appartamento e sua CP_4 pertinenza assegnato alla resistente per poter ricavare dalla vendita dell'immobile la quota di danaro che gli spetta per legge;
4) lasciare invariati tutti i restanti patti in vigore”.
Veniva fissata con decreto l'udienza odierna per la trattazione della causa.
Il decreto non è stato notificato alla resistente dal ricorrente che, invece con istanza del 25.02.2025 ha dichiarato di rinunciare, ex art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio e al relativo procedimento civile pendente presso questa Corte d'Appello di Bari, R.G. 344/2025 di impugnazione della sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2906/2024 depositata il 17.12.2024.
All'udienza del 14.10.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa come di seguito.
******
Rileva la Corte che con l'istanza del 25.04.2025 ha dichiarato di Controparte_1 rinunciare all'appello proposto avverso la sentenza n25.02.2025 ha dichiarato di rinunciare, ex art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio e al relativo procedimento civile pendente presso questa Corte
d'Appello di Bari, R.G. 344/2025 di impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia n.
2906/2024 depositata il 17.12.2024 così prestando acquiescenza alla sentenza impugnata;
tale dichiarazione deve, pertanto, essere qualificata come "rinuncia all'azione" che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza appellata e la cessazione della materia del contendere.
Tanto è conforme alla giurisprudenza della SC e segnatamente, da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 5250 del 06/03/2018 (Rv. 647988 - 01) che in motivazione richiama, a sua volta gli argomenti portati dalla sentenza Cass. 20191/11, in cui si legge: «Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.
- va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).»
Nulla va liquidato a titolo di spesa non avendo l'appellante proceduto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.10.2025
Il Presidente est.
MA LA