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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16009/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 16009/2023 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FACCOLI MATTEO e dell'avv. SCHIAVO MARIALUISA
( ), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata C.F._1 ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZINI Controparte_1 P.IVA_2
BARBARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del giorno 11.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede
1 alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con decreto di questo Tribunale n. 4242/2023 del 21.11.2023, veniva ingiunto a
(d'ora in poi, per comodità espositiva, di Parte_1 Parte_1 pagare in favore di (d'ora in poi ), nel termine di quaranta Controparte_1 CP_1 giorni dalla notifica del decreto, la somma complessiva di euro 6.510,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale cauzione a suo tempo versata dalla (in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 01.01.2017, CP_2 poi ceduto a giusta cessione di rami d'azienda n. 159440 rep e n. Controparte_1
25480 racc. del 14.06.2018) pretesa in restituzione a seguito della cessazione del contratto per disdetta comunicata in data 16.05.2022.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione chiedendone la revoca Parte_1 sull'eccezione di compensazione dell'importo versato dalla società cedente CP_2
a titolo di deposito cauzionale, con quanto dovuto dall'ingiunta per canoni di locazione non corrisposti dal mese di febbraio 2023 al rilascio 24.05.2023 e per danni arrecati all'immobile (lesioni alle vetrate, al pavimento e alle pareti).
L'opponente, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile locato ammontanti a euro
11.475,87, al netto del deposito cauzionale.
Si costituiva in giudizio la società la quale, in primo luogo, chiedeva la CP_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
La convenuta evidenziava che il contratto di locazione è cessato in data 31.12.2022, giusta disdetta del 16.05.2022 e che il tardivo rilascio dell'immobile avvenuto il
24.05.2023, è ascrivibile esclusivamente alla condotta di la quale non Parte_1 aveva accettato la riconsegna dei locali, già offerta a marzo 2023, subordinandola al riconoscimento dei danni alle vetrate e all'impegno alla loro sistemazione.
Tale condotta oppositiva l'aveva indotta a notificare in data 17.04.2023, tramite
2 l' presso il Tribunale di Brescia, atto di intimazione a ricevere in consegna Pt_2
l'immobile de equo ex art. 1216 c.c., consegna quindi perfezionatasi il 24.05.2024.
Con ordinanza del 18.10.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
La causa era istruita a mezzo di prova orale per testimoni, all'esito della quale sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza di discussione in trattazione scritta del giorno 11.12.2025, era decisa come da presente sentenza.
2. Il diritto del locatore a trattenere il deposito cauzionale.
E' documentato in atti oltre che incontestato che, con contratto di locazione ad uso non abitativo in data 01.01.2017, la società Immobiliare locava alla società CP_2
un negozio al piano terra e primo in Comune di Rovato (BS), alla Via Roma n.
[...]
2/1 e 2/2, con estremi catastali contraddistinti al NCT al fog. 8, sub. 34-43, part.
n. 1, avente durata dal 01.01.2017 al 31.12.2022 (all. 1 del fascicolo monitorio all.
7). provvedeva al versamento del deposito cauzionale pari ad € 6.510,00 a CP_2 mezzo bonifico (all. 2 fascicolo monitorio all. 7).
In data 14.06.2018 , giusta cessione di ramo di azienda, subentrava CP_1 nel contratto di locazione ad uso non abitativo in parola (all. 3 fascicolo monitorio all. 7).
Il contratto di locazione cessava in data 31.12.2022, giusta disdetta della conduttrice del 16.05.2022 (all. 4 fascicolo monitorio all. 7).
Il rilascio dell'immobile avveniva il 24.05.2024.
Tanto premesso in fatto, dapprima esaminando l'eccezione avanzata dal ricorrente di compensazione dell'importo trattenuto a titolo di deposito cauzionale con quanto dovuto dalla conduttrice per danni e canoni rimasti impagati (aprile maggio 2023), occorre osservare come nel contratto di locazione, il deposito cauzionale serva a garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni.
Tale istituto, rappresenta una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di
3 risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati.
Spetta al giudice adito, dunque, stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme”, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante (cfr Cass. n. 194/2023).
Alla luce dei suesposti consolidati e condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, la locatrice (odierna opponente) non ha legittimamente trattenuto il deposito cauzionale a seguito della cessazione della locazione e della richiesta di restituzione da parte dell'ex conduttrice.
Ed invero, alla data dell'introduzione del giudizio monitorio non sussistevano le condizioni legittimanti la ritenzione del deposito a garanzia non avendo l'opponente agito in giudizio per l'accertamento e risarcimento dei danni in relazione ai quali, in questa sede, sostiene di aver trattenuto l'importo in questione a titolo di acconto.
L'incontestata riconsegna dell'immobile in data 24.05.2023 costituisce adempimento dell'obbligo di rilascio dell'immobile con conseguente obbligo per la proprietaria di restituire la cauzione.
Ne discende che il diritto dell'opposta ad ottenere la restituzione integrale della somma cauzionale deve essere ritenuto pienamente sussistente, pertanto legittimamente azionato in sede monitoria.
Dalle superiori argomentazioni, discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4
3. la domanda riconvenzionale, i danni all'immobile.
Va anzitutto dichiarata l'ammissibilità della domanda in esame atteso che “ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per ottenere l'attribuzione totale o parziale della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. In tale ipotesi, il locatore potrà difendere i suoi diritti in sede di opposizione all'ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto” (Cass. n.09.11.1989 n.
4725).
Ciò posto, incontestato che al rilascio, l'immobile che ci occupa avesse cinque vetrate lesionate, è altresì certo che alla data dell'immissione nel possesso della originaria conduttrice lo stesso non presentasse dette lesioni né danni ai CP_2 pavimenti o agli impianti.
Si richiamano a tal proposito le dichiarazioni di artigiano, Testimone_1 conoscitore dei locali oggetto di causa perchè sino al 2014 ivi la moglie aveva esercitato l'attività di parrucchiera-estetista.
Il teste, infatti, ha dichiarato “che in data 01.01.2017 l'immobile si presentava in buono stato di conservazione ed in particolare, la pavimentazione era integra e costituita da piastrelle in ceramica al piano terra e parquet al piano primo;
l'impianto elettrico ed idraulico erano completi e funzionanti, era tutto perfetto, l'immobile si presentava al piano terra ed al piano primo come da estratti di mappa allegati al doc.
6 che mi vengono mostrati.
Quando è entrata mia moglie, gli impianti idraulico ed elettrico erano stati installati da nel 2013 ed erano funzionanti, la pavimentazione c'era già a piano Parte_3 terra, al piano primo ho messa il parquet in legno sempre 2013.
Abbiamo messo anche una scala interna a due rampe a chiocciola dal piano terra al primo internamente.
Sono entrato nell'immobile anche nel 2023 non ricordo il mese e ho visto le vetrate rotte;
ho visto che il pavimento del primo piano era bucato poiché erano state messe
5 delle pareti , non sono stato io a posare le piastrelle nuove”.
Il testimone , attuale conduttore dell'immobile, ha confermato che Testimone_2 quando la sua società si è immessa nel possesso, i locali presentavano danni alle vetrate e al pavimento “…quando siamo entrati c'erano delle vetrate rotte ed ho chiesto all'ingegnere se poteva ripristinarle e mi ha detto ..certo che te le metto a posto.
Almeno tre vetrate erano rotte, nella parte a piano terra, forse al primo piano una era rotta.
Ce ne erano varie ma non sono in grado di ricordare esattamente quante vetrate fossero rotte;
Uparte del pavimento al primo piano mostrava i segni di una precedente parete, era rotto, non era semplicemente sporco…..era rovinato, c'era una specie di solco e avevo chiesto che mi venisse messo a posto il pavimento perché così non era utilizzabile”.
A conferma di quanto emerso dalle superiori risultanze istruttorie, peraltro, viene in evidenza l'assenza di prova in ordine a contestazioni/segnalazioni, anteriori al ricorso monitorio da parte di né dalla cedente il ramo d'Azienda, Controparte_1 [...]
CP_2
A ciò si aggiunga che la sequenza degli eventi successiva alla disdetta del contratto ad opera della conduttrice, per come ricostruita dall'opponente, ha trovato conferma nella corrispondenza intercorsa tra le parti documentata in atti e non contestata dall'opposta.
E' provato, infatti, che a seguito di sopralluogo effettuato alla scadenza del contratto, con formale lettera pec in data 17.03.2023 la Parte_1 chiedeva alla di provvedere alla sistemazione dei danni
[...] Controparte_1 riscontrati (doc. 10 di parte opponente).
Con lettera pec in data 20.03.2023, pur confermando l'esistenza dei Controparte_1 danni alle vetrate, affermava che gli stessi sarebbero stati già presenti al momento del subentro nel contratto di locazione (anno 2018). Dichiarava, quindi, che non era di competenza della provvedere alla sistemazione e fissava Controparte_1
l'incontro del 22.03.2023 per ulteriore sopralluogo e consegna delle chiavi
6 dell'immobile (doc. 11 cit. prod.).
Con lettera pec in data 22.03.2023 la precisava Parte_1 quanto segue: “Riscontriamo la Vostra pec in data 20 marzo scorso per contestarne il contenuto. Ferma ogni contestazione circa l'asserita riferibilità al precedente conduttore dei danni riscontrati (affermazione infondata e comunque irrilevante), precisiamo in ogni caso che è pacifica la Vostra solidarietà passiva non solo in ordine al pagamento dei canoni, ma altresì in ordine al risarcimento dei danni, anche in caso di danni provocati da terzi. Essendo subentrata nel contratto di locazione, infatti, la
Vostra società è tenuta, per contratto e per legge, alla restituzione dell'immobile in buono stato di manutenzione e perfettamente integro. Come già comunicato con nostra precedente lettera pec, in occasione del sopralluogo effettuato in data
09.03.2023 abbiamo riscontrato la presenza di rotture in n. 3 vetrate delle facciate.
Vi intimiamo, pertanto, di provvedere alla riparazione dei danni entro e non oltre il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente, che ha efficacia di formale costituzione in mora;
solo all'esito delle riparazioni potrà essere fissato un sopralluogo per la verifica e la riconsegna dei locali. Precisiamo sin da ora che, in caso di mancato adempimento nel termine sopra indicato, provvederemo ad addebitarvi i costi di riparazione, come da preventivo che alleghiamo, trattenendoli dalla cauzione versata, salva in ogni caso l'azione risarcitoria per il recupero delle ulteriori somme non coperte dalla cauzione…”; alla pec veniva inoltre allegato il preventivo di spesa per la riparazione emesso da “ (doc. 12 cit. prod.). Parte_4
Con lettera pec del 27.03.2023 la riferiva quindi di aver preso Controparte_1 contatti con il precedente conduttore, il quale avrebbe affermato che i CP_2 danni erano preesistenti alla firma del contratto di locazione del 01.01.2017 (doc.
13 cit. prod.).
Con ulteriore pec in data 03.04.2023 la contestava Parte_1 nuovamente quanto segue: “in riscontro alla Vostra pec del 27 marzo scorso, nel ribadire tutto quanto già precisato nelle precedenti pec, rileviamo quanto segue:
- come a Voi ben noto in occasione del sopralluogo del 9 marzo scorso era stato visionato esclusivamente il piano primo dell'immobile, ove si trovano le 3 vetrate
7 danneggiate;
- successivamente l'incaricato della ditta " si è recato presso Parte_4
l'immobile per redigere un preventivo di spesa per la sostituzione di dette vetrate ed ha riscontrato altre due vetrate danneggiate al piano terra. Del tutto pretestuose sono le argomentazioni riguardo alla Vostra cedente, posto che al momento della consegna dell'immobile lo stesso era in perfetto stato di conservazione e certamente le vetrate erano integre;
diversamente non avrebbe provveduto alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nel rammentare il contenuto delle clausole contrattuali e le disposizioni di legge in ordine alla conservazione dell'immobile in buono stato, considerati i sopralluoghi già effettuati, precisiamo che in caso di mancato pagamento dei costi di sistemazione per come quantificati con il preventivo di spesa trasmesso, decorsi 8 giorni da oggi provvederemo a trattenere il danno dalla cauzione versata e ad agire per il rimborso della somma eccedente” (doc. 14 cit. prod.).
Con lettera pec in data 20.04.2023 la contestava Parte_1 quanto segue: “Facendo seguito alle nostre precedenti pec, non avendo avuto Vostro riscontro in ordine alla sistemazione dei danni e/o al rimborso dei relativi costi di sistemazione per come già preventivati, comunichiamo che provvederemo a trattenere definitivamente la cauzione versata a titolo di acconto sul maggior danno, salva ogni opportuna iniziativa per il recupero del credito residuo, pari ad € 8.130,00 (12'000,00
+ iva preventivo sostituzione vetrate – 6'510,00 deposito cauzionale) Precisiamo inoltre che ad oggi siamo in attesa di fissare l'incontro per la riconsegna dell'immobile;
a tal fine indichiamo le seguenti possibili date: 26-27-28 Aprile 2023. Restiamo, pertanto, in attesa di Vostro riscontro per fissare la data, rammentando che ad oggi la Vostra società deve ancora versare i canoni relativi alle mensilità di Marzo e
Aprile…” (doc. 15 cit. prod.).
Con pec in data 26.04.2023 i sottoscritti difensori intervenivano in riscontro alla pec dell'avv. Barbara Fazzini precisando quanto segue: “formuliamo la presente in nome
e per conto della in persona del legale rappresentante Parte_1
Ing. il quale ci ha conferito incarico di riscontrare la Sua pec in Persona_1 data 24 aprile scorso per contestarne il contenuto e precisare innanzitutto che la
8 comunicazione a mezzo pec in data 20 aprile 2023 è stata inviata dalla
[...] alla prima che la nostra assistita avesse notizia della Parte_1 Controparte_1 notificazione dell'“atto di intimazione a ricevere in consegna”, il cui contenuto parimenti si contesta. Ciò posto, la nostra assistita conferma la disponibilità a ricevere anticipatamente le chiavi dell'immobile nella data da Lei indicata (domani
27.04.2023 ore 12:00) purché la riconosca i danni già contestati e si Controparte_1 impegni a rifondere il costo per la sistemazione mediante definitivo incasso della cauzione da parte della proprietà e successivo pagamento della differenza sul maggior danno con bonifico da effettuarsi contestualmente alla presentazione della fattura di riparazione. Diversamente, considerati i precedenti solleciti finalizzati ad ottenere la sistemazione dei danni e l'inadempimento della Sua assistita, non potremo far altro che attendere la data indicata dall'Ufficiale Giudiziario al fine di accertare lo stato di fatto dell'immobile ed i danni mediante apposito verbale, fermo il diritto della nostra assistita al risarcimento dei predetti danni ed al pagamento delle mensilità sino alla riconsegna effettiva dell'immobile” (doc. 16 cit. prod.).
Con lettera pec del 27.04.2023 l'Avv. Barbara Fazzini, riconosceva nuovamente
l'esistenza dei vizi lamentati, pur contestandone l'addebitabilità alla propria assistita
(doc. 17 cit. prod.).
Con lettera pec del 09.05.2023 i sottoscritti difensori rilevavamo quanto segue: “in ordine alla responsabilità per i danni mi limito a rilevare che la Sua assistita è subentrata nel contratto di locazione senza nulla eccepire in ordine al buono stato dell'immobile locato. Si aggiunga che in occasione di precedenti sopralluoghi mai la mia assistita aveva riscontrato i danni in questione. Ne consegue che i danni sono certamente addebitabili alla Fermo quanto sopra, rilevo che sino ad Controparte_1 oggi la aveva subordinato la riconsegna dell'immobile al fatto che la Controparte_1 mia assistita sottoscrivesse un verbale di riconsegna unilateralmente precostituito, nel quale pretendeva si desse atto che l'immobile era esente da vizi o danni di sorta.
Preso atto che ora la non contesta più la sussistenza dei danni, ove la Controparte_1 stessa intenda riconsegnare l'immobile prima della data indicata dall'ufficiale giudiziario potrà certamente farlo consegnando tutte le chiavi in Suo possesso presso
9 lo studio dell'Ing. in Rovato (BS) Corso Bonomelli n. 41. ….” (doc. 18 cit. Per_1 prod.).
In data 24 maggio 2023 il signor della Parte_5 Controparte_1 riconsegnava alla numero otto chiavi dell'immobile Parte_1
“…ferme le contestazioni già formulate e fatta salva la verifica dei locali….” (docc. 19-
20).
Ebbene, il contenuto della documentazione sopra apprezzata, senz'altro dimostra l'infondatezza della tesi difensiva di parte opposta secondo cui il ritardo nel rilascio dei locali sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta illegittima della proprietaria, piuttosto dando atto di mero temporeggiamento della conduttrice nel provvedere alla eliminazione dei danni, con particolare riguardo alle vetrate, dapprima adducendo che sarebbero state rotte ancor prima della sottoscrizione del contratto da parte della (tesi smentita dalla prova testimoniale) e poi CP_2 imputandole alla natura dei materiali piuttosto che a fattori esterni, come accertato dal perito di parte Ing. CP_3
Anche quest'ultimo assunto, si è rivelato destituito di rilievo, in assenza di criteri scientifici a supporto delle conclusioni cui è giunto il perito di parte e perché contraddetti dalle dichiarazioni del teste il quale ha riferito del Tes_2 danneggiamento di un'altra vetrata pochi giorni dopo la firma del contratto “ho visto che era stata danneggiata con delle mazze la vetrata vicina alla porta di entrata,
c'erano tre picconate e quello della pasticceria mi aveva riferito di avere sentito dei tonfi” .
Trattasi evidentemente di propalazioni che non provano il motivo delle lesioni alle altre vetrate ma che sicuramente lasciano spazio all'ipotesi di una verosimile esposizione delle vetrate dei locali ad atti vandalici.
E' allora indubbio che i danneggiamenti in contestazione si siano verificati nel corso della locazione da parte dell'odierna convenuta, la quale, dunque, aveva l'obbligo di eliminarli e di restituire il bene nello stato quo ante come contemplato dallo stesso contratto di locazione all'art. 8 (“Al termine della locazione è data facoltà alla parte conduttrice di rimuovere gli eventuali impianti tecnologici da essa realizzati ad
10 integrazione degli impianti esistenti, necessari all'attività svolta, salvo rimessa in pristino a regola d'arte dell'immobile (doc. 4 prod. parte opponente) ma anche alla luce del più generale dovere di diligenza nella custodia della cosa locata gravante sul conduttore a norma sensi dell'art. 1587 c.c.
Ne discende che il rifiuto della restituzione della cosa locata da parte della società locatrice era pienamente giustificato in quanto il deterioramento dell'immobile offerto in restituzione non poteva ritenersi normale ma, tenuto conto della pluralità di vetrate danneggiate e della entità e costo delle riparazioni, era superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto e richiedeva interventi straordinari di riparazione (Cass. 2013, n. 12977).
E' meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società opponente volta ad ottenere i canoni di locazione (nonostante i termini del contratto fossero scaduti) fino ad avvenuta riconsegna del bene ex art. 1591 c.c.
a norma del quale “Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
L'opposta dovrà corrispondere a detto titolo l'importo di euro 6.020,00, come richiesto dall'opponente, di cui euro 2.170,00 per il mese di marzo 2023, euro
2.170,00 per il mese di aprile 2023, euro 1.680,00 per il mese di maggio (somma così calcolata tenuto conto del fatto che le chiavi sono state riconsegnate il giorno
24 maggio, quindi dividendo l'importo del canone mensile per 31 giorni e moltiplicandolo per 24 giorni).
Per i motivi sopra esposti, inoltre, deve essere accolta anche la domanda di risarcimento degli ulteriori danni riscontrati a seguito della riconsegna delle chiavi che, alla luce delle fatture di riparazione e delle relative contabili di pagamento prodotte dall'opponente (cfr. docc. 23-24-25-26 e 29), si quantificano complessivamente in euro 17.985,87 di cui: euro 2.655,87, oltre iva, per acquisto pavimentazione (cfr. doc. 23); euro 1.670,00, oltre iva, per posa pavimentazione (cfr. doc. 24).
11 euro 8.700,00, oltre iva per sostituzione di n. 5 vetrate (cfr. doc. 25); euro 4.960,00, oltre iva, per opere edili (cfr. doc. 26).
Previa compensazione con il credito vantato da a titolo di deposito CP_1 cauzionale (euro 6.510,00), si condanna quest'ultima a corrispondere a
[...] la somma residua pari a euro 11.475,87, oltre iva e interessi legali Parte_1 da dovuto al saldo.
4. Le spese di lite.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, si compensano per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Si pongono, invece, a carico dell'opponente le spese relative alla fase monitoria come in quella sede liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4242/2023 del 21.11.2023 che dichiara esecutivo in via definitiva;
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, Parte_1 per l'effetto, previa compensazione tra i reciproci crediti, condanna Controparte_1
a corrisponderle l'importo di euro 11.475,87, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile, ed euro 6.020,00 a titolo di canoni di locazione non pagati da marzo al 24 maggio 2023, oltre iva ove dovuta e interessi dalla domanda al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio:
-condanna a rifondere a le spese della Parte_1 Controparte_1 fase monitoria come liquidate in quella sede.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 16009/2023 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FACCOLI MATTEO e dell'avv. SCHIAVO MARIALUISA
( ), presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata C.F._1 ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. FAZZINI Controparte_1 P.IVA_2
BARBARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del giorno 11.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede
1 alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con decreto di questo Tribunale n. 4242/2023 del 21.11.2023, veniva ingiunto a
(d'ora in poi, per comodità espositiva, di Parte_1 Parte_1 pagare in favore di (d'ora in poi ), nel termine di quaranta Controparte_1 CP_1 giorni dalla notifica del decreto, la somma complessiva di euro 6.510,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale cauzione a suo tempo versata dalla (in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 01.01.2017, CP_2 poi ceduto a giusta cessione di rami d'azienda n. 159440 rep e n. Controparte_1
25480 racc. del 14.06.2018) pretesa in restituzione a seguito della cessazione del contratto per disdetta comunicata in data 16.05.2022.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione chiedendone la revoca Parte_1 sull'eccezione di compensazione dell'importo versato dalla società cedente CP_2
a titolo di deposito cauzionale, con quanto dovuto dall'ingiunta per canoni di locazione non corrisposti dal mese di febbraio 2023 al rilascio 24.05.2023 e per danni arrecati all'immobile (lesioni alle vetrate, al pavimento e alle pareti).
L'opponente, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile locato ammontanti a euro
11.475,87, al netto del deposito cauzionale.
Si costituiva in giudizio la società la quale, in primo luogo, chiedeva la CP_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
La convenuta evidenziava che il contratto di locazione è cessato in data 31.12.2022, giusta disdetta del 16.05.2022 e che il tardivo rilascio dell'immobile avvenuto il
24.05.2023, è ascrivibile esclusivamente alla condotta di la quale non Parte_1 aveva accettato la riconsegna dei locali, già offerta a marzo 2023, subordinandola al riconoscimento dei danni alle vetrate e all'impegno alla loro sistemazione.
Tale condotta oppositiva l'aveva indotta a notificare in data 17.04.2023, tramite
2 l' presso il Tribunale di Brescia, atto di intimazione a ricevere in consegna Pt_2
l'immobile de equo ex art. 1216 c.c., consegna quindi perfezionatasi il 24.05.2024.
Con ordinanza del 18.10.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
La causa era istruita a mezzo di prova orale per testimoni, all'esito della quale sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza di discussione in trattazione scritta del giorno 11.12.2025, era decisa come da presente sentenza.
2. Il diritto del locatore a trattenere il deposito cauzionale.
E' documentato in atti oltre che incontestato che, con contratto di locazione ad uso non abitativo in data 01.01.2017, la società Immobiliare locava alla società CP_2
un negozio al piano terra e primo in Comune di Rovato (BS), alla Via Roma n.
[...]
2/1 e 2/2, con estremi catastali contraddistinti al NCT al fog. 8, sub. 34-43, part.
n. 1, avente durata dal 01.01.2017 al 31.12.2022 (all. 1 del fascicolo monitorio all.
7). provvedeva al versamento del deposito cauzionale pari ad € 6.510,00 a CP_2 mezzo bonifico (all. 2 fascicolo monitorio all. 7).
In data 14.06.2018 , giusta cessione di ramo di azienda, subentrava CP_1 nel contratto di locazione ad uso non abitativo in parola (all. 3 fascicolo monitorio all. 7).
Il contratto di locazione cessava in data 31.12.2022, giusta disdetta della conduttrice del 16.05.2022 (all. 4 fascicolo monitorio all. 7).
Il rilascio dell'immobile avveniva il 24.05.2024.
Tanto premesso in fatto, dapprima esaminando l'eccezione avanzata dal ricorrente di compensazione dell'importo trattenuto a titolo di deposito cauzionale con quanto dovuto dalla conduttrice per danni e canoni rimasti impagati (aprile maggio 2023), occorre osservare come nel contratto di locazione, il deposito cauzionale serva a garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni.
Tale istituto, rappresenta una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di
3 risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati.
Spetta al giudice adito, dunque, stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme”, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante (cfr Cass. n. 194/2023).
Alla luce dei suesposti consolidati e condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, la locatrice (odierna opponente) non ha legittimamente trattenuto il deposito cauzionale a seguito della cessazione della locazione e della richiesta di restituzione da parte dell'ex conduttrice.
Ed invero, alla data dell'introduzione del giudizio monitorio non sussistevano le condizioni legittimanti la ritenzione del deposito a garanzia non avendo l'opponente agito in giudizio per l'accertamento e risarcimento dei danni in relazione ai quali, in questa sede, sostiene di aver trattenuto l'importo in questione a titolo di acconto.
L'incontestata riconsegna dell'immobile in data 24.05.2023 costituisce adempimento dell'obbligo di rilascio dell'immobile con conseguente obbligo per la proprietaria di restituire la cauzione.
Ne discende che il diritto dell'opposta ad ottenere la restituzione integrale della somma cauzionale deve essere ritenuto pienamente sussistente, pertanto legittimamente azionato in sede monitoria.
Dalle superiori argomentazioni, discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4
3. la domanda riconvenzionale, i danni all'immobile.
Va anzitutto dichiarata l'ammissibilità della domanda in esame atteso che “ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per ottenere l'attribuzione totale o parziale della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. In tale ipotesi, il locatore potrà difendere i suoi diritti in sede di opposizione all'ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto” (Cass. n.09.11.1989 n.
4725).
Ciò posto, incontestato che al rilascio, l'immobile che ci occupa avesse cinque vetrate lesionate, è altresì certo che alla data dell'immissione nel possesso della originaria conduttrice lo stesso non presentasse dette lesioni né danni ai CP_2 pavimenti o agli impianti.
Si richiamano a tal proposito le dichiarazioni di artigiano, Testimone_1 conoscitore dei locali oggetto di causa perchè sino al 2014 ivi la moglie aveva esercitato l'attività di parrucchiera-estetista.
Il teste, infatti, ha dichiarato “che in data 01.01.2017 l'immobile si presentava in buono stato di conservazione ed in particolare, la pavimentazione era integra e costituita da piastrelle in ceramica al piano terra e parquet al piano primo;
l'impianto elettrico ed idraulico erano completi e funzionanti, era tutto perfetto, l'immobile si presentava al piano terra ed al piano primo come da estratti di mappa allegati al doc.
6 che mi vengono mostrati.
Quando è entrata mia moglie, gli impianti idraulico ed elettrico erano stati installati da nel 2013 ed erano funzionanti, la pavimentazione c'era già a piano Parte_3 terra, al piano primo ho messa il parquet in legno sempre 2013.
Abbiamo messo anche una scala interna a due rampe a chiocciola dal piano terra al primo internamente.
Sono entrato nell'immobile anche nel 2023 non ricordo il mese e ho visto le vetrate rotte;
ho visto che il pavimento del primo piano era bucato poiché erano state messe
5 delle pareti , non sono stato io a posare le piastrelle nuove”.
Il testimone , attuale conduttore dell'immobile, ha confermato che Testimone_2 quando la sua società si è immessa nel possesso, i locali presentavano danni alle vetrate e al pavimento “…quando siamo entrati c'erano delle vetrate rotte ed ho chiesto all'ingegnere se poteva ripristinarle e mi ha detto ..certo che te le metto a posto.
Almeno tre vetrate erano rotte, nella parte a piano terra, forse al primo piano una era rotta.
Ce ne erano varie ma non sono in grado di ricordare esattamente quante vetrate fossero rotte;
Uparte del pavimento al primo piano mostrava i segni di una precedente parete, era rotto, non era semplicemente sporco…..era rovinato, c'era una specie di solco e avevo chiesto che mi venisse messo a posto il pavimento perché così non era utilizzabile”.
A conferma di quanto emerso dalle superiori risultanze istruttorie, peraltro, viene in evidenza l'assenza di prova in ordine a contestazioni/segnalazioni, anteriori al ricorso monitorio da parte di né dalla cedente il ramo d'Azienda, Controparte_1 [...]
CP_2
A ciò si aggiunga che la sequenza degli eventi successiva alla disdetta del contratto ad opera della conduttrice, per come ricostruita dall'opponente, ha trovato conferma nella corrispondenza intercorsa tra le parti documentata in atti e non contestata dall'opposta.
E' provato, infatti, che a seguito di sopralluogo effettuato alla scadenza del contratto, con formale lettera pec in data 17.03.2023 la Parte_1 chiedeva alla di provvedere alla sistemazione dei danni
[...] Controparte_1 riscontrati (doc. 10 di parte opponente).
Con lettera pec in data 20.03.2023, pur confermando l'esistenza dei Controparte_1 danni alle vetrate, affermava che gli stessi sarebbero stati già presenti al momento del subentro nel contratto di locazione (anno 2018). Dichiarava, quindi, che non era di competenza della provvedere alla sistemazione e fissava Controparte_1
l'incontro del 22.03.2023 per ulteriore sopralluogo e consegna delle chiavi
6 dell'immobile (doc. 11 cit. prod.).
Con lettera pec in data 22.03.2023 la precisava Parte_1 quanto segue: “Riscontriamo la Vostra pec in data 20 marzo scorso per contestarne il contenuto. Ferma ogni contestazione circa l'asserita riferibilità al precedente conduttore dei danni riscontrati (affermazione infondata e comunque irrilevante), precisiamo in ogni caso che è pacifica la Vostra solidarietà passiva non solo in ordine al pagamento dei canoni, ma altresì in ordine al risarcimento dei danni, anche in caso di danni provocati da terzi. Essendo subentrata nel contratto di locazione, infatti, la
Vostra società è tenuta, per contratto e per legge, alla restituzione dell'immobile in buono stato di manutenzione e perfettamente integro. Come già comunicato con nostra precedente lettera pec, in occasione del sopralluogo effettuato in data
09.03.2023 abbiamo riscontrato la presenza di rotture in n. 3 vetrate delle facciate.
Vi intimiamo, pertanto, di provvedere alla riparazione dei danni entro e non oltre il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente, che ha efficacia di formale costituzione in mora;
solo all'esito delle riparazioni potrà essere fissato un sopralluogo per la verifica e la riconsegna dei locali. Precisiamo sin da ora che, in caso di mancato adempimento nel termine sopra indicato, provvederemo ad addebitarvi i costi di riparazione, come da preventivo che alleghiamo, trattenendoli dalla cauzione versata, salva in ogni caso l'azione risarcitoria per il recupero delle ulteriori somme non coperte dalla cauzione…”; alla pec veniva inoltre allegato il preventivo di spesa per la riparazione emesso da “ (doc. 12 cit. prod.). Parte_4
Con lettera pec del 27.03.2023 la riferiva quindi di aver preso Controparte_1 contatti con il precedente conduttore, il quale avrebbe affermato che i CP_2 danni erano preesistenti alla firma del contratto di locazione del 01.01.2017 (doc.
13 cit. prod.).
Con ulteriore pec in data 03.04.2023 la contestava Parte_1 nuovamente quanto segue: “in riscontro alla Vostra pec del 27 marzo scorso, nel ribadire tutto quanto già precisato nelle precedenti pec, rileviamo quanto segue:
- come a Voi ben noto in occasione del sopralluogo del 9 marzo scorso era stato visionato esclusivamente il piano primo dell'immobile, ove si trovano le 3 vetrate
7 danneggiate;
- successivamente l'incaricato della ditta " si è recato presso Parte_4
l'immobile per redigere un preventivo di spesa per la sostituzione di dette vetrate ed ha riscontrato altre due vetrate danneggiate al piano terra. Del tutto pretestuose sono le argomentazioni riguardo alla Vostra cedente, posto che al momento della consegna dell'immobile lo stesso era in perfetto stato di conservazione e certamente le vetrate erano integre;
diversamente non avrebbe provveduto alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nel rammentare il contenuto delle clausole contrattuali e le disposizioni di legge in ordine alla conservazione dell'immobile in buono stato, considerati i sopralluoghi già effettuati, precisiamo che in caso di mancato pagamento dei costi di sistemazione per come quantificati con il preventivo di spesa trasmesso, decorsi 8 giorni da oggi provvederemo a trattenere il danno dalla cauzione versata e ad agire per il rimborso della somma eccedente” (doc. 14 cit. prod.).
Con lettera pec in data 20.04.2023 la contestava Parte_1 quanto segue: “Facendo seguito alle nostre precedenti pec, non avendo avuto Vostro riscontro in ordine alla sistemazione dei danni e/o al rimborso dei relativi costi di sistemazione per come già preventivati, comunichiamo che provvederemo a trattenere definitivamente la cauzione versata a titolo di acconto sul maggior danno, salva ogni opportuna iniziativa per il recupero del credito residuo, pari ad € 8.130,00 (12'000,00
+ iva preventivo sostituzione vetrate – 6'510,00 deposito cauzionale) Precisiamo inoltre che ad oggi siamo in attesa di fissare l'incontro per la riconsegna dell'immobile;
a tal fine indichiamo le seguenti possibili date: 26-27-28 Aprile 2023. Restiamo, pertanto, in attesa di Vostro riscontro per fissare la data, rammentando che ad oggi la Vostra società deve ancora versare i canoni relativi alle mensilità di Marzo e
Aprile…” (doc. 15 cit. prod.).
Con pec in data 26.04.2023 i sottoscritti difensori intervenivano in riscontro alla pec dell'avv. Barbara Fazzini precisando quanto segue: “formuliamo la presente in nome
e per conto della in persona del legale rappresentante Parte_1
Ing. il quale ci ha conferito incarico di riscontrare la Sua pec in Persona_1 data 24 aprile scorso per contestarne il contenuto e precisare innanzitutto che la
8 comunicazione a mezzo pec in data 20 aprile 2023 è stata inviata dalla
[...] alla prima che la nostra assistita avesse notizia della Parte_1 Controparte_1 notificazione dell'“atto di intimazione a ricevere in consegna”, il cui contenuto parimenti si contesta. Ciò posto, la nostra assistita conferma la disponibilità a ricevere anticipatamente le chiavi dell'immobile nella data da Lei indicata (domani
27.04.2023 ore 12:00) purché la riconosca i danni già contestati e si Controparte_1 impegni a rifondere il costo per la sistemazione mediante definitivo incasso della cauzione da parte della proprietà e successivo pagamento della differenza sul maggior danno con bonifico da effettuarsi contestualmente alla presentazione della fattura di riparazione. Diversamente, considerati i precedenti solleciti finalizzati ad ottenere la sistemazione dei danni e l'inadempimento della Sua assistita, non potremo far altro che attendere la data indicata dall'Ufficiale Giudiziario al fine di accertare lo stato di fatto dell'immobile ed i danni mediante apposito verbale, fermo il diritto della nostra assistita al risarcimento dei predetti danni ed al pagamento delle mensilità sino alla riconsegna effettiva dell'immobile” (doc. 16 cit. prod.).
Con lettera pec del 27.04.2023 l'Avv. Barbara Fazzini, riconosceva nuovamente
l'esistenza dei vizi lamentati, pur contestandone l'addebitabilità alla propria assistita
(doc. 17 cit. prod.).
Con lettera pec del 09.05.2023 i sottoscritti difensori rilevavamo quanto segue: “in ordine alla responsabilità per i danni mi limito a rilevare che la Sua assistita è subentrata nel contratto di locazione senza nulla eccepire in ordine al buono stato dell'immobile locato. Si aggiunga che in occasione di precedenti sopralluoghi mai la mia assistita aveva riscontrato i danni in questione. Ne consegue che i danni sono certamente addebitabili alla Fermo quanto sopra, rilevo che sino ad Controparte_1 oggi la aveva subordinato la riconsegna dell'immobile al fatto che la Controparte_1 mia assistita sottoscrivesse un verbale di riconsegna unilateralmente precostituito, nel quale pretendeva si desse atto che l'immobile era esente da vizi o danni di sorta.
Preso atto che ora la non contesta più la sussistenza dei danni, ove la Controparte_1 stessa intenda riconsegnare l'immobile prima della data indicata dall'ufficiale giudiziario potrà certamente farlo consegnando tutte le chiavi in Suo possesso presso
9 lo studio dell'Ing. in Rovato (BS) Corso Bonomelli n. 41. ….” (doc. 18 cit. Per_1 prod.).
In data 24 maggio 2023 il signor della Parte_5 Controparte_1 riconsegnava alla numero otto chiavi dell'immobile Parte_1
“…ferme le contestazioni già formulate e fatta salva la verifica dei locali….” (docc. 19-
20).
Ebbene, il contenuto della documentazione sopra apprezzata, senz'altro dimostra l'infondatezza della tesi difensiva di parte opposta secondo cui il ritardo nel rilascio dei locali sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta illegittima della proprietaria, piuttosto dando atto di mero temporeggiamento della conduttrice nel provvedere alla eliminazione dei danni, con particolare riguardo alle vetrate, dapprima adducendo che sarebbero state rotte ancor prima della sottoscrizione del contratto da parte della (tesi smentita dalla prova testimoniale) e poi CP_2 imputandole alla natura dei materiali piuttosto che a fattori esterni, come accertato dal perito di parte Ing. CP_3
Anche quest'ultimo assunto, si è rivelato destituito di rilievo, in assenza di criteri scientifici a supporto delle conclusioni cui è giunto il perito di parte e perché contraddetti dalle dichiarazioni del teste il quale ha riferito del Tes_2 danneggiamento di un'altra vetrata pochi giorni dopo la firma del contratto “ho visto che era stata danneggiata con delle mazze la vetrata vicina alla porta di entrata,
c'erano tre picconate e quello della pasticceria mi aveva riferito di avere sentito dei tonfi” .
Trattasi evidentemente di propalazioni che non provano il motivo delle lesioni alle altre vetrate ma che sicuramente lasciano spazio all'ipotesi di una verosimile esposizione delle vetrate dei locali ad atti vandalici.
E' allora indubbio che i danneggiamenti in contestazione si siano verificati nel corso della locazione da parte dell'odierna convenuta, la quale, dunque, aveva l'obbligo di eliminarli e di restituire il bene nello stato quo ante come contemplato dallo stesso contratto di locazione all'art. 8 (“Al termine della locazione è data facoltà alla parte conduttrice di rimuovere gli eventuali impianti tecnologici da essa realizzati ad
10 integrazione degli impianti esistenti, necessari all'attività svolta, salvo rimessa in pristino a regola d'arte dell'immobile (doc. 4 prod. parte opponente) ma anche alla luce del più generale dovere di diligenza nella custodia della cosa locata gravante sul conduttore a norma sensi dell'art. 1587 c.c.
Ne discende che il rifiuto della restituzione della cosa locata da parte della società locatrice era pienamente giustificato in quanto il deterioramento dell'immobile offerto in restituzione non poteva ritenersi normale ma, tenuto conto della pluralità di vetrate danneggiate e della entità e costo delle riparazioni, era superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto e richiedeva interventi straordinari di riparazione (Cass. 2013, n. 12977).
E' meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla società opponente volta ad ottenere i canoni di locazione (nonostante i termini del contratto fossero scaduti) fino ad avvenuta riconsegna del bene ex art. 1591 c.c.
a norma del quale “Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
L'opposta dovrà corrispondere a detto titolo l'importo di euro 6.020,00, come richiesto dall'opponente, di cui euro 2.170,00 per il mese di marzo 2023, euro
2.170,00 per il mese di aprile 2023, euro 1.680,00 per il mese di maggio (somma così calcolata tenuto conto del fatto che le chiavi sono state riconsegnate il giorno
24 maggio, quindi dividendo l'importo del canone mensile per 31 giorni e moltiplicandolo per 24 giorni).
Per i motivi sopra esposti, inoltre, deve essere accolta anche la domanda di risarcimento degli ulteriori danni riscontrati a seguito della riconsegna delle chiavi che, alla luce delle fatture di riparazione e delle relative contabili di pagamento prodotte dall'opponente (cfr. docc. 23-24-25-26 e 29), si quantificano complessivamente in euro 17.985,87 di cui: euro 2.655,87, oltre iva, per acquisto pavimentazione (cfr. doc. 23); euro 1.670,00, oltre iva, per posa pavimentazione (cfr. doc. 24).
11 euro 8.700,00, oltre iva per sostituzione di n. 5 vetrate (cfr. doc. 25); euro 4.960,00, oltre iva, per opere edili (cfr. doc. 26).
Previa compensazione con il credito vantato da a titolo di deposito CP_1 cauzionale (euro 6.510,00), si condanna quest'ultima a corrispondere a
[...] la somma residua pari a euro 11.475,87, oltre iva e interessi legali Parte_1 da dovuto al saldo.
4. Le spese di lite.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, si compensano per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Si pongono, invece, a carico dell'opponente le spese relative alla fase monitoria come in quella sede liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4242/2023 del 21.11.2023 che dichiara esecutivo in via definitiva;
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e, Parte_1 per l'effetto, previa compensazione tra i reciproci crediti, condanna Controparte_1
a corrisponderle l'importo di euro 11.475,87, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile, ed euro 6.020,00 a titolo di canoni di locazione non pagati da marzo al 24 maggio 2023, oltre iva ove dovuta e interessi dalla domanda al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio:
-condanna a rifondere a le spese della Parte_1 Controparte_1 fase monitoria come liquidate in quella sede.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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