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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Giudice del lavoro letti gli atti,
visto il verbale in autotutela dell' con il quale sono state fatte proprie le istanze del ricorrente;
CP_1
rilevato, pertanto, che è cessata la materia del contendere;
ritenuto di dover condannare in ogni caso l' alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, essendo il provvedimento di secondo grado intervenuto successivamente al deposito del ricorso;
ritenuto, quanto ai criteri di liquidazione, che pare opportuno applicare i minimi tabellari previsti per le controversie di istruzione preventiva, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, non potendosi liquidare una somma al di sotto dei minimi di cui al D.M. 55/2014 alla luce dell'art. 4, comma 1, come riformato dal D.M. 37/2018;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € CP_1
848,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali, da rifondere in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Arezzo, 12 marzo 2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Giudice del lavoro letti gli atti,
visto il verbale in autotutela dell' con il quale sono state fatte proprie le istanze del ricorrente;
CP_1
rilevato, pertanto, che è cessata la materia del contendere;
ritenuto di dover condannare in ogni caso l' alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, essendo il provvedimento di secondo grado intervenuto successivamente al deposito del ricorso;
ritenuto, quanto ai criteri di liquidazione, che pare opportuno applicare i minimi tabellari previsti per le controversie di istruzione preventiva, limitatamente alla fase di studio e introduttiva, non potendosi liquidare una somma al di sotto dei minimi di cui al D.M. 55/2014 alla luce dell'art. 4, comma 1, come riformato dal D.M. 37/2018;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € CP_1
848,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali, da rifondere in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Arezzo, 12 marzo 2025
Il giudice
Giorgio Rispoli