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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3088/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SI SA contro
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LE NZ
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano, rispettivamente, il 15/02/2014, il figlio e, il 10/05/2018, il figlio Per_1
, rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i Per_2 loro rapporti nell'interesse dei minori all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 26/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Controparte_1 Parte_1 disciplinarsi le modalità di affidamento e visita dei loro figli e e ogni Per_1 Per_2 altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse degli stessi.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse dei figli minori degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
1 I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, il Tribunale così dispone:
1) I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ai genitori CP_1
e ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
[...] Parte_1
2) la residenza abituale dei minori viene mantenuta presso la madre in Livorno,
Via Pio Alberto del Corona n.129;
3) il diritto di visita del padre con i minori è stabilito come segue:
• Il padre terrà con sé i figli a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio ore 17:00 alla domenica sera ore 20:00;
• Gli orari e le modalità di presa in carico e riconsegna saranno concordati di volta in volta in modo civile tra le parti;
• In caso di necessità lavorative o eventi particolari, i genitori si accorderanno in via amichevole per eventuali modifiche temporanee;
• Qualora, nel weekend in cui i figli si trovano con il padre, siano previste gare sportive (nella fattispecie gare ciclistiche) a una distanza superiore ai 50 km dalla residenza del padre, sarà a carico della madre accompagnarli sul luogo dell'attività, salvo diverso accordo tra le parti.
4) le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno gestite in base agli impegni lavorativi dei genitori, cercando di alternarsi i giorni “rossi” di festività e garantendo ai minori periodi significativi con il padre;
5) il padre verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l'importo di euro
350,00 (trecentocinquantaeuro) mensili, da corrispondere alla madre il 16 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto indicato;
6) le spese straordinarie (sanitarie non mutuabili, scolastiche, sportive) sono sostenute al 50% da ciascun genitore, previo accordo tra le parti;
7) Con riserva di modificare gli accordi su richiesta di una o entrambe le parti in caso di variazioni delle condizioni di vita dei minori o dei genitori.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa LE AR)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa LE AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3088/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SI SA contro
(CF: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LE NZ
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano, rispettivamente, il 15/02/2014, il figlio e, il 10/05/2018, il figlio Per_1
, rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i Per_2 loro rapporti nell'interesse dei minori all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 26/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano Controparte_1 Parte_1 disciplinarsi le modalità di affidamento e visita dei loro figli e e ogni Per_1 Per_2 altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse degli stessi.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse dei figli minori degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
1 I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, il Tribunale così dispone:
1) I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ai genitori CP_1
e ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
[...] Parte_1
2) la residenza abituale dei minori viene mantenuta presso la madre in Livorno,
Via Pio Alberto del Corona n.129;
3) il diritto di visita del padre con i minori è stabilito come segue:
• Il padre terrà con sé i figli a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio ore 17:00 alla domenica sera ore 20:00;
• Gli orari e le modalità di presa in carico e riconsegna saranno concordati di volta in volta in modo civile tra le parti;
• In caso di necessità lavorative o eventi particolari, i genitori si accorderanno in via amichevole per eventuali modifiche temporanee;
• Qualora, nel weekend in cui i figli si trovano con il padre, siano previste gare sportive (nella fattispecie gare ciclistiche) a una distanza superiore ai 50 km dalla residenza del padre, sarà a carico della madre accompagnarli sul luogo dell'attività, salvo diverso accordo tra le parti.
4) le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno gestite in base agli impegni lavorativi dei genitori, cercando di alternarsi i giorni “rossi” di festività e garantendo ai minori periodi significativi con il padre;
5) il padre verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l'importo di euro
350,00 (trecentocinquantaeuro) mensili, da corrispondere alla madre il 16 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto indicato;
6) le spese straordinarie (sanitarie non mutuabili, scolastiche, sportive) sono sostenute al 50% da ciascun genitore, previo accordo tra le parti;
7) Con riserva di modificare gli accordi su richiesta di una o entrambe le parti in caso di variazioni delle condizioni di vita dei minori o dei genitori.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa LE AR)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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