Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 17508
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Sentenza 8 maggio 2025

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In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la durata massima del trattenimento "secondario" disposto ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 nei confronti del soggetto già presente in un centro di permanenza per i rimpatri in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione o di respingimento, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, è stabilita dal comma 5 del citato articolo 6, mentre il successivo comma 6 deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. (Conf.: Sez. 1 civ., ord. n. 17834 del 2022, Rv. 664948-01).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 17508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17508
    Data del deposito : 8 maggio 2025

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