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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 20474/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1
CA e dall'avv. Vittorio Lisi per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
- contumace -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta, esercente attività di ristorazione, dal 10 aprile 2023 al 19 settembre 2023, malgrado il rapporto non sia stato denunciato presso i competenti enti previdenziali e assicurativi;
- di avere svolto la propria attività presso il ristorante “Sapori di mare”, sito in via della Posta Vecchia n. 4, che ospitava circa 60 coperti CP_1 all'interno del locale e 20 coperti all'esterno e impiegava più figure professionali, precisamente in cucina uno chef, un suos chef, due/tre lavapiatti e un capo partita e in sala quattro/cinque persone tra camerieri e responsabili di sala;
- di avere svolto mansioni di capo servizio sala, occupandosi dell'attività gestoria del locale, in quanto addetta, in particolare, a essere presente all'apertura del ristorante, a controllare la sala, a fornire disposizioni per i tavoli e, se c'era bisogno, ad aiutare i camerieri nella sistemazione dei tavoli;
- di avere ricevuto direttive dal sig. il quale la riprendeva in caso Pt_2 di ritardi nel luogo di lavoro;
- di avere lavorato sino all'1 giugno 2023 per 6 giorni a settimana e 9 turni complessivi, con doppio turno dal venerdì alla domenica, precisamente dal martedì al giovedì, solo a cena, dalle ore 16:00 alle ore 01:00, mentre dal venerdì alla domenica sia a pranzo, che a cena, dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:00;
- di avere goduto di ferie dal 7 agosto 2023 al 31 agosto 2023;
- di avere diritto a essere inquadrata nel II livello del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo per tutto il periodo del rapporto, ovvero, in via subordinata, al livello III del medesimo CCNL;
- di avere diritto al pagamento della retribuzione effettivamente spettante in ragione del contenuto concreto della prestazione erogata;
- di avere maturato un credito complessivo di € 9.996,88, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 9.272,05 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile, 13^ mensilità, indennità per lavoro straordinario e lavoro notturno, permessi non fruiti, e € 724,82 a titolo di TFR, come dettagliatamente indicato nei conteggi allegati al ricorso come parte integrante dello stesso, al cui pagamento ha chiesto la condanna della parte datoriale, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la compagine sociale resistente, la quale all'udienza del 18 settembre 2024 è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con prova testimoniale. All'udienza del 4 dicembre 2024 parte convenuta non si è presentata a rendere interrogatorio formale, malgrado la rituale notifica del verbale ammissivo. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Le domande di natura retributiva azionate dalla lavoratrice traggono fondamento, in primo luogo, dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto
2 di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore delle convenute e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
3. Il rapporto di lavoro subordinato è stato accertato in forza del contenuto complessivo delle prove orali raccolte. I testi e avventori del ristorante con Testimone_1 Tes_2 abitualità e sostanziale continuità nel periodo controverso, hanno fornito un primo riscontro sulla presenza della ricorrente nel locale, intenta a rendere attività lavorativa (cfr. verbale di udienza del 4 dicembre 2024). La teste in particolare, ha riferito che “quando sono Tes_2 andata ho sempre trovato la ricorrente nel locale, si occupava di gestire la
3 sala interna ed esterna, gli ordini e tutte le attività compiute nel ristorante;
la vedevo dare indicazioni di vario tipo ai camerieri, si occupava anche di accogliere i clienti e dare consigli sui piatti;
vedevo nel locale anche il sig.
, l'ho visto anche impartire disposizioni alla ricorrente”. Persona_1
La teste , in aggiunta, ha dichiarato: “conosco la Testimone_1 ricorrente da molti anni e sono andata al ristorante, come cliente, perché mi fidavo della sua capacità gestionale;
ci sono andata proprio perché la ricorrente lavorava in quel locale;
sono andata più volte, insieme a altre persone, tra aprile settembre 2023 circa, andavamo in compagnia perché sapevamo che ove lavorava la ricorrente avremmo mangiato bene;
siamo andati sempre a cena, sia durante la settimana, che nel fine settimana;
la ricorrente era sempre presente, ci informavamo prima sul fatto che sarebbe stata nel locale; la ricorrente accoglieva i clienti, li faceva accomodare, proponeva i piatti del giorno, oltre a quelli del menù, dando consigli sulle ordinazioni;
vedevo che gestiva la sala e anche la cucina;
vedevo anche che riceveva direttive sul lavoro da fare, faceva un po' di tutto”, precisando altresì che, svolgendo attività di avvocato, si era “recata con lei presso lo studio di uno dei soci, tale , ubicato in corso d'Italia; lo mi Persona_2 Per_2 confermò che la ricorrente aveva lavorato nel locale e ha riconosciuto che l'avrebbero dovuta pagare, ma mi indicò come priorità quella del rifacimento degli arredi del locale, sicché in quel momento mancava l'accordo con gli altri soci per il pagamento della retribuzione della ricorrente”. Di particolare e decisivo spessore è, poi, la deposizione resa dal teste
, collega di lavoro della ricorrente nel periodo controverso, il Testimone_3 quale ne ha confermato il continuativo inserimento nell'organizzazione imprenditoriale della resistente e le mansioni espletate, così riferendo;
“io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme, iniziando lo stesso giorno;
io lavoravo come cuoco, la ricorrente lavorava in sala, come vicedirettrice della sala, il direttore di sala era un tale di cui non ricordo con esattezza il nome;
Pt_2 noi della cucina avevamo un giorno di riposo, come anche in sala;
solitamente effettuavamo solo il turno serale, anche se non sempre;
il turno serale iniziava all'incirca alle 17:00, con la fase di preparazione e terminava con la chiusura del locale;
la ricorrente affiancava il direttore nell'organizzazione dei tavoli e dei camerieri, nonché nella gestione delle prenotazioni;
non mi pare che si occupasse anche degli ordini;
non ricordo se la ricorrente arrivasse prima del restante personale, o se aprisse il locale;
preciso che l'organizzazione degli orari non era rigida, poteva capitare di lavorare anche sul turno di mattina, oppure di aprire il ristorante nel pomeriggio prima o dopo l'orario che ho indicato;
di solito, tuttavia, posso dire che la ricorrente era presente per sei giorni settimanali nel turno pomeridiano;
io effettuavo un solo turno al giorno, non saprei dire se la ricorrente effettuasse un doppio, né in quali giornate ciò possa essere capitato;
in cucina oltre a me lavorava un altro cuoco;
nel fine settimana, da venerdì a domenica, capita frequentemente di effettuare un
4 doppio turno;
in questi casi si iniziava alle 11:00 e si terminava alle 15:00, per poi ricominciare alle 18:00, sino alla chiusura;
qualche volta è capitato che la ricorrente lavorasse anche come cameriera;
il sig. era presente Pt_2 nel locale e impartiva le direttive, come ho detto era lui a dirigere la sala” (cfr. verbale di udienza del 18 marzo 2025). Questa deposizione è particolarmente qualificata, in quanto resa da un collega di lavoro e, pertanto, pienamente in grado di riferire in ordine a circostanze di fatto riscontrate giornalmente da una posizione privilegiata, anche con riguardo alla complessiva organizzazione del ristorante ove la prestazione è stata resa. Da quanto dichiarato dal teste , in particolare, si evince la Tes_3 sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, rispetto al quale il corretto inquadramento contrattuale non è, tuttavia, il II livello, attribuibile al responsabile di sala, sig. ma il III, nel quale sono inclusi i lavoratori Pt_2 che svolgono mansioni di maître sotto il diretto controllo e la supervisione del responsabile di sala o del gerente. Al quadro fattuale emergente dai documenti offerti in produzione va aggiunto il mancato espletamento dell'interrogatorio formale per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della convenuta, cui è stato ritualmente notificato il relativo verbale ammissivo del mezzo istruttorio (cfr. verbale di udienza del 4 dicembre 2024). La parte datoriale, di conseguenza, ha tenuto una condotta idonea a fornire un pieno e univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le altre prove orali offerte, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, l'inserimento stabile e continuativo della ricorrente nella organizzazione aziendale, da cui si ricava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, con espletamento di mansioni riconducibili al III livello della contrattazione collettiva rivendicata, per tutto il periodo sopra indicato.
4. Ne consegue il diritto della ricorrente al pagamento del trattamento integrale della retribuzione prevista per il III livello del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, astrattamente applicabile al rapporto in ragione del contenuto concreto dell'attività svolta e del settore di mercato in cui opera la resistente. A tale riguardo, va anzitutto osservato che non sono state allegati elementi che consentano di ritenere la resistente obbligata ad applicare il CCNL invocato in ricorso, né che, in particolare, la società resistente avesse stabilito di applicarlo alla ricorrente. Già con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 26 marzo 1997, n. 2665, è stato chiarito che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali
5 stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione, con la precisazione che “che dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo i contratti collettivi (…) possono avere efficacia soltanto in volentes, ossia, ancora, che la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi", dunque, con una adesione espressiva di una "caratteristica" rappresentanza”. Parimenti, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero, in alternativa, al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che “abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole” (così, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass., sez. lav., 13 ottobre 2021, n. 27923). Invero, “il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e che lo stesso, sia in base al principio di libertà sindacale (art. 39 Cost., comma 1), sia in base ai principi del diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.), non può vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11537 del 2 maggio 2019). In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., tuttavia, il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto – e non può essere applicato in via diretto al rapporto –, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (cfr. Cass., sez. lav., n. 27138 del 4 dicembre 2013). Sicché, anche di recente, è stato ribadito che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -,
6 con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (cfr. Cass., sez. lav., n. 944 del 20 gennaio 2021). Ne discende il diritto della ricorrente alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla sopra indicata fonte collettiva per il III livello di inquadramento, nel quale sono sussumibili le mansioni espletate, giacché in assenza di elementi di segno contrario emersi in giudizio la relativa normativa pare idonea ad assicurare la rispondenza della retribuzione alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Parimenti, è dovuta la 13^ mensilità, rientrante nella nozione di equa retribuzione e il t.f.r., previsto per il lavoro subordinato dal disposto generale dell'art. 2120 c.c.
5. Una volta accertata la sussistenza del rapporto, l'orario di lavoro a tempo pieno e il livello di inquadramento – astrattamente spettante –, con insorgenza delle obbligazioni di pagamento della retribuzione, della 13^ mensilità e del t.f.r., il datore di lavoro sarebbe stato tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c. L'onere probatorio gravante sul datore di lavoro – non costituito in giudizio – non è stato assolto, sicché non sussiste prova in merito all'integrale pagamento del trattamento retributivo dovuto e, specificamente, in misura maggiore rispetto a quanto riconosciuto dalla lavoratrice nei conteggi analitici predisposti.
7 Quanto alla misura dei crediti, sono corretti e condivisibili i conteggi predisposti dalla parte ricorrente, in quanto elaborati sulla scorta dei dati fattuali del rapporto di lavoro, per come accertati in giudizio, in relazione al dovuto inquadramento e all'orario di lavoro osservato. Peraltro, la parte datoriale, non rendendo ingiustificatamente l'interrogatorio formale, ha tenuto un comportamento processuale rilevante, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per fornire un definitivo conforto anche alla correttezza della quantificazione delle obbligazioni retributive operata dalla prestatrice di lavoro. Inoltre, i conteggi sono stati predisposti sulla base del trattamento lordo dovuto, giacché secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito, nonché Cass., sez. lav., n. 30257 del 22 novembre 2018). In definitiva, il credito per differenze sulla retribuzione ordinaria ammonta a € 2.356,14 e per 13^ mensilità a € 827,43, mentre non sono dovute somme per istituti di derivazione contrattuale, quali la 14^ mensilità e i permessi. Sulla base della retribuzione complessiva dovuta per l'arco temporale del rapporto, infine, il t.f.r. ammonta a € 702,49, per un credito complessivo di
€ 3.886,06.
6. Vanno rigettate, per contro, le pretese relative a lavoro straordinario, notturno e festivo. Con riferimento a questo profilo il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso
8 per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018). Orbene, alla stregua di questi principi, che valgono pure con riguardo al preteso svolgimento di attività lavorativa in giornate e orari diversi da quelli pattuiti – specificamente, giorni festivi e orari notturni –, a parere del decidente l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice, secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c., non è stato assolto. Le testi e , invero, in quanto mere clienti del locale, Tes_2 Tes_1 nulla hanno saputo riferire sull'orario lavorativo giornaliero e settimanale della ricorrente. L'unico teste in grado di fornire elementi concreti sul rapporto, Tes_3
, pur confortando la conclusione sulla durata a tempo pieno del
[...] rapporto di lavoro, sul punto ha riferito soltanto di potere confermare che la ricorrente era presente per sei giorni settimanali nel turno pomeridiano, circostanza riscontrata direttamente, in quanto lui effettuava un solo turno al giorno, di solito la sera, sicché non potendo attestare “se la ricorrente effettuasse un doppio, né in quali giornate ciò possa essere capitato”; peraltro, la circostanza dichiarata dal teste che “nel fine settimana, da venerdì a domenica, capita frequentemente di effettuare un doppio turno;
in questi casi si iniziava alle 11:00 e si terminava alle 15:00, per poi ricominciare alle 18:00, sino alla chiusura”, si presenta del tutto generica e non consente di ricavare, appunto, se e quando ciò sia successo per la ricorrente, sì da non potere supportare la prospettazione attorea, non potendosi evincere né quando sia capitato, né quale sia stato l'orario di lavoro effettivamente osservato, giorno per giorno dalla lavoratrice. Non assume rilevanza di sorta il mancato espletamento dell'interrogatorio formale, perché l'assenza di altri significativi elementi
9 probatori, ancorché di carattere indiziario, priva di decisivo valore probatorio la mancata comparizione. Invero, a norma dell'art. 232 c.p.c., i fatti oggetto dell'interrogatorio non tenuto possono essere considerati accertati in via definitiva soltanto in ragione dell'intero quadro probatorio e la sottrazione della parte al mezzo di prova può servire a comprovare un quadro indiziario già delineatosi, ma non costituire, da sola, prova piena dei fatti controversi, in assenza di riscontri estrinseci. Al riguardo, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro” (cfr. Cass., sez. III, n. 5240 del 10 marzo 2006). Nello stesso senso, più di recente, la Corte di legittimità ha precisato che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.; in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato – poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio –, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 10099 del 26 aprile 2013). Sicché, in assenza di elementi di riscontro dotati di pregnanza istruttoria, per nulla emersi dall'istruzione, la mancata presentazione di parte convenuta non fornisce, da sola, piena prova in ordine al fatto oggetto del mezzo istruttorio.
7. In definitiva, la società convenuta va condannata, pertanto, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 3.886,06, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre le domande retributive vanno rigettate per il resto.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in relazione all'importo riconosciuto.
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P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia della condanna Controparte_1 quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 3.886,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.695, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 4 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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