Articolo 21 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 20Articolo 22
Versione
9 settembre 1982
Art. 21. Decadenza dal contributo

Nell'ipotesi di decadenza dal contributo contemplata dalla presente legge il beneficiario e' obbligato a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
Entrata in vigore il 9 settembre 1982