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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone, Dott.ssa Roberta Travia e Dott.
TA NO resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.6.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_2 premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2008, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico
1999/2000 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico del 26.8.2009, erano stati valutati per intero ai fini giuridici
1 ed economici solo i primi quattro anni e nella misura ridotta di 2/3 per gli anni successivi e ciò in applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994.
Evidenziava, in particolare, che era stata riconosciuta una anzianità di servizio non di ruolo ai fini giuridici ed economici pari ad anni 6 mesi 7 e giorni 26 e che era stato altresì riconosciuto un ulteriore periodo di anni 1, mesi 4 e giorni
0 ai soli fini economici.
Lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera, nonché
l'esclusione dal diritto alla progressione stipendiale, per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e concludeva chiedendo “[..] 1) ordinare al
in persona del Ministro pro-tempore di Controparte_1 rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot.
n. 3784 del 26.08.2009, emesso dal Dirigente dell' di Controparte_3
TO (CS), l'intero servizio preruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento alla data dell'01.09.2008, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1 mesi 4 e giorni 0 e, dunque, di un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici pari anni 7 mesi 11 e giorni 26;
2) conseguentemente, ordinare al in Controparte_1 persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data CP_4 dell'01.09.2008 nella fascia stipendiale 3-8 con anzianità residua da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva di anni 4 mesi 11 e giorni 26;
3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive già maturate e non prescritte, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le Parte_1 differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'01.09.2022 (mese d'ingresso nella fascia stipendiale 21-
27 con computo dell'intero servizio preruolo e riconoscimento giuridico dell'anno 2013) al conseguimento del riallineamento economico ex art. 3, comma 4, DPR 399/88;
4) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1
pro-tempore a pagare all'odierna ricorrente le corrispondenti somme, CP_4 oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
2 5) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_1
pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_4 CP_2 maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio [..]”
Il si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 9.12.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 dispone “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Si pone nel presente giudizio la questione del se tale disposizione sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
3 disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-
307/05, Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità al diritto comunitario dell'art. 485 del D. Lgs. n. 279/94 (relativo al personale docente) è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza OT – 20.9.2018) che ha statuito “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in
4 una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Tale pronuncia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA
a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia OT alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano, in ogni caso quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
5 ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
A tale conclusione è, peraltro, pervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha statuito “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n. 31150; Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472; Cass. 7 febbraio
2020, n. 2924).
Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta posizione stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto.
Nella specie deve, quindi, essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1 mesi 4 giorni 0 ed il convenuto essere condannato al suo inquadramento, CP_1 alla data dell'1.9.2008, nella fascia stipendiale 3-8 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti tra la fascia stipendiale 15-
20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'1.9.2022, oltre interessi dalla debenza al saldo.
L'eccezione di prescrizione del credito retributivo sollevata dal CP_1 convenuto deve essere respinta avuto riguardo al periodo in relazione al quale
è stata azionata la pretesa creditoria (dal 1.9.2022).
6 In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, CP_1 essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla CP_2 maggiore anzianità di servizio della parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre
[...] devono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1 mesi 4 giorni 0; condanna il convenuto all'inquadramento di parte ricorrente, CP_1 alla data dell'1.9.2008, nella fascia stipendiale 3-8 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti tra la fascia stipendiale 15-
20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'1.9.2022, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna il convenuto al versamento in favore CP_1 dell' dei contributi correlati alla maggiore anzianità di servizio della parte CP_2 ricorrente per come accertata;
condanna il convenuto al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2025 R.G.
TRA
, con Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone, Dott.ssa Roberta Travia e Dott.
TA NO resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.6.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 CP_2 premesso di essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2008, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico
1999/2000 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico del 26.8.2009, erano stati valutati per intero ai fini giuridici
1 ed economici solo i primi quattro anni e nella misura ridotta di 2/3 per gli anni successivi e ciò in applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994.
Evidenziava, in particolare, che era stata riconosciuta una anzianità di servizio non di ruolo ai fini giuridici ed economici pari ad anni 6 mesi 7 e giorni 26 e che era stato altresì riconosciuto un ulteriore periodo di anni 1, mesi 4 e giorni
0 ai soli fini economici.
Lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera, nonché
l'esclusione dal diritto alla progressione stipendiale, per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e concludeva chiedendo “[..] 1) ordinare al
in persona del Ministro pro-tempore di Controparte_1 rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot.
n. 3784 del 26.08.2009, emesso dal Dirigente dell' di Controparte_3
TO (CS), l'intero servizio preruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento alla data dell'01.09.2008, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1 mesi 4 e giorni 0 e, dunque, di un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici pari anni 7 mesi 11 e giorni 26;
2) conseguentemente, ordinare al in Controparte_1 persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data CP_4 dell'01.09.2008 nella fascia stipendiale 3-8 con anzianità residua da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva di anni 4 mesi 11 e giorni 26;
3) con riferimento, quindi, alle differenze retributive già maturate e non prescritte, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le Parte_1 differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 dall'01.09.2022 (mese d'ingresso nella fascia stipendiale 21-
27 con computo dell'intero servizio preruolo e riconoscimento giuridico dell'anno 2013) al conseguimento del riallineamento economico ex art. 3, comma 4, DPR 399/88;
4) condannare, quindi, il in persona del Controparte_1
pro-tempore a pagare all'odierna ricorrente le corrispondenti somme, CP_4 oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
2 5) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_1
pro-tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive CP_4 CP_2 maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio [..]”
Il si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
L' si costituiva in giudizio chiedendo, in caso di accoglimento della CP_2 domanda attorea, la condanna del convenuto al pagamento dei CP_1 contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 9.12.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 dispone “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Si pone nel presente giudizio la questione del se tale disposizione sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
3 disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-
307/05, Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità al diritto comunitario dell'art. 485 del D. Lgs. n. 279/94 (relativo al personale docente) è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza OT – 20.9.2018) che ha statuito “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in
4 una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Tale pronuncia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA
a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia OT alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano, in ogni caso quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
5 ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
A tale conclusione è, peraltro, pervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha statuito “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n. 31150; Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472; Cass. 7 febbraio
2020, n. 2924).
Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta posizione stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto.
Nella specie deve, quindi, essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1 mesi 4 giorni 0 ed il convenuto essere condannato al suo inquadramento, CP_1 alla data dell'1.9.2008, nella fascia stipendiale 3-8 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti tra la fascia stipendiale 15-
20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'1.9.2022, oltre interessi dalla debenza al saldo.
L'eccezione di prescrizione del credito retributivo sollevata dal CP_1 convenuto deve essere respinta avuto riguardo al periodo in relazione al quale
è stata azionata la pretesa creditoria (dal 1.9.2022).
6 In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, CP_1 essere condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla CP_2 maggiore anzianità di servizio della parte ricorrente per come accertata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre
[...] devono essere compensate quelle relative ai rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1 mesi 4 giorni 0; condanna il convenuto all'inquadramento di parte ricorrente, CP_1 alla data dell'1.9.2008, nella fascia stipendiale 3-8 e al conseguente pagamento delle differenze retributive intercorrenti tra la fascia stipendiale 15-
20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'1.9.2022, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna il convenuto al versamento in favore CP_1 dell' dei contributi correlati alla maggiore anzianità di servizio della parte CP_2 ricorrente per come accertata;
condanna il convenuto al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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