Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17360/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. SCHIEPPATI MARCO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. SCHIEPPATI MARCO) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 30/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I IG.ri e essendo entrambi attualmente occupati, danno atto di Parte_1 CP_1 essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune e, pertanto, dichiarano di rinunziare a qualsiasi mantenimento reciproco ed a qualunque richiesta di alimenti. […]
3) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nell'espletamento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti, per le motivazioni di cui sopra, concordano che i figli minori saranno collocati ed avranno la residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita a Comezzano Cizzago (Bs), in Traversa di Via SE Tovini n° 2.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della prole) verranno
1
già frequentante la terza media, è stato iscritto dai genitori, per il prosieguo degli studi, all'Istituto
[...] professionale “Cossali” di IN (Bs) laddove, a settembre 2024, ha iniziato la frequenza al corso di studi per ottenere il diploma di Tecnico informatico. Il figlio minore ha iniziato a frequentare la prima media in R_ comune di Comezzano Cizzago, nell'Istituto comprensivo Martin Luther King.
5) Diritti di visita del minore: i coniugi statuiscono quanto segue:
VISITE INFRASETTIMANALI: il padre potrà tenere con sé i figli nel pomeriggio di lunedì dalle ore 15.00 per riportarli alla madre alle ore 21.00. Questo compatibilmente con le turnazioni lavorative del padre. È sempre consentito che il IG. possa contattare i minori quotidianamente, mediate telefonate o messaggi;
Parte_1
VISITE NEI FINE SETTIMANA: il IG. potrà vedere i figli ogni fine settimana alternati e Parte_1 ciò in base alle eIGenze di studio dei minori e compatibilmente con le turnazioni di lavoro del genitore.
Indicativamente, durante il periodo scolastico, il padre potrà prelevare i minori dalla madre il sabato pomeriggio, verso le ore 15.00 per riportarli dalla stessa la domenica sera, verso le ore 21.00. Durante le vacanze, il padre potrà recarsi a prelevare i minori alle ore 9.00 del sabato, per riportarli alla genitrice sempre la domenica sera, alle 21.00.
VACANZE SCOLASTICHE: per quanto concerne i diritti di visita del padre ai figli durante i periodi di vacanza, le parti stabiliscono che per le vacanze natalizie i figli resteranno col padre dal 23 dicembre sino alle ore 21.00 del 26 dicembre e colla madre dalla sera del 26 dicembre sino al 6 gennaio e così in alternanza per i successivi anni;
per le vacanze pasquali i minori trascorreranno le giornate di Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascuno dei due genitori. Questo in modo tale che i figli SE e trascorrano almeno una festività di R_
Natale e Pasqua alternativamente coi genitori. Per le vacanze estive i genitori concordano che, al termine delle lezioni, i minori trascorreranno 15 giorni anche consecutivi dal padre, il quale si obbliga a comunicare alla madre il periodo di propria spettanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
6) Mantenimento della prole: obbligo di collaborazione per il mantenimento ordinario dei figli SE e R_ da parte del padre, mediante il versamento della somma mensile di Euro 200,00 a figlio (e così per Euro 400,00 mensili) da corrispondersi direttamente alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e ciò sino all'indipendenza economica degli stessi. Somma che sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT.
7) Spese straordinarie per i minori: obbligo di ciascun genitore di provvedere al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli in ragione del 50% ciascuno, secondo il seguente schema, in virtù del Protocollo in uso al Tribunale di Brescia:
SPESE PER LA SALUTE:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
SPESE PER L'ISTRUZIONE:
2 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DELLA PROLE MINORENNE:
Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO:
Spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
8) Le spese straordinarie, indicate al punto n° 7, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione della documentazione concernente dette spese da parte del genitore che vi ha provveduto. Esibizione che dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dall'ottenimento del documento comprovante i predetti esborsi.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene la richiesta scritta dell'altro (anche via mail, sms o messaggio whatsapp) dovrà manifestare esplicito e motivato dissenso entro sette giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà pertanto essere rimborsata per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione attestante l'esborso.
I documenti giustificativi idonei a costituire valida esibizione sono: ricevute o fatture di pagamento;
prescrizione medica con scontrino della farmacia o rivenditore medicinali da banco;
scontrini di spesa, ecc.
9) Eventuali Assegni per il nucleo famigliare / Assegno unico relativi ai figli minori saranno percepiti dalla IG.ra
CP_1
10) La casa coniugale, sita nel Comune di Comezzano e Cizzago (Bs), in Traversa di Via SE Tovini n° 2, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla IG.ra , con tutti i mobili che l'arredano, CP_1 la quale continuerà ad abitarla con i figli SE e . R_
11) I ricorrenti danno atto che il IG. ha lasciato la casa coniugale il giorno 20 dicembre Parte_1
2024 ed ha asportato tutti i propri beni ed effetti personali. La IG.ra dopo l'uscita dalla casa CP_1 coniugale del marito, ha provveduto a volturare, a propria cura e spese, tutte le utenze domestiche. Dall'uscita di casa del marito, rimarranno pertanto ad esclusivo carico della IG.ra il pagamento delle rate di mutuo e di CP_1 cui infra, di tutte le utenze, delle tasse comunali e di tutte le eventuali spese per eseguire piccoli interventi manutentivi all'immobile.
3 12) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra avendo già definito ogni rapporto economico, coll'eccezione del mutuo gravante sull'abitazione coniugale, per cui i ricorrenti versano all'istituto di credito una rata mensile di circa Euro
550,00 residuando, ad oggi, ancora una somma di circa Euro 55.000,00 per la sua estinzione.
Per tale finanziamento, i coniugi stabiliscono che, dopo l'uscita del IG. dalla precitata abitazione, la Parte_1 rata mensile verrà interamente onorata dalla IG.ra CP_1
In caso di alienazione del precitato immobile, la IG.ra riconoscerà al IG. , sul ricavato, la CP_1 Parte_1 somma di Euro 50.000,00 per le rate pagate dal medesimo nei primi otto anni e per la ristrutturazione dell'abitazione; in caso di vendita anticipata, la IG.ra oltre alla somma di cui sopra che verserà comunque CP_1 al marito, si impegnerà altresì ad estinguere, lei sola, il residuo del mutuo. La IG.ra si impegna a lasciare CP_1 attivo il conto corrente su cui viene appoggiata la rata del mutuo dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi.
13) L'automobile Fiat 500 (targata FD 349 VG) di proprietà del marito ma in uso alla moglie sarà assegnata in proprietà alla IG.ra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla CP_1 separazione, senza spirito di liberalità ed elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Le spese relative al bollo, revisione, assicurazione e passaggio di proprietà della predetta autovettura (da eseguirsi entro 10 giorni dall'uscita del IG. dalla casa coniugale), graveranno in capo alla IG.ra Parte_1 CP_1
L'autovettura Audi A3 Sportback, targata FP 454 EY, intestata al IG. , rimarrà di sua Parte_1 proprietà.
14) I coniugi si rilasciano, sin da ora, il consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altri documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
15) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nola (NA) (atto n. 169, parte II, serie A, anno 2009).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
4 Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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