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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2095/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2095/25 R.G. promossa da:
(C.F. ); con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Lombardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Segrate,
Via Monzese n. 21;
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zibido San Giacomo, in data
26/03/2022, (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di Pt_1 separazione alle seguenti condizioni:
“ • dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Zibido San Giacomo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
All'udienza del 5/11/2025, stante la regolare notifica del ricorso ex art. 140 e la mancata costituzione della sig.ra il Presidente dichiarava la contumacia della convenuta. CP_1
Parte ricorrente ha confermato di volere ottenere una pronuncia di separazione senza alcuna condizione, salva la rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, immediatamente a seguito della celebrazione del matrimonio, mai consumato, la resistente è tornata in Russia senza più fare ritorno a casa e senza prendere contatto telefonico o per iscritto col marito che da allora non l'ha più né vista né sentita ed ignora dove la resistente effettivamente sia.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3 secondo comma ,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi- trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in Zibido San Giacomo il giorno 27/03/2022, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) Spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimissione della causa sul ruolo della
Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 11/12/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2095/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2095/25 R.G. promossa da:
(C.F. ); con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Lombardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Segrate,
Via Monzese n. 21;
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zibido San Giacomo, in data
26/03/2022, (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. ha chiesto di ottenere la pronuncia di Pt_1 separazione alle seguenti condizioni:
“ • dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Zibido San Giacomo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
All'udienza del 5/11/2025, stante la regolare notifica del ricorso ex art. 140 e la mancata costituzione della sig.ra il Presidente dichiarava la contumacia della convenuta. CP_1
Parte ricorrente ha confermato di volere ottenere una pronuncia di separazione senza alcuna condizione, salva la rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, immediatamente a seguito della celebrazione del matrimonio, mai consumato, la resistente è tornata in Russia senza più fare ritorno a casa e senza prendere contatto telefonico o per iscritto col marito che da allora non l'ha più né vista né sentita ed ignora dove la resistente effettivamente sia.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3 secondo comma ,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi- trascorso un anno dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in Zibido San Giacomo il giorno 27/03/2022, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) Spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimissione della causa sul ruolo della
Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 11/12/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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