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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 30.09.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.09.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1027/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso mpieri, Ganci giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Parma, Borgo Ronchini n. 9, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie e festività soppressi non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno (aa.ss. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023); sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di
1 sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della CGUE. Richiama, infine, a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione, sostenendo che gli stessi principi si applicano, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra le fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno per i quali grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, fermi restando i suddetti principi, grava in ogni caso sul allegare per i singoli anni scolastici i giorni in cui il calendario CP_1 prevedeva la sospensione delle lezioni al fine di individuare i periodi in cui vige la presunzione di godimento delle ferie, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. In assenza di tale allegazione è sufficiente che il lavoratore indichi in ricorso il periodo di lavoro, le ferie maturate e le ferie effettivamente godute al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie residue.
2 Si ritiene, pertanto, che vista la contumacia dell'amministrazione, non vi sia neppure in via presuntiva la prova del godimento delle ferie residue come allegate in ricorso, con piena spettanza delle somme pretese.
3. La domanda avente ad oggetto le festività soppresse. Trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificati quanto alle conseguenze del mancato godimento. In particolare, l'art. 1 legge 937/1977 statuisce che le festività soppresse in numero di 4 giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera. Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative. A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva. Nel caso di specie, il ricorrente non prova in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione (come sostenuto in ricorso) né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività soppresse. Ne deriva che la domanda in esame non può essere accolta.
4. Sul quantum dovuto. Utilizzando i dati della tabella contenuta nel ricorso introduttivo, sono state detratte le somme richieste con riferimento ai giorni di festività soppresse, dividendo l'indennità richiesta riportata nell'ultima colonna per il numero di giorni totali considerati (colonna “differenza giorni di ferie residui da liquidare”, ottenuta dalla somma di giorni di ferie maturati e giorni di riposo per festività soppresse) e moltiplicando il quoziente per il numero di giorni di ferie maturati (colonna “giorni di ferie maturati”). Ne deriva un importo dovuto di Euro 4.403,45. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 3 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
5. Regolamento delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un quinto delle spese di lite, ponendo i residui quattro quinti liquidati come da dispositivo, tenendo anche conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 introdotto dal DM 37/2018, a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) In parziale accogliment
[...]
a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
3,45 a titolo di in er ferie non godute, oltre accessori come per legge;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa per un quinto tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere a Controparte_1 [...] uida in Euro 1.00 Parte_1 professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 6.10.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.09.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 30.09.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.09.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1027/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso mpieri, Ganci giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Parma, Borgo Ronchini n. 9, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni Email_1 Email_2
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RICORRENTE
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IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie e festività soppressi non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno (aa.ss. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023); sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di
1 sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012, evidenziando che la differenza tra ferie da fruire obbligatoriamente nei periodi di sospensione e ferie da fruire facoltativamente nei periodi di svolgimento delle lezioni riguardava soltanto la possibilità del dirigente di negare o meno il congedo richiesto dal lavoratore. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa europea e le pronunce della CGUE. Richiama, infine, a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione, sostenendo che gli stessi principi si applicano, altresì, alle festività soppresse per le quali chiede ugualmente il pagamento dell'indennità sostitutiva. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra le fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno per i quali grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, fermi restando i suddetti principi, grava in ogni caso sul allegare per i singoli anni scolastici i giorni in cui il calendario CP_1 prevedeva la sospensione delle lezioni al fine di individuare i periodi in cui vige la presunzione di godimento delle ferie, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. In assenza di tale allegazione è sufficiente che il lavoratore indichi in ricorso il periodo di lavoro, le ferie maturate e le ferie effettivamente godute al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie residue.
2 Si ritiene, pertanto, che vista la contumacia dell'amministrazione, non vi sia neppure in via presuntiva la prova del godimento delle ferie residue come allegate in ricorso, con piena spettanza delle somme pretese.
3. La domanda avente ad oggetto le festività soppresse. Trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificati quanto alle conseguenze del mancato godimento. In particolare, l'art. 1 legge 937/1977 statuisce che le festività soppresse in numero di 4 giornate vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera. Al fine di accedere, dunque, all'indennità sostitutiva è necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative. A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva. Nel caso di specie, il ricorrente non prova in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione (come sostenuto in ricorso) né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività soppresse. Ne deriva che la domanda in esame non può essere accolta.
4. Sul quantum dovuto. Utilizzando i dati della tabella contenuta nel ricorso introduttivo, sono state detratte le somme richieste con riferimento ai giorni di festività soppresse, dividendo l'indennità richiesta riportata nell'ultima colonna per il numero di giorni totali considerati (colonna “differenza giorni di ferie residui da liquidare”, ottenuta dalla somma di giorni di ferie maturati e giorni di riposo per festività soppresse) e moltiplicando il quoziente per il numero di giorni di ferie maturati (colonna “giorni di ferie maturati”). Ne deriva un importo dovuto di Euro 4.403,45. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 3 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
5. Regolamento delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per un quinto delle spese di lite, ponendo i residui quattro quinti liquidati come da dispositivo, tenendo anche conto della maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 introdotto dal DM 37/2018, a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) In parziale accogliment
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a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
3,45 a titolo di in er ferie non godute, oltre accessori come per legge;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa per un quinto tra le parti le spese di lite e condanna il a rifondere a Controparte_1 [...] uida in Euro 1.00 Parte_1 professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 6.10.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 30.09.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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