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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dr. Giovanni Picciau Presidente
dr. Roberto Vignati Consigliere
dr.ssa Giulia Dossi Consigliere
Nella pubblica udienza del 17 Gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1197/2023 del Tribunale di Milano ( giudice dr. Perillo ) promossa
DA
con il patrocinio ZZ AR Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE FEO DOMENICO ( ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Failla in Piazza Armando
Diaz n. 6
APPELLANTE
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
; ; C.F._4 Controparte_3 C.F._5 Controparte_4 ; tutti con il patrocinio con il patrocinio dell' avv. GUGLIELMI C.F._6
CARLO , dewll'avv. BRUNETTI ALESSANDRO C.F._7
( , elettivamente domiciliati presso il loro studio in VIA TACITO C.F._8
41 00193 ROMA
APPELLATI
Conclusioni
Parte appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Parte appellata
Rigettare l'appello proposto dal e confermare l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente trascritte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di lite oltre i.v.a. e c.p.a.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1197/22 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso promosso da , , e
contro
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ha così deciso: ”definitivamente pronunciando, in accoglimento Parte_1
del ricorso, accerta e dichiara la natura non assorbibile del sovraminimo dei ricorrenti e comunque l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno a tutti i ricorrenti della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS - Elemento Retributivo Separato” a decorrere dallo 01/07/2018; condanna a parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge”.
Appare opportuno ricordare in estrema sintesi la vicenda oggetto della controversia.
I lavoratori ricorrenti ed ora appellati avevano esposto di aver goduto di un superminimo individuale e si erano lamentati che tale superminimo fosse stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'attuazione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del
23 Novembre 2017 che , nelle more di rinnovo del CCNL del 1 febbraio 2013 , aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti.
Più nello specifico, il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e associazione datoriale cui aderiva , avevano concluso un Organizzazione_1 accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC” che prevedeva, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base e, dall'altro lato, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento;
nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l' deve ritenersi “escluso CP_5 dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”
A decorrere da febbraio 2018 in occasione dell'erogazione dei predetti aumenti retributivi e dell'Elemento Retributivo Separato (E.R.S.), aveva Parte_1 assorbito, per la prima volta e nei confronti della generalità dei propri dipendenti, gli importi denominati “Sovraminimo individuale”.
I lavoratori avevano quindi lamentato l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi individuali posto in essere dalla in ragione del fatto che, nel Pt_1 corso degli anni, la Società anche in occasione dei vari aumenti dei minimi tabellari non aveva mai provveduto all'assorbimento del predetto superminimo;
avevano pertanto chiesto la condanna di alla ricostituzione della voce Pt_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio
2018.
Nell'accogliere la domanda dei ricorrenti il Tribunale di Milano ha innanzitutto richiamato la motivazione della sentenza n. 1098/2021 resa dallo stesso Tribunale in causa analoga , nella quale la ritenuta non assorbibilità dell'emolumento era stata ricollegata sia al comportamento aziendale ( , per un lungo lasso di tempo , Pt_1 con comportamento concludente , aveva omesso di procedere all'assorbimento , pur in presenza di rinnovi contrattuali e di correlati aumenti retributivi ) sia per la non comparabilità tra la natura del superminimo e quello dell'aumento retributivo accordato a far tempo dal febbraio 2018 ( il c.d. Retributivo Controparte_6
Separato ). Il Tribunale ha inoltre affermato che “ non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che nel caso di specie si verta in tema di uso aziendale “( …); che “ in fatto si è già visto che è pacifico e non contestato che la convenuta , negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario,
l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2017 la società assumeva la condotta esattamente contraria.
Ebbene, trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società (che difatti sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo) “ .
Il Tribunale ha quindi concluso che “ una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva “ ; ( ….) …. di ciò non vi è traccia nel presente giudizio, e di certo non si può valorizzare la sola introduzione dell' questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento. A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva. “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale , il rigetto della domanda proposta dai lavoratori.
Hanno resistito tutti gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello .
All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura. °°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Pt_1
La società impugna la sentenza prospettando quattro motivi di gravame.
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 115 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.: OMESSA
PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATO
ASSOLVIMENTO, DA PARTE DEGLI ALLORA RICORRENTI, DELL'ONERE
ALLEGATORIO E PROBATORIO SUGLI STESSI GRAVANTE. ERRONEA VALUTAZIONE
DEI FATTI DI CAUSA E DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI
Con il primo motivo di appello parte appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare formulata da in ordine al Pt_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei ricorrenti.
Parte appellante lamenta infatti che in primo grado i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento idoneo a far presumere l'esistenza di un “uso aziendale” ovvero di un comportamento concludente della convenuta capace di determinare un mutamento del titolo di attribuzione del superminimo erogato agli odierni appellati
La società appellante assume che le buste paga allegate non siano idonee a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito, trattandosi di documenti meramente contabili, dai quali non è possibile desumersi la volontà della Società di attribuire natura non assorbibile al sovraminimo individuale degli istanti.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1362 E
1363 C.C.: OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA RELATIVA ALL'ERS
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la sentenza laddove il
Tribunale ha pronunciato – se non in via del tutto generica - anche sull'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda .
lamenta essere stata disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda Pt_1
attorea per non aver gli attuali appellati impugnato l'Accordo del 23.11.2017 col quale le parti sociali avevano legittimamente pattuito da un lato di eliminare l' dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, dall'altro, di quantificarlo considerandovi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta ed indiretta, di origine legale e collettiva Quindi, , secondo l'appellante, “ l'unica doglianza che i lavoratori avrebbero potuto avanzare in ricorso sarebbe stata proprio quella avente ad oggetto l'impugnazione dell'Accordo del 23.11.2017 , a ben vedere mai contestato e/o impugnato “.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN
TEMA DI ASSORBIMENTO DEI SUPERMINIMI ED IN TEMA DI USO AZIENDALE:
ERRONEO RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN USO AZIENDALE.
IRRILEVANZA DEL TEMPO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA DEL
SUPERMINIMO EROGATO
Con un terzo motivo di appello assume , con diffuse ed articolate Pt_1 argomentazioni e richiami giurisprudenziali , che il Tribunale ha trascurato rilevanti e determinati elementi probatori che erano stati sottoposti alla sua attenzione, ignorando i puntuali rilievi e le specifiche eccezioni formulate dalla
Società appellante e violando, al contempo, i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza in materia di assorbimento dei superminimi ed in tema di uso aziendale .
.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA SULL'ERS
(ACCORDO 23.11.2017), DELL'ART. 2120 C.C. E DELL'ART. 2697 C.C.
Con il quarto motivo di appello , assume l'erroneità della sentenza nella Pt_1
parte in cui riconosce l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi con riferimento all
Secondo , il complessivo trattamento retributivo degli appellati non avrebbe Pt_1
subito alcun decremento per via del parziale assorbimento poiché la riduzione del superminimo era integralmente compensata dagli incrementi retributivi introdotti dall'Accordo del novembre 2017, decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018. ; il primo
Giudice avrebbe dunque errato nel parificare le due voci senza valutare la loro diversa incidenza sulla retribuzione del dipendente.
Per l'appellante “ e superminimo assorbito possiedono, nel caso di specie, il medesimo “valore” e le due voci sono state correttamente – ed integralmente – compensate, mentre l'eventuale elemento differenziale, sotto il profilo quantitativo, si potrebbe astrattamente rinvenire nei soli istituti retributivi legali e contrattuali, diretti e indiretti rispetto ai quali –secondo la tesi avversaria – l'ERS non inciderebbe.
Tali istituti, come rilevato, sono tuttavia distinti e autonomi dal superminimo e dall'ERS e, pertanto, gli appellati avrebbero dovuto in ogni caso dolersi non già di un illegittimo assorbimento del superminimo percepito prima del luglio 2018, ma della eventuale – e comunque indimostrata – contrazione del TFR, e delle altre voci di retribuzione diretta e indiretta. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove gli appellati si sono limitati a presumere (senza dimostrarle) le conseguenze negative dall'assorbimento della quota di superminimo con l'importo riconosciuto a titolo di chiedendo, in maniera del tutto inammissibile, la restituzione di una voce economica che, tuttavia, non ha subito alcuna contrazione e riduzione”.
Secondo l'appellante , non è stata poi considerata la concreta incidenza dell'ERS sulla retribuzione e, in maniera ancor più rilevante, sugli istituti di retribuzione indiretta.
Tali motivi si appello , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non sono fondati.
Le questioni oggetto della controversia sono state già decise da questa Corte territoriale in numerose precedenti pronunce relative a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento ed in particolare con le sentenze n
363/2023, 724/2023 , 781/2023 .
In particolare nella motivazione della sentenza n. 724/2023 cui si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. att. c.p.c. la Corte ha affermato : “ Parimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass.
17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il
Collegio che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre
2007 n. 26107; cfr. anche la più Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: né l'art. 1340 cod. civ.
(norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito).
Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata (con passaggio motivazionale nemmeno ritualmente aggredito), non ha Parte_1 tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
……circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di la contestazione di è Org_3 Pt_1
stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi Pt_1 costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate…. in ricorso, si è limitata a Pt_1 ricordare che gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un prima, o poi, abbia Organizzazione_4 Parte_1 proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha Pt_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). Pt_1
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24.7.2006 n. 18862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è Parte_1 stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio …. trova conforto nella decisione assunta da questa
Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere Pt_1 legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso Pt_1 aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del
08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del
02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, Pt_1 quindi per un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per
2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
Nella richiamata sentenza n. 724/2023 la Corte ha poi ritenuto assorbite le argomentazioni di nella parte in cui sono volte a censurare l'affermazione Pt_1 di non assorbibilità del superminimo in ragione della “eterogeneità” della voce mentre ha ritenuto infondate quelle censure nella parte in cui sono tese a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado osservando in particolare che “ quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018….” .
Nella stessa sentenza la Corte ha poi disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata a , sul presupposto che i ricorrenti avrebbero dovuto Pt_1 impugnare l'accordo del 23/11/2017 precisando che “ a tale riguardo, è sufficiente evidenziare che la parte ricorrente non contesta l'accordo…. ma il fatto che la società ha inteso darne un'applicazione non corretta avendo assorbito il superminimo di cui godevano con l'aumento ivi previsto sotto la voce ERS”.
Il Collegio condivide tali argomentazioni ed in intende dare continuità all'orientamento prevalente richiamato ed assunto da questa Corte territoriale in materia.
Fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, il Collegio dà atto che sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili di e;
il testo dell'accordo collettivo CP_1 CP_3
del 23.11.2017; le buste paga dei lavoratori ora appellati ( correttamente richiamate anche a pagina 21 della memoria in appello ) che dimostrano che il sovraminimo è rimasto invariato per anni nonostante aumenti retributivi contrattualmente intervenuti .
Si tratta , ad avviso del Collegio, di elementi pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori . Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore degli appellati , tenuto conto del valore della causa , dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m.
147/2022 nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.1197/2023 del Tribunale di Milano;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore degli appellati , liquida in complessivi euro 4550,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
CU ex art. 1 comma 17 legge 228/2012 .
Milano 17 Gennaio 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dr. Giovanni Picciau Presidente
dr. Roberto Vignati Consigliere
dr.ssa Giulia Dossi Consigliere
Nella pubblica udienza del 17 Gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1197/2023 del Tribunale di Milano ( giudice dr. Perillo ) promossa
DA
con il patrocinio ZZ AR Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. DE FEO DOMENICO ( ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Failla in Piazza Armando
Diaz n. 6
APPELLANTE
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
; ; C.F._4 Controparte_3 C.F._5 Controparte_4 ; tutti con il patrocinio con il patrocinio dell' avv. GUGLIELMI C.F._6
CARLO , dewll'avv. BRUNETTI ALESSANDRO C.F._7
( , elettivamente domiciliati presso il loro studio in VIA TACITO C.F._8
41 00193 ROMA
APPELLATI
Conclusioni
Parte appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Parte appellata
Rigettare l'appello proposto dal e confermare l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente trascritte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di lite oltre i.v.a. e c.p.a.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1197/22 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso promosso da , , e
contro
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
ha così deciso: ”definitivamente pronunciando, in accoglimento Parte_1
del ricorso, accerta e dichiara la natura non assorbibile del sovraminimo dei ricorrenti e comunque l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno a tutti i ricorrenti della voce retributiva “Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS - Elemento Retributivo Separato” a decorrere dallo 01/07/2018; condanna a parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge”.
Appare opportuno ricordare in estrema sintesi la vicenda oggetto della controversia.
I lavoratori ricorrenti ed ora appellati avevano esposto di aver goduto di un superminimo individuale e si erano lamentati che tale superminimo fosse stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'attuazione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del
23 Novembre 2017 che , nelle more di rinnovo del CCNL del 1 febbraio 2013 , aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti.
Più nello specifico, il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e associazione datoriale cui aderiva , avevano concluso un Organizzazione_1 accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC” che prevedeva, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base e, dall'altro lato, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento;
nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l' deve ritenersi “escluso CP_5 dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”
A decorrere da febbraio 2018 in occasione dell'erogazione dei predetti aumenti retributivi e dell'Elemento Retributivo Separato (E.R.S.), aveva Parte_1 assorbito, per la prima volta e nei confronti della generalità dei propri dipendenti, gli importi denominati “Sovraminimo individuale”.
I lavoratori avevano quindi lamentato l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi individuali posto in essere dalla in ragione del fatto che, nel Pt_1 corso degli anni, la Società anche in occasione dei vari aumenti dei minimi tabellari non aveva mai provveduto all'assorbimento del predetto superminimo;
avevano pertanto chiesto la condanna di alla ricostituzione della voce Pt_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio
2018.
Nell'accogliere la domanda dei ricorrenti il Tribunale di Milano ha innanzitutto richiamato la motivazione della sentenza n. 1098/2021 resa dallo stesso Tribunale in causa analoga , nella quale la ritenuta non assorbibilità dell'emolumento era stata ricollegata sia al comportamento aziendale ( , per un lungo lasso di tempo , Pt_1 con comportamento concludente , aveva omesso di procedere all'assorbimento , pur in presenza di rinnovi contrattuali e di correlati aumenti retributivi ) sia per la non comparabilità tra la natura del superminimo e quello dell'aumento retributivo accordato a far tempo dal febbraio 2018 ( il c.d. Retributivo Controparte_6
Separato ). Il Tribunale ha inoltre affermato che “ non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che nel caso di specie si verta in tema di uso aziendale “( …); che “ in fatto si è già visto che è pacifico e non contestato che la convenuta , negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario,
l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2017 la società assumeva la condotta esattamente contraria.
Ebbene, trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società (che difatti sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo) “ .
Il Tribunale ha quindi concluso che “ una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva “ ; ( ….) …. di ciò non vi è traccia nel presente giudizio, e di certo non si può valorizzare la sola introduzione dell' questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento. A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva. “ .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale , il rigetto della domanda proposta dai lavoratori.
Hanno resistito tutti gli originari ricorrenti chiedendo il rigetto dell'appello .
All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura. °°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Pt_1
La società impugna la sentenza prospettando quattro motivi di gravame.
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 115 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C.: OMESSA
PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATO
ASSOLVIMENTO, DA PARTE DEGLI ALLORA RICORRENTI, DELL'ONERE
ALLEGATORIO E PROBATORIO SUGLI STESSI GRAVANTE. ERRONEA VALUTAZIONE
DEI FATTI DI CAUSA E DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI
Con il primo motivo di appello parte appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare formulata da in ordine al Pt_1 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei ricorrenti.
Parte appellante lamenta infatti che in primo grado i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento idoneo a far presumere l'esistenza di un “uso aziendale” ovvero di un comportamento concludente della convenuta capace di determinare un mutamento del titolo di attribuzione del superminimo erogato agli odierni appellati
La società appellante assume che le buste paga allegate non siano idonee a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito, trattandosi di documenti meramente contabili, dai quali non è possibile desumersi la volontà della Società di attribuire natura non assorbibile al sovraminimo individuale degli istanti.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1362 E
1363 C.C.: OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA RELATIVA ALL'ERS
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la sentenza laddove il
Tribunale ha pronunciato – se non in via del tutto generica - anche sull'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda .
lamenta essere stata disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda Pt_1
attorea per non aver gli attuali appellati impugnato l'Accordo del 23.11.2017 col quale le parti sociali avevano legittimamente pattuito da un lato di eliminare l' dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, dall'altro, di quantificarlo considerandovi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta ed indiretta, di origine legale e collettiva Quindi, , secondo l'appellante, “ l'unica doglianza che i lavoratori avrebbero potuto avanzare in ricorso sarebbe stata proprio quella avente ad oggetto l'impugnazione dell'Accordo del 23.11.2017 , a ben vedere mai contestato e/o impugnato “.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN
TEMA DI ASSORBIMENTO DEI SUPERMINIMI ED IN TEMA DI USO AZIENDALE:
ERRONEO RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN USO AZIENDALE.
IRRILEVANZA DEL TEMPO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA DEL
SUPERMINIMO EROGATO
Con un terzo motivo di appello assume , con diffuse ed articolate Pt_1 argomentazioni e richiami giurisprudenziali , che il Tribunale ha trascurato rilevanti e determinati elementi probatori che erano stati sottoposti alla sua attenzione, ignorando i puntuali rilievi e le specifiche eccezioni formulate dalla
Società appellante e violando, al contempo, i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza in materia di assorbimento dei superminimi ed in tema di uso aziendale .
.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA SULL'ERS
(ACCORDO 23.11.2017), DELL'ART. 2120 C.C. E DELL'ART. 2697 C.C.
Con il quarto motivo di appello , assume l'erroneità della sentenza nella Pt_1
parte in cui riconosce l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi con riferimento all
Secondo , il complessivo trattamento retributivo degli appellati non avrebbe Pt_1
subito alcun decremento per via del parziale assorbimento poiché la riduzione del superminimo era integralmente compensata dagli incrementi retributivi introdotti dall'Accordo del novembre 2017, decorrenti dal febbraio e dal luglio 2018. ; il primo
Giudice avrebbe dunque errato nel parificare le due voci senza valutare la loro diversa incidenza sulla retribuzione del dipendente.
Per l'appellante “ e superminimo assorbito possiedono, nel caso di specie, il medesimo “valore” e le due voci sono state correttamente – ed integralmente – compensate, mentre l'eventuale elemento differenziale, sotto il profilo quantitativo, si potrebbe astrattamente rinvenire nei soli istituti retributivi legali e contrattuali, diretti e indiretti rispetto ai quali –secondo la tesi avversaria – l'ERS non inciderebbe.
Tali istituti, come rilevato, sono tuttavia distinti e autonomi dal superminimo e dall'ERS e, pertanto, gli appellati avrebbero dovuto in ogni caso dolersi non già di un illegittimo assorbimento del superminimo percepito prima del luglio 2018, ma della eventuale – e comunque indimostrata – contrazione del TFR, e delle altre voci di retribuzione diretta e indiretta. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove gli appellati si sono limitati a presumere (senza dimostrarle) le conseguenze negative dall'assorbimento della quota di superminimo con l'importo riconosciuto a titolo di chiedendo, in maniera del tutto inammissibile, la restituzione di una voce economica che, tuttavia, non ha subito alcuna contrazione e riduzione”.
Secondo l'appellante , non è stata poi considerata la concreta incidenza dell'ERS sulla retribuzione e, in maniera ancor più rilevante, sugli istituti di retribuzione indiretta.
Tali motivi si appello , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non sono fondati.
Le questioni oggetto della controversia sono state già decise da questa Corte territoriale in numerose precedenti pronunce relative a fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento ed in particolare con le sentenze n
363/2023, 724/2023 , 781/2023 .
In particolare nella motivazione della sentenza n. 724/2023 cui si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. att. c.p.c. la Corte ha affermato : “ Parimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass.
17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750).
Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il
Collegio che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre
2007 n. 26107; cfr. anche la più Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: né l'art. 1340 cod. civ.
(norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito).
Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata (con passaggio motivazionale nemmeno ritualmente aggredito), non ha Parte_1 tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
……circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di la contestazione di è Org_3 Pt_1
stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi Pt_1 costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate…. in ricorso, si è limitata a Pt_1 ricordare che gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un prima, o poi, abbia Organizzazione_4 Parte_1 proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha Pt_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). Pt_1
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24.7.2006 n. 18862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è Parte_1 stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio …. trova conforto nella decisione assunta da questa
Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere Pt_1 legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso Pt_1 aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del
08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del
02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, Pt_1 quindi per un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per
2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
Nella richiamata sentenza n. 724/2023 la Corte ha poi ritenuto assorbite le argomentazioni di nella parte in cui sono volte a censurare l'affermazione Pt_1 di non assorbibilità del superminimo in ragione della “eterogeneità” della voce mentre ha ritenuto infondate quelle censure nella parte in cui sono tese a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado osservando in particolare che “ quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell' da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che l' dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al 31.1.2018….” .
Nella stessa sentenza la Corte ha poi disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata a , sul presupposto che i ricorrenti avrebbero dovuto Pt_1 impugnare l'accordo del 23/11/2017 precisando che “ a tale riguardo, è sufficiente evidenziare che la parte ricorrente non contesta l'accordo…. ma il fatto che la società ha inteso darne un'applicazione non corretta avendo assorbito il superminimo di cui godevano con l'aumento ivi previsto sotto la voce ERS”.
Il Collegio condivide tali argomentazioni ed in intende dare continuità all'orientamento prevalente richiamato ed assunto da questa Corte territoriale in materia.
Fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, il Collegio dà atto che sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili di e;
il testo dell'accordo collettivo CP_1 CP_3
del 23.11.2017; le buste paga dei lavoratori ora appellati ( correttamente richiamate anche a pagina 21 della memoria in appello ) che dimostrano che il sovraminimo è rimasto invariato per anni nonostante aumenti retributivi contrattualmente intervenuti .
Si tratta , ad avviso del Collegio, di elementi pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori . Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore degli appellati , tenuto conto del valore della causa , dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m.
147/2022 nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.1197/2023 del Tribunale di Milano;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore degli appellati , liquida in complessivi euro 4550,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del
CU ex art. 1 comma 17 legge 228/2012 .
Milano 17 Gennaio 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau