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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 165 V.G. dell'anno 2025 promossa da
OM (RM) 17/09/1962, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
OM (RM) 04/10/1961, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DEBORAH TRENTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il Parte_1 Parte_2
15/01/1989; dall'unione coniugale è nato il [...] un figlio, , invalido con Per_1 una inabilità lavorativa totale e permanente al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 1 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse del figlio. L'ascolto di questo non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1989, parte 2, serie A01, atto n. 00063).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
IC SS
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
IC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 165 V.G. dell'anno 2025 promossa da
OM (RM) 17/09/1962, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
OM (RM) 04/10/1961, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DEBORAH TRENTA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il Parte_1 Parte_2
15/01/1989; dall'unione coniugale è nato il [...] un figlio, , invalido con Per_1 una inabilità lavorativa totale e permanente al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 1 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse del figlio. L'ascolto di questo non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1989, parte 2, serie A01, atto n. 00063).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
IC SS
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