Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo per la proroga della validita' della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo per la proroga della validita' della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957.