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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 3407 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Parte_1
SC PR e dall'Avv. Antonio Papalia, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Lo
Scalzo giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito: n. 394 2025 00014041 71 000 formato addì 24.09.2025, in relazione al periodo 01/2019-05/2019, somme iscritte a titolo di indennità di malattia per un importo complessivo pari ad € 3.204,25.
n. 394 2025 00014042 72 000 formato addì 24.09.2025, in relazione al periodo
01/2020-05/2020, somme iscritte a titolo di indennità di malattia, per un importo complessivo pari ad € 763,55.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva di essere bracciante agricola presso l' e che a seguito di verbale unico di Controparte_2 accertamento e notificazione a tutte e tre le aziende interessate CP_3
, e le erano state cancellate delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 giornate di lavoro e precisamente 25 giornate nell'anno 2018, 28 giornate nell'anno 2019 e 19 giornate nell'anno 2020 e ciò a seguito della cancellazione dei rapporti di lavoro relativamente ai suddetti anni.
La ricorrente adiva il Tribunale di Palmi che, in accoglimento della domanda, con sentenza n. 1031/2023 del 27.09.2023, annullava i provvedimenti di disconoscimento delle giornate.
L' proponeva appello, ma la sentenza costituiva titolo esecutivo e gli CP_1 avvisi di addebito scaturivano da un provvedimento che era stato già annullato con provvedimento giudiziale.
Per tale motivo, chiedeva che in accoglimento del ricorso venisse dichiarato estinto il debito nascente dagli avvisi di addebito n. 394 2025 00014041 71 000
e 394 2025 00014042 72 000.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l dichiarando di aver CP_1 provveduto ad annullare i due avvisi di addebito e allegava in giudizio i provvedimenti di sgravio.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente nelle note depositate ex art. 127 ter cpc ha aderito alla cessazione della materia del contendere, ma ha insistito nella condanna alle spese dell' in applicazione del principio di causalità e di soccombenza CP_1 virtuale.
A questo punto, non avendo più interesse le parti a proseguire il giudizio, non si può far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In ordine alla condanna alle spese dell' , come richiesta dalla ricorrente si CP_1 evidenzia che in effetti la notifica degli avvisi di addebito è stata effettuata malgrado ci fosse già una sentenza di accertamento negativo del debito, che produce immediatamente effetti pur non essendo definitiva, anche se non può ritenersi un titolo esecutivo, come sostenuto da parte ricorrente, non trattandosi di sentenza di condanna.
A ciò si aggiunga che lo sgravio del debito è avvenuto da parte dell' CP_1 solo in data 25.11.2025, quindi solo dopo il deposito del ricorso. Per quanto sopra l' sarà condannato alle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, ma le stesse verranno compensate per metà dato il suo comportamento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere
-compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1 restante parte che liquida in € 443,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in Palmi 22.12.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio