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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG 8447/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice designato, preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav.,
26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
RG 8447/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile scritta al n° 8447/20024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, dall'avv. Gaetano
[...] C.F._2
Santagata, giusta procura in calce al ricorso e con cui elettivamente domicilia presso il suo studio in San Marcellino (CE), alla via Bellini. 17;
RICORRENTI
E
(C.F. – P.I. ) – iscrizione nel Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Registro delle Imprese di Treviso (REA)n. 364135, Albo Ivass n. 100021 in qualità di Impressa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada -, in persona del l.r.p.t. quale procuratrice speciale di munito degli occorrenti Controparte_1 poteri giusta procura a rogito notaio di Milano del 24/07/2024 Persona_1 rep.n.63.690/ racc. 30547, rappresentata e difesa dall'Avv. Rovini Katy (cf.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio della stessa sito in Carmignano (PO) Loc. Comeana, alla Via Lombarda n. 54 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
E
(p.iva ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_3 dall'Avv. Federico Pampaloni del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze, via R. Panerai 2 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
LE US in Napoli, Centro Direzionale Isola G7;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive dell'udienza del 25-11-2025, che espressamente si richiamano i
2 RG 8447/2024
procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa viene decisa come da motivazione che segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. In fatto. Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, i sigg.ri
[...]
e quali eredi del padre , Parte_1 Parte_2 Persona_2 convenivano in giudizio quale impresa designata per il Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, nonché la società chiedendo CP_2
l'accertamento negativo del credito vantato dalla compagnia assicurativa per intervenuta prescrizione.
Gli istanti esponevano che, in data 6 marzo 2024, avevano ricevuto da CP_2 per conto di una lettera raccomandata con richiesta di Controparte_1 pagamento di euro 550.172,00, somma che la compagnia assumeva di aver corrisposto a terzi danneggiati in relazione a un sinistro stradale verificatosi il 7 luglio 2003 in Casal di Principe, lungo la Via Marsala. L'incidente aveva coinvolto il veicolo Vespa 50, telaio n. 88921, targato 7MJ5F, di proprietà del sig. CP_3
e condotto dal minore , e l'autovettura Seat Ibiza targata
[...] Persona_3
CE765304, di proprietà di , priva di copertura assicurativa, Persona_2 condotta dal figlio . A seguito dell'impatto, il minore Parte_1 riportava gravi lesioni, tra cui l'amputazione di un arto inferiore. CP_3
Gli odierni ricorrenti deducevano di non aver mai avuto conoscenza del sinistro e di non aver ricevuto precedenti comunicazioni interruttive della prescrizione, eccependo l'estinzione del credito per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e richiamando l'art. 292 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private). Con pec dell'11 aprile 2024, il sig. Parte_2 chiedeva alle convenute la data di liquidazione del sinistro, senza ottenere riscontro.
Si costituiva la quale rappresentava che, a seguito del sinistro, Controparte_1 era stato instaurato giudizio civile avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e procedimento penale nei confronti di e Parte_1 CP_4
, conclusosi con sentenza di condanna ex art. 444 c.p. La compagnia
[...] esponeva di aver definito la vicenda in via transattiva, corrispondendo in data 5 novembre 2007 la somma complessiva di euro 550.172,00, di cui euro 530.000,00 in favore di , euro 20.000,00 all'avv. e euro 172,00 per spese. Persona_3 CP_5
Deduceva di aver inviato lettere di messa in mora al sig. in data Persona_2
18 novembre 2009 e 20 novembre 2014, nonché ulteriori comunicazioni ai chiamati all'eredità nel 2024 (1° marzo, 19 aprile e 31 maggio), ritenendo pertanto interrotto il termine di prescrizione. A sostegno della propria tesi richiamava la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. SS.UU. n. 21514/2022 e Cass. n. 15303/2013,
3 RG 8447/2024
secondo cui l'azione di rivalsa dell'impresa designata dal FGVS è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento.
Si costituiva altresì la società la quale dichiarava di aver agito CP_2 esclusivamente quale mandataria di per il recupero del credito, Controparte_1 chiedendo la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e precisando di non essere titolare di alcuna pretesa nei confronti dei ricorrenti.
Trattato il giudizio alla prima udienza del 18-2-2025, sulla scorta delle deduzioni della difesa di parte attrice, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 25-11-2025, previa concessione dei termini a ritroso per il deposito di scritti conclusionali.
2. In diritto.
2.1. I ricorrenti ( e contestano la Parte_1 Parte_2 validità degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dalle controparti.
Ribadiscono che l'unica raccomandata potenzialmente idonea sarebbe quella del novembre 2014, ma tra tale data e la richiesta del 2024 è comunque decorso il termine decennale.
Sottolineano che manca la prova della riferibilità della ricevuta di ricevimento alla missiva invocata, poiché non è stata prodotta la ricevuta di spedizione né il codice identificativo.
Richiamano Cass. ord. n. 24258/2023, secondo cui l'interruzione richiede che l'atto giunga nella sfera di conoscenza del destinatario.
Inoltre, evidenziano la condotta delle convenute che non hanno risposto alla PEC dell'11.04.2024, giustificando la mancata risposta con l'affermazione che il messaggio sarebbe finito nella cartella spam, comportamento ritenuto contrario ai principi di lealtà processuale. Chiedono, anche in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione, la compensazione o condanna alle spese per tale condotta.
2.2. Senonché condividendo le deduzioni difensive di parte convenuta Controparte_1
ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'azione di rivalsa esperita dall'impresa
[...] assicuratrice ex art. 292 d.lgs. 209/2005 nei confronti del responsabile civile soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data in cui la compagnia ha adempiuto all'obbligazione risarcitoria in favore del danneggiato (cfr.
Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12736).
Sotto il profilo dell'interruzione, la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 10630/2015; Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24149 del 03/10/2018; Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 964 del 15/01/2025) stabilisce che l'onere della prova della validità dell'atto interruttivo può dirsi assolto mediante la produzione in atti della copia della lettera raccomandata e dell'avviso di ricevimento, facendo insorgere presunzione di
4 RG 8447/2024
corrispondenza tra il contenuto della comunicazione e quello pervenuto al destinatario, salvo specifica prova contraria da parte di quest'ultimo.
L'assenza della ricevuta di spedizione o del codice identificativo della missiva non inficia, di per sé, la presunzione suddetta e l'efficacia interruttiva dell'atto, qualora sia acquisita agli atti la prova documentale dell'avvenuta ricezione della comunicazione presso l'indirizzo del destinatario (avviso di ricevimento).
Pertanto, in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte sopra richiamata, va rigettata la deduzione dei ricorrenti circa la maturazione della prescrizione, come fatto estintivo, della pretesa vantata dalla convenuta compagnia laddove i ricorrenti sono limitati a contestare la mancanza della ricevuta di spedizione, senza fornire prova rigorosa che la missiva ricevuta fosse diversa da quella prodotta in giudizio dall'assicurazione, permanendo così la presunzione di legittimo esercizio dell'atto interruttivo nei termini di legge. Alcuna prova orale o di elemento di prova anche presuntiva è stata allegata dalle parti interessate nel presente giudizio.
La ricostruzione in fatto, come documentata dall'istruttoria e dagli allegati depositati, risulta integralmente confermata dalle emergenze documentali prodotte in atti dalla compagnia assicurativa convenuta.
Dalla disamina delle risultanze processuali, si evince che la compagnia assicurativa per il tramite della incaricata ha provveduto ad inviare nei CP_1 CP_2 confronti del sig. le lettere di costituzione in mora Controparte_6 rispettivamente in data 18/11/2009 e 20/11/2014, finalizzate all'esercizio dell'azione di rivalsa prevista dall'art. 292 D.lgs. 209/2005 e tese a conseguire la restituzione della somma di € 550.172,00 corrisposta a titolo risarcitorio in luogo dello stesso soggetto obbligato (cfr. all. n. 11 della comparsa).
Risulta, altresì, agli atti che il già menzionato destinatario delle suddette comunicazioni, non provvedeva ad alcuna spontanea restituzione della somma dovuta.
Successivamente, a seguito dell'intervenuto decesso, la compagnia assicurativa, sempre avvalendosi della citata società, ha tempestivamente provveduto, nell'anno
2024, all'invio delle lettere di costituzione in mora nei confronti dei soggetti chiamati all'eredità dello stesso defunto debitore (cfr. all. nn. 12-14 ex comparsa).
Il ricevimento delle suddette comunicazioni risulta documentalmente comprovato, essendo avvenuta la consegna delle relative raccomandate in data 31-5-2024/9-6-
2024 nei confronti di e in data 1-3-2024/6-3-2025 nei Parte_1 confronti di , quali eredi destinatari. Parte_2
Pertanto, come correttamente ricostruito dalla difesa di parte convenuta, risulta che il diritto azionato dalla compagnia assicurativa vedeva l'inizio della decorrenza del periodo di prescrizione dal 05/11/2007 con maturazione di quest'ultima alla data del
5 RG 8447/2024
05/11/2017. Tuttavia, tale effetto è stato validamente impedito dall'invio delle lettere di costituzione in mora del 18/11/2009 e 20/11/2014 indirizzate al de cuis, nonché, successivamente, ai suoi eredi nelle date del 01/03/2024, 19/04/2024 e 31/05/2024.
Gli atti interruttivi così documentati hanno efficacemente prodotto il loro effetto, consentendo il ripristino e la prosecuzione del termine prescrizionale in conformità ai principi giurisprudenziali di legittimità in materia
2.3. Nel merito, si premette il quadro normativo di riferimento.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 292 C.d.A., a norma del quale l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Trattasi di norma omologa al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ovvero del conducente se l'assicurato è il proprietario non responsabile del sinistro stradale a norma del terzo comma art. 2054 c.c. L'azione di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata sono correlate all'astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato. Nel caso de quo, appare provato che la Compagnia, nella sua qualità, ha liquidato il danno in via stragiudiziale una volta accertata la responsabilità del mezzo non assicurato.
I convenuti costituiti non hanno contestato il fatto, anzi, senza alcuna presa di posizione circa i fatti posti alla base della pretesa creditoria della compagnia assicurativa, come emerge dagli atti di causa e dalla sentenza del giudice penale allegata in atti.
Che dunque il sinistro sia avvenuto, la responsabilità fosse da attribuire al de cuis dell' , padre dei ricorrenti, lo stesso fosse privo di copertura Persona_2 assicurativa e le ) correttamente lo abbiano gestito nella qualità di CP_1 CP_7
Fondo Vittime della Strada, non vi sono dubbi.
Inoltre, non è contestato che la Compagnia abbia corrisposto il risarcimento in via transattiva in data 05/11/2007 con scadenza decennale al 05/11/2017 (cfr. quietanze sottoscritte in allegato n. 9 della comparsa della . Controparte_1
Si può in conclusione ritenere, non sussistendo elementi di prova contraria, che la abbia, all'epoca, in data 5-11-2017, liquidato e risarcito il danno per Controparte_1 euro 550.172,00.
Ogni altra questione risulta assorbita nella presente decisione anche con riferimento
6 RG 8447/2024
alla posizione assunta dalla seconda convenuta nel presente giudizio, ossia la CP_8
[...]
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per ciascun resistente, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta e dell'assenza della fase istruttoria, essendo la causa di natura prettamente documentale e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, sulla causa indicata in epigrafe, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite che liquida, per ciascuno in euro=7.831,00= oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 26-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice designato, preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav.,
26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
RG 8447/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile scritta al n° 8447/20024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, dall'avv. Gaetano
[...] C.F._2
Santagata, giusta procura in calce al ricorso e con cui elettivamente domicilia presso il suo studio in San Marcellino (CE), alla via Bellini. 17;
RICORRENTI
E
(C.F. – P.I. ) – iscrizione nel Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Registro delle Imprese di Treviso (REA)n. 364135, Albo Ivass n. 100021 in qualità di Impressa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada -, in persona del l.r.p.t. quale procuratrice speciale di munito degli occorrenti Controparte_1 poteri giusta procura a rogito notaio di Milano del 24/07/2024 Persona_1 rep.n.63.690/ racc. 30547, rappresentata e difesa dall'Avv. Rovini Katy (cf.
) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio della stessa sito in Carmignano (PO) Loc. Comeana, alla Via Lombarda n. 54 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
E
(p.iva ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_3 dall'Avv. Federico Pampaloni del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze, via R. Panerai 2 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
LE US in Napoli, Centro Direzionale Isola G7;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive dell'udienza del 25-11-2025, che espressamente si richiamano i
2 RG 8447/2024
procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa viene decisa come da motivazione che segue ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. In fatto. Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, i sigg.ri
[...]
e quali eredi del padre , Parte_1 Parte_2 Persona_2 convenivano in giudizio quale impresa designata per il Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, nonché la società chiedendo CP_2
l'accertamento negativo del credito vantato dalla compagnia assicurativa per intervenuta prescrizione.
Gli istanti esponevano che, in data 6 marzo 2024, avevano ricevuto da CP_2 per conto di una lettera raccomandata con richiesta di Controparte_1 pagamento di euro 550.172,00, somma che la compagnia assumeva di aver corrisposto a terzi danneggiati in relazione a un sinistro stradale verificatosi il 7 luglio 2003 in Casal di Principe, lungo la Via Marsala. L'incidente aveva coinvolto il veicolo Vespa 50, telaio n. 88921, targato 7MJ5F, di proprietà del sig. CP_3
e condotto dal minore , e l'autovettura Seat Ibiza targata
[...] Persona_3
CE765304, di proprietà di , priva di copertura assicurativa, Persona_2 condotta dal figlio . A seguito dell'impatto, il minore Parte_1 riportava gravi lesioni, tra cui l'amputazione di un arto inferiore. CP_3
Gli odierni ricorrenti deducevano di non aver mai avuto conoscenza del sinistro e di non aver ricevuto precedenti comunicazioni interruttive della prescrizione, eccependo l'estinzione del credito per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e richiamando l'art. 292 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private). Con pec dell'11 aprile 2024, il sig. Parte_2 chiedeva alle convenute la data di liquidazione del sinistro, senza ottenere riscontro.
Si costituiva la quale rappresentava che, a seguito del sinistro, Controparte_1 era stato instaurato giudizio civile avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e procedimento penale nei confronti di e Parte_1 CP_4
, conclusosi con sentenza di condanna ex art. 444 c.p. La compagnia
[...] esponeva di aver definito la vicenda in via transattiva, corrispondendo in data 5 novembre 2007 la somma complessiva di euro 550.172,00, di cui euro 530.000,00 in favore di , euro 20.000,00 all'avv. e euro 172,00 per spese. Persona_3 CP_5
Deduceva di aver inviato lettere di messa in mora al sig. in data Persona_2
18 novembre 2009 e 20 novembre 2014, nonché ulteriori comunicazioni ai chiamati all'eredità nel 2024 (1° marzo, 19 aprile e 31 maggio), ritenendo pertanto interrotto il termine di prescrizione. A sostegno della propria tesi richiamava la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. SS.UU. n. 21514/2022 e Cass. n. 15303/2013,
3 RG 8447/2024
secondo cui l'azione di rivalsa dell'impresa designata dal FGVS è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento.
Si costituiva altresì la società la quale dichiarava di aver agito CP_2 esclusivamente quale mandataria di per il recupero del credito, Controparte_1 chiedendo la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e precisando di non essere titolare di alcuna pretesa nei confronti dei ricorrenti.
Trattato il giudizio alla prima udienza del 18-2-2025, sulla scorta delle deduzioni della difesa di parte attrice, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 25-11-2025, previa concessione dei termini a ritroso per il deposito di scritti conclusionali.
2. In diritto.
2.1. I ricorrenti ( e contestano la Parte_1 Parte_2 validità degli atti interruttivi della prescrizione prodotti dalle controparti.
Ribadiscono che l'unica raccomandata potenzialmente idonea sarebbe quella del novembre 2014, ma tra tale data e la richiesta del 2024 è comunque decorso il termine decennale.
Sottolineano che manca la prova della riferibilità della ricevuta di ricevimento alla missiva invocata, poiché non è stata prodotta la ricevuta di spedizione né il codice identificativo.
Richiamano Cass. ord. n. 24258/2023, secondo cui l'interruzione richiede che l'atto giunga nella sfera di conoscenza del destinatario.
Inoltre, evidenziano la condotta delle convenute che non hanno risposto alla PEC dell'11.04.2024, giustificando la mancata risposta con l'affermazione che il messaggio sarebbe finito nella cartella spam, comportamento ritenuto contrario ai principi di lealtà processuale. Chiedono, anche in caso di rigetto dell'eccezione di prescrizione, la compensazione o condanna alle spese per tale condotta.
2.2. Senonché condividendo le deduzioni difensive di parte convenuta Controparte_1
ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'azione di rivalsa esperita dall'impresa
[...] assicuratrice ex art. 292 d.lgs. 209/2005 nei confronti del responsabile civile soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data in cui la compagnia ha adempiuto all'obbligazione risarcitoria in favore del danneggiato (cfr.
Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12736).
Sotto il profilo dell'interruzione, la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 10630/2015; Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24149 del 03/10/2018; Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 964 del 15/01/2025) stabilisce che l'onere della prova della validità dell'atto interruttivo può dirsi assolto mediante la produzione in atti della copia della lettera raccomandata e dell'avviso di ricevimento, facendo insorgere presunzione di
4 RG 8447/2024
corrispondenza tra il contenuto della comunicazione e quello pervenuto al destinatario, salvo specifica prova contraria da parte di quest'ultimo.
L'assenza della ricevuta di spedizione o del codice identificativo della missiva non inficia, di per sé, la presunzione suddetta e l'efficacia interruttiva dell'atto, qualora sia acquisita agli atti la prova documentale dell'avvenuta ricezione della comunicazione presso l'indirizzo del destinatario (avviso di ricevimento).
Pertanto, in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte sopra richiamata, va rigettata la deduzione dei ricorrenti circa la maturazione della prescrizione, come fatto estintivo, della pretesa vantata dalla convenuta compagnia laddove i ricorrenti sono limitati a contestare la mancanza della ricevuta di spedizione, senza fornire prova rigorosa che la missiva ricevuta fosse diversa da quella prodotta in giudizio dall'assicurazione, permanendo così la presunzione di legittimo esercizio dell'atto interruttivo nei termini di legge. Alcuna prova orale o di elemento di prova anche presuntiva è stata allegata dalle parti interessate nel presente giudizio.
La ricostruzione in fatto, come documentata dall'istruttoria e dagli allegati depositati, risulta integralmente confermata dalle emergenze documentali prodotte in atti dalla compagnia assicurativa convenuta.
Dalla disamina delle risultanze processuali, si evince che la compagnia assicurativa per il tramite della incaricata ha provveduto ad inviare nei CP_1 CP_2 confronti del sig. le lettere di costituzione in mora Controparte_6 rispettivamente in data 18/11/2009 e 20/11/2014, finalizzate all'esercizio dell'azione di rivalsa prevista dall'art. 292 D.lgs. 209/2005 e tese a conseguire la restituzione della somma di € 550.172,00 corrisposta a titolo risarcitorio in luogo dello stesso soggetto obbligato (cfr. all. n. 11 della comparsa).
Risulta, altresì, agli atti che il già menzionato destinatario delle suddette comunicazioni, non provvedeva ad alcuna spontanea restituzione della somma dovuta.
Successivamente, a seguito dell'intervenuto decesso, la compagnia assicurativa, sempre avvalendosi della citata società, ha tempestivamente provveduto, nell'anno
2024, all'invio delle lettere di costituzione in mora nei confronti dei soggetti chiamati all'eredità dello stesso defunto debitore (cfr. all. nn. 12-14 ex comparsa).
Il ricevimento delle suddette comunicazioni risulta documentalmente comprovato, essendo avvenuta la consegna delle relative raccomandate in data 31-5-2024/9-6-
2024 nei confronti di e in data 1-3-2024/6-3-2025 nei Parte_1 confronti di , quali eredi destinatari. Parte_2
Pertanto, come correttamente ricostruito dalla difesa di parte convenuta, risulta che il diritto azionato dalla compagnia assicurativa vedeva l'inizio della decorrenza del periodo di prescrizione dal 05/11/2007 con maturazione di quest'ultima alla data del
5 RG 8447/2024
05/11/2017. Tuttavia, tale effetto è stato validamente impedito dall'invio delle lettere di costituzione in mora del 18/11/2009 e 20/11/2014 indirizzate al de cuis, nonché, successivamente, ai suoi eredi nelle date del 01/03/2024, 19/04/2024 e 31/05/2024.
Gli atti interruttivi così documentati hanno efficacemente prodotto il loro effetto, consentendo il ripristino e la prosecuzione del termine prescrizionale in conformità ai principi giurisprudenziali di legittimità in materia
2.3. Nel merito, si premette il quadro normativo di riferimento.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 292 C.d.A., a norma del quale l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Trattasi di norma omologa al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ovvero del conducente se l'assicurato è il proprietario non responsabile del sinistro stradale a norma del terzo comma art. 2054 c.c. L'azione di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata sono correlate all'astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato. Nel caso de quo, appare provato che la Compagnia, nella sua qualità, ha liquidato il danno in via stragiudiziale una volta accertata la responsabilità del mezzo non assicurato.
I convenuti costituiti non hanno contestato il fatto, anzi, senza alcuna presa di posizione circa i fatti posti alla base della pretesa creditoria della compagnia assicurativa, come emerge dagli atti di causa e dalla sentenza del giudice penale allegata in atti.
Che dunque il sinistro sia avvenuto, la responsabilità fosse da attribuire al de cuis dell' , padre dei ricorrenti, lo stesso fosse privo di copertura Persona_2 assicurativa e le ) correttamente lo abbiano gestito nella qualità di CP_1 CP_7
Fondo Vittime della Strada, non vi sono dubbi.
Inoltre, non è contestato che la Compagnia abbia corrisposto il risarcimento in via transattiva in data 05/11/2007 con scadenza decennale al 05/11/2017 (cfr. quietanze sottoscritte in allegato n. 9 della comparsa della . Controparte_1
Si può in conclusione ritenere, non sussistendo elementi di prova contraria, che la abbia, all'epoca, in data 5-11-2017, liquidato e risarcito il danno per Controparte_1 euro 550.172,00.
Ogni altra questione risulta assorbita nella presente decisione anche con riferimento
6 RG 8447/2024
alla posizione assunta dalla seconda convenuta nel presente giudizio, ossia la CP_8
[...]
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014 per ciascun resistente, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta e dell'assenza della fase istruttoria, essendo la causa di natura prettamente documentale e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, sulla causa indicata in epigrafe, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite che liquida, per ciascuno in euro=7.831,00= oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 26-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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