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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13220 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 31216/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 25/9/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Piera Attasi, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale C.F._2
America n. 125, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lello Spoletini, (C.F. , e Maria Tersigni, C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria C.F._5
Tersigni sito in Roma, Viale delle Milizie n. 1, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di conto corrente
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accertare che il Sig. è debitore nei confronti della sig.ra della Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di € 28.700,00 (ventottomilasettecento/00) a titolo di importi di spettanza della sola sig.ra creditrice, prelevati dal sig. dal C/C n. 00164367098R senza la previa CP_1 autorizzazione della ricorrente e impiegati a solo beneficio del debitore;
- Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 28.700,00 (ventottomilasettecento/00) o di altra diversa ritenuta di
[...] giustizia, anche eventualmente a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cc;
- Rigettare le domande e istanze di controparte e, in particolare, l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità poiché del tutto inconferente con la presente causa in quanto le parti non erano coniugate in regime di comunione dei beni e la mediazione non è condizione di procedibilità della presente domanda giudiziale;
- Dichiarare inammissibile e stralciare la memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc di controparte perché priva di istanze o mezzi istruttori in prova contraria e perché depositata senza articolare prova diretta, in violazione dell'art. 171 ter n. 3 cpc;
- Condannare il sig. ex art. 96 cpc per lite temeraria e/o abuso del processo per la CP_1 totale estraneità delle sue difese rispetto all'oggetto del presente giudizio e per la redazione e produzione degli atti di causa strumentalmente dilatoria e confusionaria;
Con vittoria di spese competenze e onorari”
per il convenuto: “Voglia il Giudice adito in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile e comunque improcedibile per quanto esposto, non essendosi sciolta la comunione legale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio e comunque perché non è stata avviata la procedura di mediazione;
nel merito rigettare le domande e le formulazioni avversarie;
in ogni caso con conseguente condanna di parte attrice alle spese, competenze ed onorari di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/6/2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale chiedendone la condanna alla restituzione Controparte_1 della somma di € 28.700,00, risultante dai prelievi effettuati dal convenuto dal conto corrente n.
00164367098R aperto dalle parti presso la Fideuram S.p.A. il 24/10/2016.
L'attrice esponeva che il suddetto conto corrente era stato alimentato esclusivamente dalla
, ma che a maggio 2023, a seguito di un controllo degli estratti conto bancari, si era Pt_1 avveduta che il aveva prelevato dal conto corrente i seguenti importi: CP_1
- € 1.200,00 l'11/1/2023 mediante bonifico a favore di collaboratrice Persona_1 domestica del convenuto;
- € 1.500,00 l'11/1/2023 con bonifico a favore di figlia del convenuto, a titolo Parte_2 di contributo per spese condominiali dell'appartamento sito in via Benzoni n. 14;
- € 20.000,00 il 13/2/2023 mediante giroconto a favore del stesso, su un conto CP_1 corrente intestato soltanto a quest'ultimo;
- il 16/2/2023 € 6.000,00 con bonifico a favore di se stesso. La deduceva che, nel caso di specie, la presunzione di contitolarità delle somme Pt_1 giacenti sul conto corrente cointestato ex art. 1854 c.c. era superata dai documenti comprovanti che i versamenti erano stati effettuati dalla sola attrice e concludeva come in epigrafe.
2. Dichiarata la contumacia del convenuto con decreto del 17/10/2023 e decorsi i termini ex art. 171-ter nn. 1 e 2 c.p.c., con comparsa depositata l'11/12/2023 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità o l'improcedibilità della Controparte_1 domanda attorea, deducendo che la comunione legale tra le parti, ex coniugi, si era sciolta il
20/7/2023, con l'emissione dell'ordinanza emessa nella fase presidenziale del giudizio di separazione.
Nel merito, il convenuto, premesso il richiamo alla disciplina in materia di spese rimborsabili e non rimborsabili dopo lo scioglimento della comunione tra coniugi, eccepiva che il conto corrente controverso era stato alimentato esclusivamente da propri versamenti personali, quali: €
30.000,00 il 22/7/2016 con l'assegno n. 370644561-03 tratto da sul c/c n. Controparte_1
200805165 acceso presso la UniCredit S.p.A. ed € 5.000,00 l'11/6/2016 con bonifico, sicché la pretesa restitutoria dell'attrice era infondata.
3. Con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c. dell'11/12/2023 la eccepiva la decadenza Pt_1 della controparte dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla produzione di documenti non costituenti prova contraria e precisava che gli ex coniugi – il CP_1 Pt_1 avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. L'attrice contestava che il conto corrente su cui si controverte fosse stato alimentato in via esclusiva da versamenti del convenuto, evidenziando che i due documenti all'uopo prodotti da quest'ultimo non si riferivano al conto corrente de quo, poiché l'assegno era datato 22/7/2016, il versamento di € 5.001,15 portava la data dell'11/8/2016, mentre il conto corrente cointestato era stato aperto il 24/10/2016.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c. dell'11/12/2023 il eccepiva, inoltre, CP_1
l'improcedibilità dell'avversa azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In seguito, assegnati alla parte attrice i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, rimetteva la causa in decisione ex art. 281- quinquies c.p.c..
***
4. L'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'azione attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è infondata. Premessa la tempestività dell'eccezione, essendo stata sollevata da con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c., entro il termine Controparte_1 previsto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, che onera il convenuto di proporre la suddetta eccezione di improcedibilità, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza, si rileva che la presente controversia non rientra tra quelle per cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, poiché attiene al rapporto tra i cointestatari di un conto corrente. La Suprema Corte ha adottato, infatti, una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58/1998) (Cass. civ. n. 31209 del 21/10/2022).
5. Nel merito, relativamente alla causa petendi, chiede la condanna di Parte_1 [...] alla ripetizione dell'importo di € 28.700,00, risultante dai prelievi effettuati dal Controparte_1 convenuto dal conto corrente n. 00164367098R aperto dalle parti il 24/10/2016, durante il loro rapporto di coniugio, presso la Fideuram S.p.A., deducendo che il suddetto conto corrente era stato alimentato con versamenti provenienti esclusivamente dall'attrice. eccepisce l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'avversa domanda in Controparte_1 quanto proposta anteriormente allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
L'eccezione è infondata.
Dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di matrimonio del 10/5/2022 risulta che le parti hanno contratto matrimonio l'11/9/2010, anno 2000, atto 00713, parte 2, serie A02 e che, con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, gli sposi hanno scelto il regime di separazione dei beni, quindi la presente azione è ammissibile ed è stata ritualmente proposta, in mancanza della comunione tra i coniugi da sciogliere. Non vi è, dunque, connessione tra la presente causa e il giudizio di separazione coniugale pendente tra le parti.
6. Nel merito, la domanda è fondata.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Osserva la costante giurisprudenza in un caso analogo a quello portato all'esame dell'adito giudice che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
(che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
Tanto premesso, nella fattispecie viene in rilievo un rapporto di conto corrente disciplinato dagli artt. 1823 e ss. c.c.: trattasi del contratto con cui le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Ai sensi dell'art. 1854 c.c. in materia di operazioni bancarie in conto corrente, inoltre, in caso di conto cointestato, con facoltà dei correntisti di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Nondimeno, tale praesumptio iuris di parità di crediti e debiti vige nei soli rapporti tra la banca e i correntisti;
al contrario, nei rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. civ. n. 77 del
04/01/2018).
Nella specie, dalla produzione documentale attorea risulta che il conto corrente n.
00164367098R acceso dalle parti presso la Fideuram S.p.A. il 24/10/2016 è stato alimentato con versamenti effettuati dalla sola , come emerge per tabulas dal doc. n. 2 allegato all'atto Pt_1 di citazione, da cui risulta che l'odierna attrice ha effettuato il versamento sul conto di €
30.000,00 il 7/11/2016 mediante bonifico con contabile girofondi, cui è conseguito il saldo del conto corrente alla data del 31/12/2016 di € 30.020,75.
E' parimenti provato che il ha effettuato i seguenti prelievi dal conto corrente n. n. CP_1
00164367098R:
- € 1.200,00 l'11/1/2023 mediante bonifico a favore di collaboratrice Persona_1 domestica del convenuto;
- € 1.500,00 l'11/1/2023 con bonifico a favore di a titolo di contributo per Parte_2 spese condominiali dell'appartamento dell'immobile sito in via Benzoni n. 14;
- € 20.000,00 il 13/2/2023 mediante giroconto a favore dello stesso su un conto CP_1 corrente intestato soltanto a quest'ultimo;
- € 6.000,00 il 16/2/2023 con bonifico a favore di se stesso, per complessivi € 28.700,00. eccepisce di aver alimentato il conto corrente controverso con versamenti Controparte_1 da lui effettuati con proprie risorse in misura maggiore del valore dei prelievi effettuati e denunciati dall'attrice.
L'eccezione è priva di pregio.
E' inammissibile in quanto tardiva la produzione documentale del allegata alla CP_1 comparsa di risposta, depositata l'11/12/2023, dopo lo spirare dei termini ex art. 171-ter, nn. 1 e
2 c.p.c. e nelle more del termine per il deposito della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., non atteggiandosi a prova contraria, posto che la non ha depositato alcun documento con le Pt_1 memorie ex artt. 171-ter, nn. 1 e 2 c.p.c.. Ad abundantiam, quand'anche i documenti prodotti dal fossero ritenuti ammissibili CP_1 quali prove contrarie alle prove dirette offerte dall'attrice con l'atto di citazione, sarebbero comunque inidonei a comprovare la titolarità in capo al convenuto di poste attive del conto correnti di valore maggiore dei prelievi effettuati.
In particolare, l'assegno n. 3706442561-03 di € 30.000,00 risulta emesso dal il CP_1
22/7/2016 e il versamento di € 5.001,15 è datato 11/8/2016, mentre il conto corrente controverso
è stato aperto il 24/10/2016: i suddetti versamenti non risultano, dunque, riferibili al conto corrente per cui è causa.
Ne consegue, in accoglimento della domanda attorea, la condanna di al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 28.700,00. Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo
96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'attrice deve essere respinta.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 20/6/2023 da avverso Parte_1 Controparte_1 contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 28.700,00; Parte_1
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 27/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 31216/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 25/9/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Piera Attasi, (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale C.F._2
America n. 125, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lello Spoletini, (C.F. , e Maria Tersigni, C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria C.F._5
Tersigni sito in Roma, Viale delle Milizie n. 1, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di conto corrente
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accertare che il Sig. è debitore nei confronti della sig.ra della Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di € 28.700,00 (ventottomilasettecento/00) a titolo di importi di spettanza della sola sig.ra creditrice, prelevati dal sig. dal C/C n. 00164367098R senza la previa CP_1 autorizzazione della ricorrente e impiegati a solo beneficio del debitore;
- Per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
della somma di € 28.700,00 (ventottomilasettecento/00) o di altra diversa ritenuta di
[...] giustizia, anche eventualmente a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cc;
- Rigettare le domande e istanze di controparte e, in particolare, l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità poiché del tutto inconferente con la presente causa in quanto le parti non erano coniugate in regime di comunione dei beni e la mediazione non è condizione di procedibilità della presente domanda giudiziale;
- Dichiarare inammissibile e stralciare la memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc di controparte perché priva di istanze o mezzi istruttori in prova contraria e perché depositata senza articolare prova diretta, in violazione dell'art. 171 ter n. 3 cpc;
- Condannare il sig. ex art. 96 cpc per lite temeraria e/o abuso del processo per la CP_1 totale estraneità delle sue difese rispetto all'oggetto del presente giudizio e per la redazione e produzione degli atti di causa strumentalmente dilatoria e confusionaria;
Con vittoria di spese competenze e onorari”
per il convenuto: “Voglia il Giudice adito in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile e comunque improcedibile per quanto esposto, non essendosi sciolta la comunione legale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio e comunque perché non è stata avviata la procedura di mediazione;
nel merito rigettare le domande e le formulazioni avversarie;
in ogni caso con conseguente condanna di parte attrice alle spese, competenze ed onorari di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/6/2023 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale chiedendone la condanna alla restituzione Controparte_1 della somma di € 28.700,00, risultante dai prelievi effettuati dal convenuto dal conto corrente n.
00164367098R aperto dalle parti presso la Fideuram S.p.A. il 24/10/2016.
L'attrice esponeva che il suddetto conto corrente era stato alimentato esclusivamente dalla
, ma che a maggio 2023, a seguito di un controllo degli estratti conto bancari, si era Pt_1 avveduta che il aveva prelevato dal conto corrente i seguenti importi: CP_1
- € 1.200,00 l'11/1/2023 mediante bonifico a favore di collaboratrice Persona_1 domestica del convenuto;
- € 1.500,00 l'11/1/2023 con bonifico a favore di figlia del convenuto, a titolo Parte_2 di contributo per spese condominiali dell'appartamento sito in via Benzoni n. 14;
- € 20.000,00 il 13/2/2023 mediante giroconto a favore del stesso, su un conto CP_1 corrente intestato soltanto a quest'ultimo;
- il 16/2/2023 € 6.000,00 con bonifico a favore di se stesso. La deduceva che, nel caso di specie, la presunzione di contitolarità delle somme Pt_1 giacenti sul conto corrente cointestato ex art. 1854 c.c. era superata dai documenti comprovanti che i versamenti erano stati effettuati dalla sola attrice e concludeva come in epigrafe.
2. Dichiarata la contumacia del convenuto con decreto del 17/10/2023 e decorsi i termini ex art. 171-ter nn. 1 e 2 c.p.c., con comparsa depositata l'11/12/2023 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità o l'improcedibilità della Controparte_1 domanda attorea, deducendo che la comunione legale tra le parti, ex coniugi, si era sciolta il
20/7/2023, con l'emissione dell'ordinanza emessa nella fase presidenziale del giudizio di separazione.
Nel merito, il convenuto, premesso il richiamo alla disciplina in materia di spese rimborsabili e non rimborsabili dopo lo scioglimento della comunione tra coniugi, eccepiva che il conto corrente controverso era stato alimentato esclusivamente da propri versamenti personali, quali: €
30.000,00 il 22/7/2016 con l'assegno n. 370644561-03 tratto da sul c/c n. Controparte_1
200805165 acceso presso la UniCredit S.p.A. ed € 5.000,00 l'11/6/2016 con bonifico, sicché la pretesa restitutoria dell'attrice era infondata.
3. Con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c. dell'11/12/2023 la eccepiva la decadenza Pt_1 della controparte dalla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla produzione di documenti non costituenti prova contraria e precisava che gli ex coniugi – il CP_1 Pt_1 avevano scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. L'attrice contestava che il conto corrente su cui si controverte fosse stato alimentato in via esclusiva da versamenti del convenuto, evidenziando che i due documenti all'uopo prodotti da quest'ultimo non si riferivano al conto corrente de quo, poiché l'assegno era datato 22/7/2016, il versamento di € 5.001,15 portava la data dell'11/8/2016, mentre il conto corrente cointestato era stato aperto il 24/10/2016.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c. dell'11/12/2023 il eccepiva, inoltre, CP_1
l'improcedibilità dell'avversa azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In seguito, assegnati alla parte attrice i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, rimetteva la causa in decisione ex art. 281- quinquies c.p.c..
***
4. L'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'azione attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria è infondata. Premessa la tempestività dell'eccezione, essendo stata sollevata da con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c., entro il termine Controparte_1 previsto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, che onera il convenuto di proporre la suddetta eccezione di improcedibilità, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza, si rileva che la presente controversia non rientra tra quelle per cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, poiché attiene al rapporto tra i cointestatari di un conto corrente. La Suprema Corte ha adottato, infatti, una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58/1998) (Cass. civ. n. 31209 del 21/10/2022).
5. Nel merito, relativamente alla causa petendi, chiede la condanna di Parte_1 [...] alla ripetizione dell'importo di € 28.700,00, risultante dai prelievi effettuati dal Controparte_1 convenuto dal conto corrente n. 00164367098R aperto dalle parti il 24/10/2016, durante il loro rapporto di coniugio, presso la Fideuram S.p.A., deducendo che il suddetto conto corrente era stato alimentato con versamenti provenienti esclusivamente dall'attrice. eccepisce l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'avversa domanda in Controparte_1 quanto proposta anteriormente allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
L'eccezione è infondata.
Dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di matrimonio del 10/5/2022 risulta che le parti hanno contratto matrimonio l'11/9/2010, anno 2000, atto 00713, parte 2, serie A02 e che, con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio, gli sposi hanno scelto il regime di separazione dei beni, quindi la presente azione è ammissibile ed è stata ritualmente proposta, in mancanza della comunione tra i coniugi da sciogliere. Non vi è, dunque, connessione tra la presente causa e il giudizio di separazione coniugale pendente tra le parti.
6. Nel merito, la domanda è fondata.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Osserva la costante giurisprudenza in un caso analogo a quello portato all'esame dell'adito giudice che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
(che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
Tanto premesso, nella fattispecie viene in rilievo un rapporto di conto corrente disciplinato dagli artt. 1823 e ss. c.c.: trattasi del contratto con cui le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Ai sensi dell'art. 1854 c.c. in materia di operazioni bancarie in conto corrente, inoltre, in caso di conto cointestato, con facoltà dei correntisti di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Nondimeno, tale praesumptio iuris di parità di crediti e debiti vige nei soli rapporti tra la banca e i correntisti;
al contrario, nei rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. civ. n. 77 del
04/01/2018).
Nella specie, dalla produzione documentale attorea risulta che il conto corrente n.
00164367098R acceso dalle parti presso la Fideuram S.p.A. il 24/10/2016 è stato alimentato con versamenti effettuati dalla sola , come emerge per tabulas dal doc. n. 2 allegato all'atto Pt_1 di citazione, da cui risulta che l'odierna attrice ha effettuato il versamento sul conto di €
30.000,00 il 7/11/2016 mediante bonifico con contabile girofondi, cui è conseguito il saldo del conto corrente alla data del 31/12/2016 di € 30.020,75.
E' parimenti provato che il ha effettuato i seguenti prelievi dal conto corrente n. n. CP_1
00164367098R:
- € 1.200,00 l'11/1/2023 mediante bonifico a favore di collaboratrice Persona_1 domestica del convenuto;
- € 1.500,00 l'11/1/2023 con bonifico a favore di a titolo di contributo per Parte_2 spese condominiali dell'appartamento dell'immobile sito in via Benzoni n. 14;
- € 20.000,00 il 13/2/2023 mediante giroconto a favore dello stesso su un conto CP_1 corrente intestato soltanto a quest'ultimo;
- € 6.000,00 il 16/2/2023 con bonifico a favore di se stesso, per complessivi € 28.700,00. eccepisce di aver alimentato il conto corrente controverso con versamenti Controparte_1 da lui effettuati con proprie risorse in misura maggiore del valore dei prelievi effettuati e denunciati dall'attrice.
L'eccezione è priva di pregio.
E' inammissibile in quanto tardiva la produzione documentale del allegata alla CP_1 comparsa di risposta, depositata l'11/12/2023, dopo lo spirare dei termini ex art. 171-ter, nn. 1 e
2 c.p.c. e nelle more del termine per il deposito della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., non atteggiandosi a prova contraria, posto che la non ha depositato alcun documento con le Pt_1 memorie ex artt. 171-ter, nn. 1 e 2 c.p.c.. Ad abundantiam, quand'anche i documenti prodotti dal fossero ritenuti ammissibili CP_1 quali prove contrarie alle prove dirette offerte dall'attrice con l'atto di citazione, sarebbero comunque inidonei a comprovare la titolarità in capo al convenuto di poste attive del conto correnti di valore maggiore dei prelievi effettuati.
In particolare, l'assegno n. 3706442561-03 di € 30.000,00 risulta emesso dal il CP_1
22/7/2016 e il versamento di € 5.001,15 è datato 11/8/2016, mentre il conto corrente controverso
è stato aperto il 24/10/2016: i suddetti versamenti non risultano, dunque, riferibili al conto corrente per cui è causa.
Ne consegue, in accoglimento della domanda attorea, la condanna di al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 28.700,00. Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo
96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'attrice deve essere respinta.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 20/6/2023 da avverso Parte_1 Controparte_1 contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 28.700,00; Parte_1
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 27/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci