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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10937 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa IC CI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12901/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
P.I. , con sede in Roma alla piazza Crati n. 20, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Cutigni, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Viterbo alla via della
Pace n. 63, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2327/2023
OPPONENTE contro
P.I. con sede in Romano di Lombardia Controparte_1 P.IVA_2
(BG), via D. Alighieri n. 100-106, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cupido e dall' avv. Bianca Scarpelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Nerola n. 16, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: 154120 - Pagamento in denaro in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: precisa le conclusioni come da atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reictis, in accoglimento della presente domanda:
- In via cautelare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte di cui sopra;
- In via pregiudiziale, dichiarare la incompetenza per territorio del Giudice adito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa;
- In via principale, accertato quanto sopra esposto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2327/23 - R.G. n. 4950/23, emesso in data 04.02.2023, perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui alla narrativa. Con vittoria di spese di giudizio”.
PARTE OPPOSTA: “In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito:
- respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti. in subordine:
- accertare l'esistenza del credito vantato da nei confronti di Controparte_1 e, di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre Parte_1 interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - In data 6.2.2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo
[...] telematico n. 2327/2023 - N.R.G. 4950/2023 - con cui intimava alla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di
€105.013,64, oltre ad interessi e spese processuali, quale corrispettivo della vendita delle merci di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.
2.- Con atto di citazione notificato in data 23.2.2023 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1 opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, eccependo:
- la incompetenza per territorio del giudice adito in via monitoria, in quanto nelle condizioni generali di vendita, allegate a ciascuna delle fatture depositate da controparte, era stato individuato quale foro competente quello di Bergamo;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'ingiungente, in quanto la ricorrente:
a) non aveva fornito prova di non aver precedentemente ottenuto da una compagnia assicurativa il pagamento dei crediti asseritamente, atteso che tutte le fatture di cui era stato chiesto il pagamento riportavano la dicitura “credito assicurato con primaria società di assicurazione”, con conseguente difetto di legittimazione attiva ed indebita duplicazione del pagamento;
b) si era limitata a produrre le fatture, documentazione inidonea a provare la sussistenza del credito vantato;
c) non aveva fornito prova di aver effettivamente consegnato la merce in oggetto.
Parte opponente concludeva quindi come in epigrafe.
3.- Con comparsa depositata in data 12.7.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona de legale rappresentante pro tempore, deducendo:
[...]
- la competenza del giudice adito in via monitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182, co. 3 c.p.c., attesa la mancata sottoscrizione della clausola, unilateralmente predisposta dalla controparte, di deroga alla competenza per territorio contenuta nelle condizioni generali di vendita;
- la sussistenza del credito azionato in sede monitoria, in quanto la aveva Parte_1 saldato in parte le fatture azionate, con conseguente implicito riconoscimento della sussistenza del credito per il suo intero, circostanza da cui era desumibile la ricezione e l'accettazione delle fatture in oggetto, elemento utile a superare la formazione unilaterale di tali documenti, dotati, quindi, di efficacia probatoria anche nel presente giudizio di opposizione;
- la mancanza di prova, gravante sulla società opposta, di un eventuale fatto estintivo del credito, quale il suo pagamento da parte di una compagnia assicuratrice.
Parte opposta concludeva, quindi, come in epigrafe.
4.- Esperiti gli incombenti preliminari e rigettata, con ordinanza del 9.10.2023, la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice formulava una proposta conciliativa, cui aderiva la sola Controparte_1
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5.- L'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito è priva di pregio.
Si rileva al riguardo che la designazione di un foro per accordo delle parti, in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva soltanto se risulta una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, come disposto chiaramente dal secondo comma dell'art. 29 c.p.c.. Sarà così necessario che le parti specifichino che il foro convenzionale da loro scelto è voluto come “esclusivo”, in quanto da tale qualificazione si ricava la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
Invero, “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo)” (Cass. civ. sez. VI ord.
2.10.2020 n. 21010; Cass. civ. sez. I sent.
5.7.2007 n.
15219).
Nella specie, in allegato alle fatture versate in atti dall'ingiungente risultano le Condizioni
Generali di Vendita, tra cui la previsione relativa al foro competente, che recita: “per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo”, senza la specificazione che si tratti del foro esclusivo. Ne consegue che il foro di Bergamo si aggiunge agli altri fori facoltativi previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., tra cui il foro del resistente nella fase sommaria, da individuarsi nella città di Roma, dove ha sede l'opponente.
6.- Quanto al merito, giova ricordare che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (tra le tante, Cass. civ. sez. III sentenza 3.3.2009 n.
5071; Cass. civ. sez. III sentenza 17.11.2003 n. 17371).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533). È, quindi, onere del creditore dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito affermato.
Nel caso in esame, la società opposta non ha fornito idonea prova del credito azionato in sede monitoria. Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione, occorre evidenziare che, per constante e consolidata giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio. Quest'ultimo, tuttavia, può assurgere a prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce (Cass. civ. sez. II sentenza
20.5.2004 n. 9593). In aggiunta, in tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime
(Cass. civ. sez. II sentenza 25.6.2001 n. 8664).
Quanto alle scritture contabili dell'imprenditore, queste, se regolarmente tenute, possono costituire un elemento indiziario valido per la prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio, senza violare l'efficacia probatoria dettata dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (Cass. civ. sez. V ordinanza 17.3.2025 n. 7038).
Nel caso di specie parte opposta non ha documentato gli ordini ricevuti o le condizioni contrattuali delle forniture pattuite, né ha documentato in alcun modo l'avvenuta consegna della merce, a fronte della eccezione di parte opponente di aver provveduto al pagamento della sola merce ricevuta.
La pacifica corresponsione da parte dell'opponente, in favore dell'opposta, della somma di €
18.124,36 può invero assurgere a riconoscimento del debito, seppur limitatamente alle prestazioni sottese e non anche del maggior credito di € 105.013,64 azionato in sede monitoria, che parte opponente nega di aver ricevuto.
Risulta infine inconferente il richiamo operato da parte della società opponente alla sussistenza di un distinto rapporto assicurativo, in quanto la circostanza dell'eventuale indennizzo da parte dell'assicurazione non esclude l'obbligo del debitore di pagamento delle somme dovute.
In conclusione, il credito asseritamente vantato dalla non risulta Controparte_1 provato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché rigetto della domanda di accertamento e condanna da questa posta in via subordinata. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore di causa, scaglione minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 12901/2023 tra la e la in Parte_1 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la presente opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
2327/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 6.2.2023 con N.R.G. 4950/2023;
2) RIGETTA la domanda proposta in via subordinata dalla Controparte_1
3) CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 20.7.2025
Il Giudice
IC CI
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa IC CI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12901/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
P.I. , con sede in Roma alla piazza Crati n. 20, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Cutigni, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Viterbo alla via della
Pace n. 63, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2327/2023
OPPONENTE contro
P.I. con sede in Romano di Lombardia Controparte_1 P.IVA_2
(BG), via D. Alighieri n. 100-106, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cupido e dall' avv. Bianca Scarpelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Nerola n. 16, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: 154120 - Pagamento in denaro in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: precisa le conclusioni come da atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reictis, in accoglimento della presente domanda:
- In via cautelare, rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte di cui sopra;
- In via pregiudiziale, dichiarare la incompetenza per territorio del Giudice adito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa;
- In via principale, accertato quanto sopra esposto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2327/23 - R.G. n. 4950/23, emesso in data 04.02.2023, perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui alla narrativa. Con vittoria di spese di giudizio”.
PARTE OPPOSTA: “In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito:
- respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge dovuti. in subordine:
- accertare l'esistenza del credito vantato da nei confronti di Controparte_1 e, di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre Parte_1 interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - In data 6.2.2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo
[...] telematico n. 2327/2023 - N.R.G. 4950/2023 - con cui intimava alla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di
€105.013,64, oltre ad interessi e spese processuali, quale corrispettivo della vendita delle merci di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.
2.- Con atto di citazione notificato in data 23.2.2023 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1 opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, eccependo:
- la incompetenza per territorio del giudice adito in via monitoria, in quanto nelle condizioni generali di vendita, allegate a ciascuna delle fatture depositate da controparte, era stato individuato quale foro competente quello di Bergamo;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'ingiungente, in quanto la ricorrente:
a) non aveva fornito prova di non aver precedentemente ottenuto da una compagnia assicurativa il pagamento dei crediti asseritamente, atteso che tutte le fatture di cui era stato chiesto il pagamento riportavano la dicitura “credito assicurato con primaria società di assicurazione”, con conseguente difetto di legittimazione attiva ed indebita duplicazione del pagamento;
b) si era limitata a produrre le fatture, documentazione inidonea a provare la sussistenza del credito vantato;
c) non aveva fornito prova di aver effettivamente consegnato la merce in oggetto.
Parte opponente concludeva quindi come in epigrafe.
3.- Con comparsa depositata in data 12.7.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona de legale rappresentante pro tempore, deducendo:
[...]
- la competenza del giudice adito in via monitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 20
c.p.c. e 1182, co. 3 c.p.c., attesa la mancata sottoscrizione della clausola, unilateralmente predisposta dalla controparte, di deroga alla competenza per territorio contenuta nelle condizioni generali di vendita;
- la sussistenza del credito azionato in sede monitoria, in quanto la aveva Parte_1 saldato in parte le fatture azionate, con conseguente implicito riconoscimento della sussistenza del credito per il suo intero, circostanza da cui era desumibile la ricezione e l'accettazione delle fatture in oggetto, elemento utile a superare la formazione unilaterale di tali documenti, dotati, quindi, di efficacia probatoria anche nel presente giudizio di opposizione;
- la mancanza di prova, gravante sulla società opposta, di un eventuale fatto estintivo del credito, quale il suo pagamento da parte di una compagnia assicuratrice.
Parte opposta concludeva, quindi, come in epigrafe.
4.- Esperiti gli incombenti preliminari e rigettata, con ordinanza del 9.10.2023, la richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice formulava una proposta conciliativa, cui aderiva la sola Controparte_1
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5.- L'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito è priva di pregio.
Si rileva al riguardo che la designazione di un foro per accordo delle parti, in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c. ed in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva soltanto se risulta una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, come disposto chiaramente dal secondo comma dell'art. 29 c.p.c.. Sarà così necessario che le parti specifichino che il foro convenzionale da loro scelto è voluto come “esclusivo”, in quanto da tale qualificazione si ricava la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.
Invero, “in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo)” (Cass. civ. sez. VI ord.
2.10.2020 n. 21010; Cass. civ. sez. I sent.
5.7.2007 n.
15219).
Nella specie, in allegato alle fatture versate in atti dall'ingiungente risultano le Condizioni
Generali di Vendita, tra cui la previsione relativa al foro competente, che recita: “per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo”, senza la specificazione che si tratti del foro esclusivo. Ne consegue che il foro di Bergamo si aggiunge agli altri fori facoltativi previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., tra cui il foro del resistente nella fase sommaria, da individuarsi nella città di Roma, dove ha sede l'opponente.
6.- Quanto al merito, giova ricordare che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (tra le tante, Cass. civ. sez. III sentenza 3.3.2009 n.
5071; Cass. civ. sez. III sentenza 17.11.2003 n. 17371).
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533). È, quindi, onere del creditore dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito affermato.
Nel caso in esame, la società opposta non ha fornito idonea prova del credito azionato in sede monitoria. Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione, occorre evidenziare che, per constante e consolidata giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio. Quest'ultimo, tuttavia, può assurgere a prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce (Cass. civ. sez. II sentenza
20.5.2004 n. 9593). In aggiunta, in tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime
(Cass. civ. sez. II sentenza 25.6.2001 n. 8664).
Quanto alle scritture contabili dell'imprenditore, queste, se regolarmente tenute, possono costituire un elemento indiziario valido per la prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio, senza violare l'efficacia probatoria dettata dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (Cass. civ. sez. V ordinanza 17.3.2025 n. 7038).
Nel caso di specie parte opposta non ha documentato gli ordini ricevuti o le condizioni contrattuali delle forniture pattuite, né ha documentato in alcun modo l'avvenuta consegna della merce, a fronte della eccezione di parte opponente di aver provveduto al pagamento della sola merce ricevuta.
La pacifica corresponsione da parte dell'opponente, in favore dell'opposta, della somma di €
18.124,36 può invero assurgere a riconoscimento del debito, seppur limitatamente alle prestazioni sottese e non anche del maggior credito di € 105.013,64 azionato in sede monitoria, che parte opponente nega di aver ricevuto.
Risulta infine inconferente il richiamo operato da parte della società opponente alla sussistenza di un distinto rapporto assicurativo, in quanto la circostanza dell'eventuale indennizzo da parte dell'assicurazione non esclude l'obbligo del debitore di pagamento delle somme dovute.
In conclusione, il credito asseritamente vantato dalla non risulta Controparte_1 provato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché rigetto della domanda di accertamento e condanna da questa posta in via subordinata. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore di causa, scaglione minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 12901/2023 tra la e la in Parte_1 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la presente opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
2327/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 6.2.2023 con N.R.G. 4950/2023;
2) RIGETTA la domanda proposta in via subordinata dalla Controparte_1
3) CONDANNA la al pagamento in favore della controparte delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 20.7.2025
Il Giudice
IC CI