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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/05/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.ssa Federica Girfatti ha pronunciato ex art. 282 duodecies e sexies c.p.c. la seguente sentenza
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti
[...]
e Giuseppe Di Paola;
Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro p.t. rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze dovute al custode
1 giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Nola nel procedimento
R.G.N.R. 2418/2024 in data 09.08.2024 e comunicato in data 03.10.2024 con il quale, relativamente alla custodia dell'autoveicolo Peugeot 3008 tg. GN372ES
per il periodo dal 15.03.2024 al 18.03.2024 veniva liquidato l'importo pari ad euro 16,72 oltre IVA.
A fondamento della proposta opposizione, la parte rilevava che il primo giudice aveva errato nel liquidare il compenso in quanto il PM aveva irragionevolmente ridotto gli importi dovuti secondo le tariffe di cui al DM 265/2006, non riconoscendo adeguatamente il compenso per il trasporto e non ritenendo provata la effettività della complessiva prestazione. Concludeva, quindi, perché
il compenso ad essa spettante fosse liquidato nella misura di euro 68,96 oltre
IVA. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto e diritto CP_1
l'avverso dedotto di cui chiedevano l'integrale rigetto.
Tanto brevemente premesso in fatto, l'opposizione si è rilevata fondata.
In punto di diritto giova rammentare che il DPR n. 115 del 2002 art. 276
stabilisce che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59 della stessa legge.
Il regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione delle indennità di custodia è stato emanato con D.M. Ministero della Giustizia
09.02.2006 n. 265, sicché l'art. 276, che ha indubbia natura di disposizione transitoria, non è più applicabile. Il D.M. n. 265/2006 contiene l'espressa regolamentazione della tariffa da applicare per la custodia dei veicoli a motore e per i natanti e va pertanto applicata al caso di specie. Non sussistono, inoltre,
2 elementi che consentano di ritenere sproporzionati gli importi riconosciuti dalle tariffe.
Circa i motivi di doglianza svolti dall'opponente, ritiene questo giudice che debbano essere riconosciute le spese di trasporto atteso che dal verbale di affidamento del 15.03.2024 emerge che si procedeva al recupero, rimozione e custodia presso la ditta autorizzata Orbene, rilevato che dal Parte_1
predetto verbale emerge che il veicolo si trovava ad Acerra alla via Pio La Torre
e fu messo in custodia in Acerra alla via degli Etruschi, devono ritenersi congrue, tenuto conto delle complessive spese che la società ricorrente affronta per la messa a disposizione del servizio (personale e mezzi), le tariffe di trasporto previste dal DM 265/2006 non emergendo elementi per cui tale importo risulta incongruo e da non riconoscere nella misura predeterminata,
appunto dall'art. 1 lettera e) DM 265/2006 in euro 60,00.
Circa il compenso per l'attività di custodia, posto che è pacifico che la custodia avveniva in area scoperta e, rilevato che dal verbale di affidamento del
18.03.2024 emerge che il veicolo si trovava nel medesimo stato in cui si trovava al tempo della consegna di talchè è dato desumere che gli obblighi del custode sono stati assolti con ordinaria diligenza, dovrà applicarsi la tariffa prevista per la custodia in area scoperta pari ad euro 2,24 per 4 giorni di euro 8,96.
Da quanto precede deriva che, in riforma del decreto di liquidazione opposto in favore di per l'attività di custodia di cui è causa, va liquidata la somma pari ad euro 68,96 oltre IVA.
Spese compensate tenuto conto dell'opinabilità delle ragioni sottese alla riduzione equitativa adottata dalla CP_2
PQM
3 1) Accoglie l'opposizione e a modifica del decreto reso dalla Procura della
Repubblica di Nola nel procedimento R.G.N.R. 2418/2024 reso in data
09.08.2024 liquida in favore della Controparte_3
per compenso della custodia sull'autoveicolo
[...]
Peugeot 3008 tg. GN372ES per il periodo dal 15.03.2024 al 18.03.2024 la somma di euro 68,96 oltre IVA;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola lì 16.05.2025
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dr.ssa Federica Girfatti ha pronunciato ex art. 282 duodecies e sexies c.p.c. la seguente sentenza
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pt rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti
[...]
e Giuseppe Di Paola;
Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro p.t. rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze dovute al custode
1 giudiziario emesso dalla Procura della Repubblica di Nola nel procedimento
R.G.N.R. 2418/2024 in data 09.08.2024 e comunicato in data 03.10.2024 con il quale, relativamente alla custodia dell'autoveicolo Peugeot 3008 tg. GN372ES
per il periodo dal 15.03.2024 al 18.03.2024 veniva liquidato l'importo pari ad euro 16,72 oltre IVA.
A fondamento della proposta opposizione, la parte rilevava che il primo giudice aveva errato nel liquidare il compenso in quanto il PM aveva irragionevolmente ridotto gli importi dovuti secondo le tariffe di cui al DM 265/2006, non riconoscendo adeguatamente il compenso per il trasporto e non ritenendo provata la effettività della complessiva prestazione. Concludeva, quindi, perché
il compenso ad essa spettante fosse liquidato nella misura di euro 68,96 oltre
IVA. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto e diritto CP_1
l'avverso dedotto di cui chiedevano l'integrale rigetto.
Tanto brevemente premesso in fatto, l'opposizione si è rilevata fondata.
In punto di diritto giova rammentare che il DPR n. 115 del 2002 art. 276
stabilisce che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità o, in via residuale secondo gli usi, soltanto sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59 della stessa legge.
Il regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione delle indennità di custodia è stato emanato con D.M. Ministero della Giustizia
09.02.2006 n. 265, sicché l'art. 276, che ha indubbia natura di disposizione transitoria, non è più applicabile. Il D.M. n. 265/2006 contiene l'espressa regolamentazione della tariffa da applicare per la custodia dei veicoli a motore e per i natanti e va pertanto applicata al caso di specie. Non sussistono, inoltre,
2 elementi che consentano di ritenere sproporzionati gli importi riconosciuti dalle tariffe.
Circa i motivi di doglianza svolti dall'opponente, ritiene questo giudice che debbano essere riconosciute le spese di trasporto atteso che dal verbale di affidamento del 15.03.2024 emerge che si procedeva al recupero, rimozione e custodia presso la ditta autorizzata Orbene, rilevato che dal Parte_1
predetto verbale emerge che il veicolo si trovava ad Acerra alla via Pio La Torre
e fu messo in custodia in Acerra alla via degli Etruschi, devono ritenersi congrue, tenuto conto delle complessive spese che la società ricorrente affronta per la messa a disposizione del servizio (personale e mezzi), le tariffe di trasporto previste dal DM 265/2006 non emergendo elementi per cui tale importo risulta incongruo e da non riconoscere nella misura predeterminata,
appunto dall'art. 1 lettera e) DM 265/2006 in euro 60,00.
Circa il compenso per l'attività di custodia, posto che è pacifico che la custodia avveniva in area scoperta e, rilevato che dal verbale di affidamento del
18.03.2024 emerge che il veicolo si trovava nel medesimo stato in cui si trovava al tempo della consegna di talchè è dato desumere che gli obblighi del custode sono stati assolti con ordinaria diligenza, dovrà applicarsi la tariffa prevista per la custodia in area scoperta pari ad euro 2,24 per 4 giorni di euro 8,96.
Da quanto precede deriva che, in riforma del decreto di liquidazione opposto in favore di per l'attività di custodia di cui è causa, va liquidata la somma pari ad euro 68,96 oltre IVA.
Spese compensate tenuto conto dell'opinabilità delle ragioni sottese alla riduzione equitativa adottata dalla CP_2
PQM
3 1) Accoglie l'opposizione e a modifica del decreto reso dalla Procura della
Repubblica di Nola nel procedimento R.G.N.R. 2418/2024 reso in data
09.08.2024 liquida in favore della Controparte_3
per compenso della custodia sull'autoveicolo
[...]
Peugeot 3008 tg. GN372ES per il periodo dal 15.03.2024 al 18.03.2024 la somma di euro 68,96 oltre IVA;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola lì 16.05.2025
Il Giudice
(dr.ssa Federica Girfatti)
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