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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 29/10/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1101 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv. Domenico Puca e De Parte_1
Angelis Maria, presso i quali elettivamente domicilia in Ischia (NA), via Fasolara n.4
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Dalla Montà, Controparte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Francesco Cilea n.265/b
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/4/24 la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1979/24, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 14/3/24, con la quale era stata condannata al pagamento in favore di di euro 9.615,10 a titolo di Controparte_1 differenze retributive e TFR, oltre gli accessori di legge, in relazione al rapporto di lavoro domestico svoltosi alle sue dipendenze.
L'appellante censurava la decisione sotto vari profili chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto integrale della domanda di primo grado o, in subordine, l'accoglimento per quanto di ragione. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni indicate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo motivo di censura attiene alla durata del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti in causa, che, a dire dell'impugnante, era decorso da agosto 2020 e non dalla data antecedente dell'8 maggio 2020, risultante dal modello unilav.
La censura è infondata.
Ed invero, a fronte della prova documentale dell'inizio del rapporto di lavoro a maggio 2020, sarebbe stato onere della parte datoriale, odierna impugnante, dimostrare che lo stesso era effettivamente iniziato solo ad agosto 2020, prova che non è stata minimamente fornita;
correttamente, pertanto, il primo giudice ha considerato la data risultante dai documenti in atti, coincidente con quella indicata nei conteggi attorei.
Non è invece in contestazione la data di cessazione del rapporto in esame che risale all'11/2/22 in seguito alle dimissioni per giusta causa del lavoratore (cfr in atti la lettera di dimissioni).
Le ulteriori censure dell'impugnante riguardano l'orario di lavoro osservato e le mansioni svolte che erano oggetto di contestazione tra le parti come risulta in atti.
Il Tribunale ha ritenuto che le mansioni espletate per l'intero periodo di causa fossero quelle di assistenza a persone non autosufficienti (prima al coniuge della , Pt_1 Persona_1 deceduto a fine giugno 2021, e poi alla stessa), oltre che di lavoro domestico, inquadrabili nella cat. CS rivendicata ai fini della retribuzione spettante.
Quanto all'orario di lavoro ha, invece, ritenuto che il rapporto di lavoro si svolgesse almeno per 54 ore settimanali, essendo il ricorrente lavoratore convivente a tempo pieno, per cui osservava l'orario massimo previsto dall'art. 14 del CCNL e non quello notevolmente inferiore dedotto dalla resistente;
tale conclusione si evinceva da una conversazione oggetto di registrazione, avuta con alcuni parenti della resistente, dove era stata utilizzata la locuzione “giorno e notte”, che, nel gergo comune, equivale a parlare di una prestazione full-time. L'impugnante critica le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sostenendo che nessun teste aveva confermato l'orario superiore a quello di inquadramento, pari a 36 ore settimanali, che comunque era un orario a tempo pieno, contestando altresì che il avesse CP_1 svolto le mansioni di badante di persone non autosufficienti.
Ritiene il collegio che entrambe le censure debbano essere disattese.
Ed invero le mansioni di badante e di assistenza a persona non autosufficiente, quale era il coniuge della già a Per_1 Pt_1 decorrere da maggio 2020 e non certo solo negli ultimi mesi di vita, possono ritenersi provate sulla base dell'istruttoria testimoniale svolta (cfr le deposizioni dei testi e e della Tes_1 Per_1 circostanza che il de cuius era titolare di indennità di accompagnamento da dicembre 2017.
Successivamente al decesso dello stesso può ritenersi che l'odierno appellato abbia continuato a svolgere mansioni di assistenza anche alla , che, come emerso sempre dalla prova, aveva difficoltà Pt_1 soprattutto la sera ed i suoi parenti temevano che potesse cadere, per cui, considerata anche la sua età (ultraottantenne), è poco credibile che l'attuale appellato avesse continuato a vivere nella sua abitazione solo per farle compagnia, senza nemmeno occuparsi delle faccende domestiche, come riferito dal teste Testimone_2
, nipote dell'attuale impugnante.
[...]
Stesso discorso vale per la censura in ordine all'orario di lavoro indicato nell'Unilav come full-time pari a 30 ore settimanali (e non 36); contrariamente all'assunto dell'impugnante, la conversazione avuta con i figli della quale riportata nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio e non contestata specificamente in primo grado quanto al suo contenuto e genuinità, ma piuttosto in ordine alla sua utilizzabilità, è stata correttamente interpretata dal primo giudice, evincendosi dalla stessa che il ricorrente doveva tenersi a disposizione per l'intera giornata e non per poche ore giornaliere, e proprio per questo si lamentava della retribuzione che percepiva in relazione all'orario di lavoro osservato, chiedendo maggiori pause dal lavoro.
In punto di utilizzabilità come prova documentale delle registrazioni fonografiche di conversazioni tra presenti, effettuate in modo occulto da un partecipante alla conversazione, giova ricordare che il giudice di legittimità, anche di recente e confermando un orientamento ormai consolidato, ne ha riconosciuto a determinate condizioni l'idoneità a costituire fonte di prova;
si è, in particolare, statuito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. civ. n. 28398/2022); inoltre, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003, la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente (cfr Cass. ord. 19 gennaio 2018 n. 1250 e Cass. 2 novembre 2021 n. 31204).
Va peraltro rilevato che le differenze retributive ordinarie, riconosciute dal Tribunale, come si evince dai conteggi di parte attrice, odierno appellato, sono collegate alle mansioni di assistenza svolte, da inquadrarsi nel livello CS, e non all'orario di lavoro, essendo stata comunque rigettata dal primo giudice ogni pretesa riguardante il lavoro straordinario sia diurno che festivo.
Da disattendere è anche la censura riguardante l'indennità sostitutiva delle ferie dal momento che il primo giudice si è limitato a riconoscerla solo per i residui giorni di ferie non godute, come si legge in sentenza, e non per quelle già fruite e pagate ad agosto 2021.
Infine non vi è alcuna prova documentale del pagamento del TFR per l'importo di euro 3.000,00, che si assume essere stato corrisposto in contanti, prova che non può certo ricavarsi dalla sola deposizione del teste non confermata da nessun altro teste, dati i Per_1 rapporti di parentela con l'impugnante ed il tenore complessivo delle sue dichiarazioni.
Risulta, invero, poco credibile che sia stata corrisposta all'odierno appellato, dopo le sue dimissioni per giusta causa, la predetta somma in contanti, senza il rilascio di una ricevuta, somma peraltro di gran lunga superiore a quella riconosciuta in sentenza.
Compete anche l'indennità sostitutiva del preavviso stante la giusta causa delle dimissioni a causa della riduzione della retribuzione (da euro 900,00 a 660,00), a fronte delle medesime mansioni di assistenza, oltre che domestiche, ed orario di lavoro;
in mancanza di prova che tale riduzione fu concordata tra le parti, come dedotto dall'impugnante, deve ritenersi che tanto avvenne per unilaterale decisione del datore di lavoro. In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento dele spese del grado che liquida in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Dalla Montà.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 29/10/24
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 29/10/2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1101 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv. Domenico Puca e De Parte_1
Angelis Maria, presso i quali elettivamente domicilia in Ischia (NA), via Fasolara n.4
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Dalla Montà, Controparte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Francesco Cilea n.265/b
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/4/24 la ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.1979/24, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 14/3/24, con la quale era stata condannata al pagamento in favore di di euro 9.615,10 a titolo di Controparte_1 differenze retributive e TFR, oltre gli accessori di legge, in relazione al rapporto di lavoro domestico svoltosi alle sue dipendenze.
L'appellante censurava la decisione sotto vari profili chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto integrale della domanda di primo grado o, in subordine, l'accoglimento per quanto di ragione. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni indicate in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo motivo di censura attiene alla durata del rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti in causa, che, a dire dell'impugnante, era decorso da agosto 2020 e non dalla data antecedente dell'8 maggio 2020, risultante dal modello unilav.
La censura è infondata.
Ed invero, a fronte della prova documentale dell'inizio del rapporto di lavoro a maggio 2020, sarebbe stato onere della parte datoriale, odierna impugnante, dimostrare che lo stesso era effettivamente iniziato solo ad agosto 2020, prova che non è stata minimamente fornita;
correttamente, pertanto, il primo giudice ha considerato la data risultante dai documenti in atti, coincidente con quella indicata nei conteggi attorei.
Non è invece in contestazione la data di cessazione del rapporto in esame che risale all'11/2/22 in seguito alle dimissioni per giusta causa del lavoratore (cfr in atti la lettera di dimissioni).
Le ulteriori censure dell'impugnante riguardano l'orario di lavoro osservato e le mansioni svolte che erano oggetto di contestazione tra le parti come risulta in atti.
Il Tribunale ha ritenuto che le mansioni espletate per l'intero periodo di causa fossero quelle di assistenza a persone non autosufficienti (prima al coniuge della , Pt_1 Persona_1 deceduto a fine giugno 2021, e poi alla stessa), oltre che di lavoro domestico, inquadrabili nella cat. CS rivendicata ai fini della retribuzione spettante.
Quanto all'orario di lavoro ha, invece, ritenuto che il rapporto di lavoro si svolgesse almeno per 54 ore settimanali, essendo il ricorrente lavoratore convivente a tempo pieno, per cui osservava l'orario massimo previsto dall'art. 14 del CCNL e non quello notevolmente inferiore dedotto dalla resistente;
tale conclusione si evinceva da una conversazione oggetto di registrazione, avuta con alcuni parenti della resistente, dove era stata utilizzata la locuzione “giorno e notte”, che, nel gergo comune, equivale a parlare di una prestazione full-time. L'impugnante critica le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sostenendo che nessun teste aveva confermato l'orario superiore a quello di inquadramento, pari a 36 ore settimanali, che comunque era un orario a tempo pieno, contestando altresì che il avesse CP_1 svolto le mansioni di badante di persone non autosufficienti.
Ritiene il collegio che entrambe le censure debbano essere disattese.
Ed invero le mansioni di badante e di assistenza a persona non autosufficiente, quale era il coniuge della già a Per_1 Pt_1 decorrere da maggio 2020 e non certo solo negli ultimi mesi di vita, possono ritenersi provate sulla base dell'istruttoria testimoniale svolta (cfr le deposizioni dei testi e e della Tes_1 Per_1 circostanza che il de cuius era titolare di indennità di accompagnamento da dicembre 2017.
Successivamente al decesso dello stesso può ritenersi che l'odierno appellato abbia continuato a svolgere mansioni di assistenza anche alla , che, come emerso sempre dalla prova, aveva difficoltà Pt_1 soprattutto la sera ed i suoi parenti temevano che potesse cadere, per cui, considerata anche la sua età (ultraottantenne), è poco credibile che l'attuale appellato avesse continuato a vivere nella sua abitazione solo per farle compagnia, senza nemmeno occuparsi delle faccende domestiche, come riferito dal teste Testimone_2
, nipote dell'attuale impugnante.
[...]
Stesso discorso vale per la censura in ordine all'orario di lavoro indicato nell'Unilav come full-time pari a 30 ore settimanali (e non 36); contrariamente all'assunto dell'impugnante, la conversazione avuta con i figli della quale riportata nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio e non contestata specificamente in primo grado quanto al suo contenuto e genuinità, ma piuttosto in ordine alla sua utilizzabilità, è stata correttamente interpretata dal primo giudice, evincendosi dalla stessa che il ricorrente doveva tenersi a disposizione per l'intera giornata e non per poche ore giornaliere, e proprio per questo si lamentava della retribuzione che percepiva in relazione all'orario di lavoro osservato, chiedendo maggiori pause dal lavoro.
In punto di utilizzabilità come prova documentale delle registrazioni fonografiche di conversazioni tra presenti, effettuate in modo occulto da un partecipante alla conversazione, giova ricordare che il giudice di legittimità, anche di recente e confermando un orientamento ormai consolidato, ne ha riconosciuto a determinate condizioni l'idoneità a costituire fonte di prova;
si è, in particolare, statuito che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. civ. n. 28398/2022); inoltre, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003, la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente (cfr Cass. ord. 19 gennaio 2018 n. 1250 e Cass. 2 novembre 2021 n. 31204).
Va peraltro rilevato che le differenze retributive ordinarie, riconosciute dal Tribunale, come si evince dai conteggi di parte attrice, odierno appellato, sono collegate alle mansioni di assistenza svolte, da inquadrarsi nel livello CS, e non all'orario di lavoro, essendo stata comunque rigettata dal primo giudice ogni pretesa riguardante il lavoro straordinario sia diurno che festivo.
Da disattendere è anche la censura riguardante l'indennità sostitutiva delle ferie dal momento che il primo giudice si è limitato a riconoscerla solo per i residui giorni di ferie non godute, come si legge in sentenza, e non per quelle già fruite e pagate ad agosto 2021.
Infine non vi è alcuna prova documentale del pagamento del TFR per l'importo di euro 3.000,00, che si assume essere stato corrisposto in contanti, prova che non può certo ricavarsi dalla sola deposizione del teste non confermata da nessun altro teste, dati i Per_1 rapporti di parentela con l'impugnante ed il tenore complessivo delle sue dichiarazioni.
Risulta, invero, poco credibile che sia stata corrisposta all'odierno appellato, dopo le sue dimissioni per giusta causa, la predetta somma in contanti, senza il rilascio di una ricevuta, somma peraltro di gran lunga superiore a quella riconosciuta in sentenza.
Compete anche l'indennità sostitutiva del preavviso stante la giusta causa delle dimissioni a causa della riduzione della retribuzione (da euro 900,00 a 660,00), a fronte delle medesime mansioni di assistenza, oltre che domestiche, ed orario di lavoro;
in mancanza di prova che tale riduzione fu concordata tra le parti, come dedotto dall'impugnante, deve ritenersi che tanto avvenne per unilaterale decisione del datore di lavoro. In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento dele spese del grado che liquida in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Dalla Montà.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 29/10/24
Il Consigliere rel. est. Il Presidente