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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49723/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Alima Zana Giudice estensore dott. Nicola Fascilla Giudice a latere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 49723/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LINI DANIELA Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. DAVIDE CATTANEO e dall'avv. Controparte_1
CHIARA ZARDI
CONVENUTO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
11.11.2024:
pagina 1 di 7 “Nel merito, in via principale: i) accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sul documento
Contratto di locazione di beni mobili del 05.04.2017 (doc. 2), prodotto sub doc. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo Tribunale di Milano R.G. n. 25632/2019 depositato da (cfr doc. 1 Attore), a Controparte_1 firma apparente di , con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
ii) Parte_1 accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulla fattura n. 7/2017 del 05.04.2017 emessa dalla
ditta Madax di Nademi. M (doc. 3), prodotto sub doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo Tribunale di
Milano R.G. n. 25632/2019 depositato da (cfr doc. 1 Attore), a firma apparente di Controparte_1
, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
iii) accertare e dichiarare la Parte_1 falsità della sottoscrizione apposta sul DDT n. 4/A del 05.04.2017 emesso dalla ditta Madax di Nademi. M (doc.
4), prodotto sub doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo Tribunale di Milano R.G. n. 25632/2019 depositato da (cfr doc. 1 Attore), a firma apparente di , con l'adozione CP_1 Controparte_1 Parte_1 di ogni consequenziale provvedimento di legge;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese, oltre a IVA,
CNPA e rimborso forfettario come per legge. In via istruttoria: Si chiede sin da ora che sia disposta consulenza tecnica al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni di cui ai documenti allegati sub docc. 2, 3 e 4, utilizzando come scritture di comparazione i documenti prodotti sub docc. 10, 11, 12, 13.”
Per parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
18.11.2024:
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con ogni declaratoria consequenziale accogliere le seguenti conclusioni: Nel merito - Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dal signor in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. - In via istruttoria, Ci si oppone alla richiesta di CTU “al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni di cui ai documenti allegati sub docc. 2, 3 e 4, utilizzando come scritture di comparazione i documenti prodotti sub docc. 10, 11, 12,
13” avendo finalità esplorativa”
1. Le vicende processuali.
Il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 13.12.2021 da Parte_1
nei confronti di formulando querela falso ex art. 221 c.p.c. in via
[...] CP_1 Controparte_1
principale al fine di dichiarare la falsità della propria sottoscrizione digitale apparentemente apposta su tre documenti relativi ad un rapporto di contrattuale intercorso tra le parti in lite: ed in particolare il contratto di locazione di beni mobili perfezionato inter partes in data 05.04.2017; la fattura n. 7/2017 emessa dal fornitore del bene oggetto di locazione;
il documento di trasporto n. 4/A recante data
05.04.2017.
pagina 2 di 7 Quanto all'interesse ad agire ha precisato che la querela è propedeutica, una volta Parte_1
accolta, a richiedere ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c. la revocazione del decreto ingiuntivo n. 13649-19 ormai passato in giudicato.
Nel merito, a sostegno della propria pretesa, l'attore ha allegato di non avere mai posseduto una firma digitale, rammentando che:
- in data 11.12.2019 aveva presentato denuncia per truffa ex art. 640 c.p., di cui era stato CP_1
vittima in relazione alla stipulazione di alcuni contratti elettronici, firmati e conclusi in formato digitale
(c.d. e-contracts) ivi incluso quello oggetto di lite.
Il Pubblico Ministero competente aveva chiesto l'archiviazione, accolta dal GIP, risultando Parte_1
del tutto estraneo a tali ipotesi delittuosa;
[...]
- di avere denunciato lo smarrimento della propria carta d'identità in data 19-7-2021.
Infine, l'attore ha depositato alcuni documenti contenenti proprie sottoscrizioni da raffrontare con quelle oggetto di querela, sollecitando un'indagine tecnica d'Ufficio.
Si è costituita con comparsa del 20.09.2022 la società, chiedendo il rigetto della domanda, rammentando le proprie pratiche commerciali finalizzate a concludere i contratti elettronici di locazione analoghi a quello qui litigioso -capaci di escludere la falsità denunciata- quali l'acquisizione della carta d'identità del cliente, il suo codice fiscale e la sua dichiarazione dei redditi.
Nel caso in esame, ha precisato che il decreto ingiuntivo relativo ai canoni rimasti impagati era stato notificato presso la residenza di e non era stato opposto. Solo in fase esecutiva Parte_1
controparte si era costituita opponendosi all'assegnazione delle somme pignorate: il giudice dell'esecuzione aveva tuttavia rigettato l'istanza di sospensione, provvedendo all'assegnazione.
Nel merito, ha precisato che: (i) la firma digitale risulta riconducibile al codice identificativo dello stesso;
(ii) il certificato di complemento allegato al contratto stesso riproduce l'e- Parte_1
mail dell'attoree; (iii) la genuinità è confermata dal documento nel quale la fornitrice del prodotto -
Madax- ha dichiarato di aver accertato l'identità del locatorio al momento dell'apposizione della firma digitale in sua presenza. ha inoltre sottolineato che controparte non ha contestato:
1. la propria e-mail;
2. il timbro della CP_1
propria ditta individuale apposta al documento di trasporto a fianco di una delle sottoscrizioni litigiose;
3. la firma digitale sul modulo SEPA ai fini dell'addebito sul conto corrente;
4. le dichiarazioni IRPEF
2015-2016 allegate al contratto di locazione. Infine, ha rammentato che l'IBAN indicato nel contratto litigioso è riconducibile allo stesso . Parte_1
pagina 3 di 7 Parte convenuta ha poi sostenuto la nullità della querela di falso, non essendo indicati gli elementi di prova a sostegno della falsità, necessari per provare nel caso in esame l'utilizzo abusivo della chiave privata di titolarità riconducibile all'utilizzo abusivo di terzi;
Quanto alle vicende penali, ha sottolineato che l'archiviazione era stata compiuta a causa della mancata dimostrazione della possibilità di mostrare il coinvolgimento dello stesso nella truffa. Pt_1
La causa è stata rimessa in decisione senza la necessità di dar corso ad attività istruttorie, dato atto peraltro che nessuna delle parti possiede nella disponibilità dei documenti originale. All'udienza del 10 dicembre 20024 la causa è stata dunque rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
2. L'interesse ad agire
In via preliminare, quanto all'interesse ad agire, ritiene il Tribunale che abbia Parte_1 interesse all'azione giacché propedeutica alla domanda di revocazione ex art. 395, numero 2, c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 13649/2019 adottato da questo Ufficio in data 27.6.2021 (NRG 25632/2021), passato in giudicato. Sussiste quindi l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. alla declaratoria della falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da e oggetto di lite. Parte_1
3. Il documento informatico e la sua efficacia probatoria
Come noto l'art. 20 comma 1 bis del d.lgs. 82/20025 prevede che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata
(…) previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo avente a oggetto i requisiti fissati dall'art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.”.
In tutti gli altri casi il documento informatico è liberamente valutabile in giudizio.
Il successivo comma 1-ter del testo normativo citato stabilisce che “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Occorre dunque distinguere tra:
- la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
- la firma digitale avanzata o pesante, ossia la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in pagina 4 di 7 quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo (cfr. Cass, ordinanza n. 9413 del 09-04-2021).
4. Il caso in esame
Come precisato in sede monitoria, in qualità di locatore- ha allegato di avere dato esecuzione CP_1
al contratto di locazione di beni mobili apparentemente concluso tra le parti il 05.04.2017, mediante:
i) acquisto per conto di una saldatrice presso un terzo fornitore Controparte_2 Pt_2
(Madax di Nademi Mayahr) per il corrispettivo di € 47.336,00;
ii) concessione del macchinario in locazione operativa all'attore per il canone mensile di € 896,54 in complessive complessive 60 rate mensili;
iii) consegna del bene a per il tramite dello stesso fornitore Madax. Parte_1
A seguito dell'inadempiuto al pagamento dei canoni, ha precisato di aver agito in sede CP_1
monitoria: regolarmente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo n. 13649/2019, non tempestivamente opposto, lo stesso è divenuto definitivo.
Come già accennato, osserva il Collegio che -apparentemente- con propria firma elettronica l'attore ha sottoscritto il contratto di locazione, il documento di trasporto del fornitore e la fattura di pagamento relativi alla saldatrice . Pt_2
Le sottoscrizioni litigiose vanno qualificate come sottoscrizioni qualificate e avanzate in quanto:
1. vi è apposta una firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore (cfr. documenti 1, 4 e 5 di parte convenuta);
2. il documento garantisce la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e indica in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità all'autore.
In tale caso, ai fini della valida proposizione della querela di falso, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 53/2021), il querelante deve dunque provare che la firma digitale non gli appartiene o che il dispositivo per la sottoscrizione è stato utilizzato da un terzo indebitamente.
tuttavia, non ha assolto a tale onere probatorio di cui era onerato ex art. 2697 c.c. e Parte_1
art. 221, comma 2, c.p.c..
Invero, pur avendo dichiarato di non possedere alcuna firma digitale, non ha articolato alcuna prova per dimostrare di non esserne il titolare né ha articolato mezzi istruttori per documentare il relativo abusivo utilizzo di quest'ultima.
La querela è dunque inammissibile, ex art. 221 c.p.c..
In ogni caso, osserva il Collegio che il quadro probatorio è incompatibile con la tesi dell'attore considerato che: pagina 5 di 7 - la firma digitale apposta in calce al contratto risulta riconducibile al codice identificativo dello stesso
; Parte_1
- il certificato di complemento allegato al contratto riproduce l'e-mail dell'attore;
- la fornitrice del bene locato -Madax- ha dichiarato di aver accertato l'identità del locatorio al momento dell'apposizione della firma digitale in sua presenza.
non ha mai contestato:
1. la propria e-mail;
2. il timbro della propria ditta individuale Parte_1
apposta al documento di trasporto a fianco di una delle sottoscrizioni litigiose,3. la firma digitale sul modulo SEPA ai fini dell'addebito sul conto corrente;
4. Le dichiarazioni IRPEF 2015-2016 allegate al contratto di locazione.
Inoltre, l'IBAN indicato nel contratto è riconducibile allo stesso . Parte_1
Infine, le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Bolzano hanno efficacia neutra.
Invero, il pubblico ministero ha chiesto, ed ottenuto dl GIP competente, l'archiviazione del procedimento penale dando atto della mancanza di riscontri circa la compartecipazione dei clienti finali, tra i quali lo stesso attore, alla truffa ai danni di a cui avevano partecipato i fornitori. CP_1
Pertanto, nessun elemento indiziario a favore di può essere dedotto dall'esito del Parte_1
procedimento in sede penale.
5. Il comando giudiziale.
La domanda attorea va dunque rigettata.
Le spese di lite sono liquidate considerato lo scaglione indeterminabile secondo i minimi, ritenuto che la causa non si è articolata in una fase istruttoria e tenuto conto della linearità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa promossa da contro con atto di citazione notificato in data 13.12.2021, Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per i motivi indicati in narrativa;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquida in € 3.562,00 per compenso oltre al
15% per spese generali ed oneri di legge/oltre IVA se dovuta, CPA, spese di registrazione e spese generali.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, 20.03.2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il giudice estensore
Alima Zana
pagina 7 di 7