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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3382 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. BRUCCULERI Parte_1
CARMELO e CUFFARO FARRUGGIA SANTINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento e status di handicap grave ex art. 3 comma
3 L. 104/92
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31.10.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione del Giudice del Lavoro a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 nonché per essere dichiarato soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art.
3. c. 3 l. 104/1992, all'esito del quale aveva presentato rituale e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle CP_1 spese.
1 La causa, istruita mediante TU medica, veniva decisa con sentenza all'esito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025.
Motivi della decisione
Va, innanzitutto, rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla TU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del TU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di: “Esiti di prostatectomia radicale e di tumorectomia rene dx già sottoposto a radioterapia ed immunoterapia;
in atto in terapia ormonale ed in fallow up per recidiva biochimica. Cardiopatia ischemica cronica in soggetto obeso. Episodio di Flutter atriale. Gonartrosi sx con limitazione funzionale. Incontinenza urinaria”. In sede di visita peritale, il consulente ha analizzato la complessa storia clinica del ricorrente evidenziando le patologie croniche in atto: ipertensione arteriosa discretamente controllata farmacologicamente, dislipidemia e obesità. Ha inoltre confermato che il periziando era stato sottoposto ad una prostatectomia radicale e linfoadenectomia pelvica per adenocarcinoma prostatico nell'aprile 2015, seguite da radioterapia e immunoterapia protratte fino al marzo 2019. Nel 2020, era stato diagnosticato un tumore renale destro, trattato chirurgicamente con enucleazione laparoscopica della neoformazione, con conservazione del rene. L'Ausiliario ha altresì precisato che, a fronte dell'incremento dei valori ematici di PSA nel 2018, era stata avviata terapia con Firmagon, successivamente sostituita nel 2022 da e 60, farmaci indicati per il carcinoma prostatico in Per_1 Pt_2 prevenzione delle metastasi a distanza. La terapia era risultata ben tollerata, come confermato dalle relazioni oncologiche periodiche acquisite agli atti.
Il perito ha inoltre rilevato la presenza di poliartralgie con rigidità articolare generalizzata, particolarmente significativa a livello delle ginocchia, persistenti da tempo e potenzialmente invalidanti.
2 In particolare, ha riscontrato un peggioramento delle difficoltà deambulatorie nel corso degli ultimi mesi, imputabile a una grave gonartrosi del ginocchio destro, responsabile di ipostenia all'arto inferiore coinvolto, evidenziato tuttavia come l'uso della stampella consenta al ricorrente di muoversi con una certa sicurezza, evitando il sovraccarico sull'articolazione lesa. Infine, quanto alla concomitante obesità, il TU ha spiegato come questa, presente da tempo, aggravasse la limitazione funzionale, determinando facile affaticabilità e dispnea anche in relazione a modesti sforzi. Pertanto, in relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, l'Ausiliario ha concluso ritenendo la parte soggetto
“invalido al 100% e con una situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, dalla data delle operazioni peritali, in quanto, il deficit deambulatorio evidenziato, determina difficoltà d'inserimento nel contesto sociale, mentre non si ritiene accolta la richiesta ad usufruire dell'indennità di accompagnamento perché , in atto , non sussistono i requisiti previsti per tale beneficio”. Le conclusioni cui è pervenuto il TU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito in occasione della visita peritale. Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le spese di lite sono compensate alla luce dell'esito della lite, dell'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei e della decorrenza di riconoscimento del beneficio. Spese di TU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti, attesa la CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art.
3. c. III ai sensi della l. 104/1992 a far data dalla visita peritale (2.4.2025); rigetta la richiesta relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80; rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
spese compensate;
Spese di TU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
3