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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 1349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. RI RI MO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. AN TR Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1349 del 2024 Rgl avverso la sentenza n. 2770 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Porcelli) deciso il giorno 27 Maggio 2025 e promosso da:
alternativamente denominata (P. IVA Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avvocati prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
e OM De EO (c.f. ) C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla – Appellante contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
(c.f. e (c.f. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._7
dall'Avvocato Ernesto RI Cirillo (c.f. e dall'Avvocato Luca C.F._8
RI (c.f. ) e tutti elettivamente domiciliati ai fini della C.F._9 pagina 1 di 20 presente procedura in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16 presso e nello studio dei difensori – Appellati.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante ome da ricorso in appello datato Parte_1
122 dicembre 2024:”Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, e come da Memoria difensiva e
[...] CP_4 Controparte_5
di costituzione depositata in data 20 febbraio 2025:” Per tutto quanto sopra gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 2770 del 2024 ha dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguarda le domande del ricorrente e ha Parte_3
accertato l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla convenuta dal febbraio 2018 e, per l'effetto, ha condannato la convenuta alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018 e al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi €
2.500,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
pagina 2 di 20 In motivazione – respinta l'eccezione, dedotta per non aver impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica in questione, di inammissibilità della domanda relativa all'assorbimento del sovraminimo percepito dai ricorrenti con l Controparte_6
e di carenza allegatoria e probatoria del ricorso introduttivo – il
[...]
Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza del proprio Ufficio, confermata dalla Corte di Appello di Milano, all'uopo ritenendo fornita dai ricorrenti idonea prova circa l'esistenza di un uso aziendale in favore dei lavoratori, consistente nel non assorbimento dei superminimi, ostativo alla facoltà di assorbimento dei superminimi dedotta in atti.
In particolare il primo giudice – condividendo le motivazioni rese dal proprio Ufficio nel procedimento n. 1796 del 2022, confermate dalla Corte di Appello con la sentenza n.
952 del 2023 - ha ritenuto che il pacifico omesso assorbimento del superminimo, per un ampio periodo temporale e nonostante i vari rinnovi contrattuali, e i relativi incrementi retributivi - dimostra la volontà, concludente, della società di non volere procedere ad alcuna decurtazione del superminimo assegnato, sottraendolo quindi alla regola generale dell'assorbimento.
Sul punto il primo giudice ha precisato che:” Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - pagina 3 di 20 il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile
2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 (cfr. cap. 48 ric., non contestato dalla convenuta)”.
Richiamando le motivazioni assunte dalla Corte di Appello di Milano con la citata sentenza n. 953 del 2023 – secondo cui l'uso aziendale:” viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016)” - il Tribunale di Milano non ha ritenuto sussistente, nella fattispecie in esame, alcuna modifica tramite accordo collettivo del suddetto uso aziendale.
Il Tribunale di Milano, inoltre, conformandosi ai precedenti di merito richiamati ha ritenuto infondata anche la questione relativa all'assorbibilità del superminimo con Contr l' ritenendo i due emolumenti non comparabili e non equivalenti e concludendo che il superminimo, oltre che per le ragioni richiamate relative alla sua natura “non Contr assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando tre Parte_1
motivi.
pagina 4 di 20 Con il primo motivo – intestato:”1) Primo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c. erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale.
Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del Superminimo erogato” -
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, in virtù dell'accertata sussistenza di un uso aziendale formatosi nel tempo, ha ritenuto la non riassorbibilità della voce retributiva “AP/Sovraminimo individuale”, ordinandone la ricostituzione in busta paga ed il pagamento dal 2018 in avanti.
Sul punto l'appellante, richiamato l'istituto del Superminimo e i principi ad esso applicabili e il contenuto delle lettere di assunzioni in cui espressamente il superminimo veniva qualificato come “assorbibile”, ha dedotto che il trascorrere del tempo non è rilevante in re ipsa e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il decorso del tempo deve essere valutato considerando, da un lato, se vi siano state variazioni retributive nei contratti collettivi che si sono susseguite e se, dall'altro, il comportamento assunto dal datore di lavoro rispetto al superminimo erogato al lavoratore possa esprimere di per sé una nuova e diversa volontà di riconoscere al superminimo la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità della mansioni svolte dal dipendente con conseguente mutamento del titolo dell'erogazione.
Richiamando particolari congiunture economiche l'appellante ha, quindi, precisato che nessun rilievo può avere il comportamento del datore di lavoro con riferimento a contratti (ed aumenti tabellari) diversi che, come detto, vengono sottoscritti in contesti differenti e determinano, così, un mutamento delle condizioni economiche che si riverberano sui rapporti individuali, legittimando una riconsiderazione – da parte del datore di lavoro – dell'opportunità di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Con un secondo motivo – intestato:” 2) Secondo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale” - pagina 5 di 20 richiamata la natura di uso aziendale quale appartenente al novero delle cc.dd. fonti sociali che agiscono sui rapporti individuali operando dall'esterno che, come tale, può essere disdettato unilateralmente, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che l'uso aziendale riconosciuto sia venuto meno con l'attuazione degli accordi del 2017 all'uopo deducendo che, inquadrato l'uso aziendale nel novero delle c.d. fonti sociali, per la successione dei contratti nel tempo,
l'uso stesso ben può essere superato e travolto da una successiva pattuizione collettiva, quando lo stesso non è incorporato nel rapporto individuale seguendo, pertanto, le sorti della contrattazione collettiva nel tempo.
Con un terzo motivo - intestato:” 3) Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017),dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” –
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dall'odierna appellante con riferimento Contr all' sul punto deducendo che il primo giudice ha erroneamente valutato la natura ed il reale valore dell' ERS con irreparabile violazione della norma collettiva, contenuta nel rinnovo della parte economica del CCNL 2017, che lo ha introdotto.
In particolare l'appellante ha dedotto la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda per non avere, i lavoratori, impugnato l'Accordo istitutivo che ha, peraltro, rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del TFR.
Nell'ambito della doglianza in esame l'appellante ha, inoltre, dedotto che l'eventuale (e comunque non provata) diversa incidenza delle due voci economiche sul calcolo del
TFR e sul computo degli istituti della retribuzione diretta e indiretta non determina una differenza di valore tra l'ERS ed il superminimo assorbito (i cui importi rimangono perfettamente uguali), ma, semmai, può riverberarsi sulla quantificazione di quelle voci economiche dirette e indirette (TFR, maggiorazioni, festività, permessi, ferie etc.) che, Contr tuttavia, risultano separate e distinte sia dall che dal superminimo individuale e, pagina 6 di 20 Contr dunque, posto che e superminimo assorbito possiedono, nel caso di specie, il medesimo “valore”, le due voci sono state correttamente – ed integralmente – compensate, mentre l'eventuale elemento differenziale, sotto il profilo quantitativo, si potrebbe astrattamente rinvenire nei soli istituti retributivi legali e contrattuali, diretti e Contr indiretti rispetto ai quali l non inciderebbe.
Da ultimo l'appellante ha dedotto che il primo giudice non ha analizzato, in concreto,
l'incidenza dell'ERS sulla retribuzione e sugli istituti di retribuzione indiretta, limitandosi a dichiarare la diversa e negativa incidenza che tale ultima voce avrebbe rispetto al superminimo.
All'interposto appello hanno resistito Controparte_1 CP_2 CP_3
, e chiedendo il rigetto del gravame sul punto
[...] CP_4 Controparte_5
richiamando la giurisprudenza della Corte di Appello di Milano e di legittimità.
All'udienza del giorno 27 maggio 2025 svoltasi da remoto, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione - vanno respinti, conformandosi questo Collegio ai plurimi precedenti resi sulle medesime questioni oggetto del giudizio, sia da questa Corte territoriale e sia dalla giurisprudenza, anche recente, della Corte di Cassazione.
E' pacifico, in atti, che gli appellati sono tutti dipendenti di , assunti Parte_1
in date diverse: in data 23 luglio 1991, in data 1° Controparte_1 CP_2
novembre 1988, in data 9 dicembre 1991, in data 16 Controparte_3 CP_4
dicembre 1990, in data 16 maggio 1989 e che tutti hanno goduto di un Controparte_5
Superminimo individuale, qualificato assorbibile ma mai assorbito, nonostante reiterati rinnovi contrattuali, fino al mese di gennaio 2018 quando - in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 – il datore di pagina 7 di 20 lavoro, unilateralmente, con decorrenza dal mese di febbraio 2018, ha assorbito il detto
Superminimo.
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione
Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025; n. 26017 del 17 ottobre 2018).
Quanto sopra richiamato il Collegio evidenzia che parte appellata ha dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. pag. 12 ricorso in primo grado:”
L'assorbimento del superminimo individuale è illegittimo poiché si è formato in un “uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato solo Pt_1
previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovra ordinata o di pari rango, ma non da una condotta unilaterale di segno opposto”) e che detta allegazione è stata supportata da correlata documentazione (cfr. in particolare docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellata: buste paga e rinnovi contrattuali).
A fronte di detta articolata, e documentata, allegazione, parte appellante si è limitata ad eccepire che:” i ricorrenti si limitano ad allegare alcune buste paga che, in ogni caso, non sono idonee a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito, trattandosi di documenti meramente contabili, da cui non risulta alcuna manifestazione esplicita di volontà della convenuta di attribuire natura non assorbibile al sovraminimo individuale degli istanti. Non v'è traccia, invero, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di alcun elemento idoneo a far anche solo presumere l'esistenza di un pagina 8 di 20 comportamento concludente della convenuta capace di determinare un mutamento del titolo di attribuzione dei superminimi erogati ai ricorrenti che risultano, per tabulas, pacificamente assorbibili (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo)”richiamando giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari
(cfr. pagg. 9 e seguenti memoria di costituzione in primo grado).
A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa) - la contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno Pt_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a Pt_1
suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui punti 2 e seguenti), si è limitata a ricordare come gravasse Pt_1
sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o poi, avesse proceduto ad assorbimento. Parte_1
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al Pt_1
principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a pagina 9 di 20 fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)”(cfr. Appello Milano n. 723 del
2023 richiamata anche in Appello Milano n. 84 del 2024).
Anche con riferimento al valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga - vanno condivise le argomentazioni assunte da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del valore probatorio delle buste paga e delle lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr.
Appello Milano n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato ritiene il Collegio che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - abbia assolto ai propri oneri, di allegazione e di prova, circa la formazione di un uso aziendale derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con pagina 10 di 20 riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107). I sopra richiamati principi sono stati ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio
2025.
Scrutinando doglianze analoghe ai motivi di appello qui articolati e proposti dal medesimo datore di lavoro la Corte di Cassazione, infatti, ha Parte_1
affermato che:” …l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori”.
Richiamando la natura di c.d. fonte sociale la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica " in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica pagina 11 di 20 né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque,
l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica " in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016)”.
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo
Se è vero infatti che costituisce " ius receptum" l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass.n.26017/2018,Cass.n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo”.
In applicazione dei sopra ricordati principi e delle sopra richiamate motivazioni, il primo motivo di appello deve, pertanto essere respinto come pure deve essere respinto il secondo motivo di appello condividendo, questo Collegio - anche ex art. 118 disp. att. pagina 12 di 20 c.p.c. - le motivazioni contenute nella sentenza n. 84 del 2024 con cui, questa Corte territoriale, ha respinto la configurazione della condotta datoriale prospettata dall'appellante come disdetta unilaterale.
In particolare si condivide l'assunto secondo cui:” la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo, in occasione dell'accordo del 23.11.2017, integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore - l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”. I
Conformandosi al già richiamato insegnamento della Corte di Cassazione sull'uso aziendale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che:” ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati né, comunque,
l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del
28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004)” ulteriormente precisando che:” Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un Pt_1
significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con pagina 13 di 20 gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico giacché, diversamente, la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo”.
Come già evidenziato nella pronuncia richiamata, nella fattispecie in esame assume fondamentale rilevo anche il fatto – dedotto espressamente anche nella presente fattispecie dagli appellati fin dal ricorso introduttivo (cfr. punti 5,18, 19, 20, 21,22,23 ricorso di primo grado) – che nel corso del tempo si sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non solo non sono mai stati assorbiti i superminimi ma anche che:”…nell'Accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017, non v'è alcun accenno alla revoca del citato uso al contrario emerge solo la volontà aziendale di aumentare le retribuzioni dei lavoratori”(cfr. punto 21 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Ne consegue, quindi, - come ritenuto, con motivazione condivisa, da questa Corte territoriale con la richiamata sentenza n. 84 del 2024 - : “che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo pagina 14 di 20 individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario, perché ciò avvenga, che risulti, sul piano collettivo, tale modifica”.
Con la già richiamata decisione n. 12477 del 2025, affrontando il tema della disdettabilità dell'uso aziendale – sovrapponibile al secondo motivo di appello - la
Corte di Cassazione ha precisato che:” …in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare "sine die" la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso pagina 15 di 20 dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale
è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di "disdettare" l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino Pt_1
al 2017, quindi per un significativo arco temporale, non ha disposto l'assorbimento del pagina 16 di 20 superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, senza soluzione di continuità, in relazione ai quali non sono mai stati assorbiti i superminimi.
Non risulta, infatti, controverso quanto già accertato dal primo giudice ovvero che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il
27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Peraltro non risulta neppure, sul piano collettivo,:” alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, pagina 17 di 20 non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo
Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (cfr.
Appello Milano n. 84 del 2024).
In particolare con la sentenza n. 84 del 2014 questa Corte territoriale ha ritenuto – in maniera condivisibile e richiamata anche ex art. 118 disp.att.c.p.c. - :” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come
è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, Contr nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale, all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… “ e ancora che:”…per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino Parte_1
al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1.2.2018”.
pagina 18 di 20 Anche il secondo motivo di appello, deve, quindi, essere respinto come pure il terzo motivo - intestato:” Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS
(Accordo del 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” – va respinto.
Questo Collegio condivide le motivazioni già assunte con la Sentenza n. 263 del 2023 di questa Corte territoriale sulla medesima doglianza secondo cui l' Elemento Retributivo
Separato (ERS), infatti:” a differenza del superminimo individuale, non incide sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per Contr effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti” (così Appello Milano n.
263 del 2023).
In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della serialità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero delle parti - sono liquidate, in favore di parte appellata, in euro 2.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_4
2770 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante ( al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 2.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AN TR RI RI MO
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. RI RI MO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. AN TR Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1349 del 2024 Rgl avverso la sentenza n. 2770 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Porcelli) deciso il giorno 27 Maggio 2025 e promosso da:
alternativamente denominata (P. IVA Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avvocati prof. Marco Marazza (c.f. P.IVA_1
e OM De EO (c.f. ) C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Luca Failla – Appellante contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
(c.f. e (c.f. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._7
dall'Avvocato Ernesto RI Cirillo (c.f. e dall'Avvocato Luca C.F._8
RI (c.f. ) e tutti elettivamente domiciliati ai fini della C.F._9 pagina 1 di 20 presente procedura in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16 presso e nello studio dei difensori – Appellati.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante ome da ricorso in appello datato Parte_1
122 dicembre 2024:”Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, e come da Memoria difensiva e
[...] CP_4 Controparte_5
di costituzione depositata in data 20 febbraio 2025:” Per tutto quanto sopra gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 2770 del 2024 ha dichiarato cessata la materia del contendere per quanto riguarda le domande del ricorrente e ha Parte_3
accertato l'illegittimità degli assorbimenti della voce sovraminimo individuale operati dalla convenuta dal febbraio 2018 e, per l'effetto, ha condannato la convenuta alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018 e al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi €
2.500,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
pagina 2 di 20 In motivazione – respinta l'eccezione, dedotta per non aver impugnato l'Accordo istitutivo della voce economica in questione, di inammissibilità della domanda relativa all'assorbimento del sovraminimo percepito dai ricorrenti con l Controparte_6
e di carenza allegatoria e probatoria del ricorso introduttivo – il
[...]
Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza del proprio Ufficio, confermata dalla Corte di Appello di Milano, all'uopo ritenendo fornita dai ricorrenti idonea prova circa l'esistenza di un uso aziendale in favore dei lavoratori, consistente nel non assorbimento dei superminimi, ostativo alla facoltà di assorbimento dei superminimi dedotta in atti.
In particolare il primo giudice – condividendo le motivazioni rese dal proprio Ufficio nel procedimento n. 1796 del 2022, confermate dalla Corte di Appello con la sentenza n.
952 del 2023 - ha ritenuto che il pacifico omesso assorbimento del superminimo, per un ampio periodo temporale e nonostante i vari rinnovi contrattuali, e i relativi incrementi retributivi - dimostra la volontà, concludente, della società di non volere procedere ad alcuna decurtazione del superminimo assegnato, sottraendolo quindi alla regola generale dell'assorbimento.
Sul punto il primo giudice ha precisato che:” Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - pagina 3 di 20 il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile
2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 (cfr. cap. 48 ric., non contestato dalla convenuta)”.
Richiamando le motivazioni assunte dalla Corte di Appello di Milano con la citata sentenza n. 953 del 2023 – secondo cui l'uso aziendale:” viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del
19/02/2016)” - il Tribunale di Milano non ha ritenuto sussistente, nella fattispecie in esame, alcuna modifica tramite accordo collettivo del suddetto uso aziendale.
Il Tribunale di Milano, inoltre, conformandosi ai precedenti di merito richiamati ha ritenuto infondata anche la questione relativa all'assorbibilità del superminimo con Contr l' ritenendo i due emolumenti non comparabili e non equivalenti e concludendo che il superminimo, oltre che per le ragioni richiamate relative alla sua natura “non Contr assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando tre Parte_1
motivi.
pagina 4 di 20 Con il primo motivo – intestato:”1) Primo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c. erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale.
Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del Superminimo erogato” -
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, in virtù dell'accertata sussistenza di un uso aziendale formatosi nel tempo, ha ritenuto la non riassorbibilità della voce retributiva “AP/Sovraminimo individuale”, ordinandone la ricostituzione in busta paga ed il pagamento dal 2018 in avanti.
Sul punto l'appellante, richiamato l'istituto del Superminimo e i principi ad esso applicabili e il contenuto delle lettere di assunzioni in cui espressamente il superminimo veniva qualificato come “assorbibile”, ha dedotto che il trascorrere del tempo non è rilevante in re ipsa e che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il decorso del tempo deve essere valutato considerando, da un lato, se vi siano state variazioni retributive nei contratti collettivi che si sono susseguite e se, dall'altro, il comportamento assunto dal datore di lavoro rispetto al superminimo erogato al lavoratore possa esprimere di per sé una nuova e diversa volontà di riconoscere al superminimo la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità della mansioni svolte dal dipendente con conseguente mutamento del titolo dell'erogazione.
Richiamando particolari congiunture economiche l'appellante ha, quindi, precisato che nessun rilievo può avere il comportamento del datore di lavoro con riferimento a contratti (ed aumenti tabellari) diversi che, come detto, vengono sottoscritti in contesti differenti e determinano, così, un mutamento delle condizioni economiche che si riverberano sui rapporti individuali, legittimando una riconsiderazione – da parte del datore di lavoro – dell'opportunità di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Con un secondo motivo – intestato:” 2) Secondo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale” - pagina 5 di 20 richiamata la natura di uso aziendale quale appartenente al novero delle cc.dd. fonti sociali che agiscono sui rapporti individuali operando dall'esterno che, come tale, può essere disdettato unilateralmente, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che l'uso aziendale riconosciuto sia venuto meno con l'attuazione degli accordi del 2017 all'uopo deducendo che, inquadrato l'uso aziendale nel novero delle c.d. fonti sociali, per la successione dei contratti nel tempo,
l'uso stesso ben può essere superato e travolto da una successiva pattuizione collettiva, quando lo stesso non è incorporato nel rapporto individuale seguendo, pertanto, le sorti della contrattazione collettiva nel tempo.
Con un terzo motivo - intestato:” 3) Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS (Accordo del 23.11.2017),dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” –
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dall'odierna appellante con riferimento Contr all' sul punto deducendo che il primo giudice ha erroneamente valutato la natura ed il reale valore dell' ERS con irreparabile violazione della norma collettiva, contenuta nel rinnovo della parte economica del CCNL 2017, che lo ha introdotto.
In particolare l'appellante ha dedotto la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda per non avere, i lavoratori, impugnato l'Accordo istitutivo che ha, peraltro, rideterminato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., gli emolumenti che incidono sul calcolo del TFR.
Nell'ambito della doglianza in esame l'appellante ha, inoltre, dedotto che l'eventuale (e comunque non provata) diversa incidenza delle due voci economiche sul calcolo del
TFR e sul computo degli istituti della retribuzione diretta e indiretta non determina una differenza di valore tra l'ERS ed il superminimo assorbito (i cui importi rimangono perfettamente uguali), ma, semmai, può riverberarsi sulla quantificazione di quelle voci economiche dirette e indirette (TFR, maggiorazioni, festività, permessi, ferie etc.) che, Contr tuttavia, risultano separate e distinte sia dall che dal superminimo individuale e, pagina 6 di 20 Contr dunque, posto che e superminimo assorbito possiedono, nel caso di specie, il medesimo “valore”, le due voci sono state correttamente – ed integralmente – compensate, mentre l'eventuale elemento differenziale, sotto il profilo quantitativo, si potrebbe astrattamente rinvenire nei soli istituti retributivi legali e contrattuali, diretti e Contr indiretti rispetto ai quali l non inciderebbe.
Da ultimo l'appellante ha dedotto che il primo giudice non ha analizzato, in concreto,
l'incidenza dell'ERS sulla retribuzione e sugli istituti di retribuzione indiretta, limitandosi a dichiarare la diversa e negativa incidenza che tale ultima voce avrebbe rispetto al superminimo.
All'interposto appello hanno resistito Controparte_1 CP_2 CP_3
, e chiedendo il rigetto del gravame sul punto
[...] CP_4 Controparte_5
richiamando la giurisprudenza della Corte di Appello di Milano e di legittimità.
All'udienza del giorno 27 maggio 2025 svoltasi da remoto, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione - vanno respinti, conformandosi questo Collegio ai plurimi precedenti resi sulle medesime questioni oggetto del giudizio, sia da questa Corte territoriale e sia dalla giurisprudenza, anche recente, della Corte di Cassazione.
E' pacifico, in atti, che gli appellati sono tutti dipendenti di , assunti Parte_1
in date diverse: in data 23 luglio 1991, in data 1° Controparte_1 CP_2
novembre 1988, in data 9 dicembre 1991, in data 16 Controparte_3 CP_4
dicembre 1990, in data 16 maggio 1989 e che tutti hanno goduto di un Controparte_5
Superminimo individuale, qualificato assorbibile ma mai assorbito, nonostante reiterati rinnovi contrattuali, fino al mese di gennaio 2018 quando - in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 – il datore di pagina 7 di 20 lavoro, unilateralmente, con decorrenza dal mese di febbraio 2018, ha assorbito il detto
Superminimo.
Altrettanto pacifico, in diritto, è il principio, secondo cui:”…non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (cfr. ex multis: Corte di Cassazione
Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025; n. 26017 del 17 ottobre 2018).
Quanto sopra richiamato il Collegio evidenzia che parte appellata ha dedotto, fin dal ricorso in primo grado, l'esistenza di un uso aziendale derogatorio rispetto alla regola generale dell'assorbimento del superminimo (cfr. pag. 12 ricorso in primo grado:”
L'assorbimento del superminimo individuale è illegittimo poiché si è formato in un “uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato solo Pt_1
previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovra ordinata o di pari rango, ma non da una condotta unilaterale di segno opposto”) e che detta allegazione è stata supportata da correlata documentazione (cfr. in particolare docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellata: buste paga e rinnovi contrattuali).
A fronte di detta articolata, e documentata, allegazione, parte appellante si è limitata ad eccepire che:” i ricorrenti si limitano ad allegare alcune buste paga che, in ogni caso, non sono idonee a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito, trattandosi di documenti meramente contabili, da cui non risulta alcuna manifestazione esplicita di volontà della convenuta di attribuire natura non assorbibile al sovraminimo individuale degli istanti. Non v'è traccia, invero, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di alcun elemento idoneo a far anche solo presumere l'esistenza di un pagina 8 di 20 comportamento concludente della convenuta capace di determinare un mutamento del titolo di attribuzione dei superminimi erogati ai ricorrenti che risultano, per tabulas, pacificamente assorbibili (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo)”richiamando giurisprudenza sulla regola generale dell'assorbimento del superminimo senza contestare, tempestivamente e adeguatamente, le allegazioni e le produzioni avversari
(cfr. pagg. 9 e seguenti memoria di costituzione in primo grado).
A tale proposito questo Collegio condivide le motivazioni assunte sul punto dalla Corte di Appello di Milano con le sentenze n. 723 del 2023 e 84 del 2024 – che qui si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – in cui si afferma che:” A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa) - la contestazione di è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno Pt_1
dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a Pt_1
suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso
(nota: qui punti 2 e seguenti), si è limitata a ricordare come gravasse Pt_1
sull'avversario l'onere di fornirne prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o poi, avesse proceduto ad assorbimento. Parte_1
Allegazione e prova che era lecito aspettarsi da non solo in ossequio al Pt_1
principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a pagina 9 di 20 fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n.
16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili)”(cfr. Appello Milano n. 723 del
2023 richiamata anche in Appello Milano n. 84 del 2024).
Anche con riferimento al valore probatorio della documentazione versata in atti – e, in particolare, del valore probatorio delle buste paga - vanno condivise le argomentazioni assunte da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1080 del 2023 secondo cui:” a prescindere dall'ovvia considerazione del valore probatorio delle buste paga e delle lettere di attribuzione in ordine al riconoscimento ed alla qualificazione degli emolumenti che indicano, nel caso di specie la produzione di tali documenti costituisce prova della circostanza dell'attribuzione di un superminimo e del suo valore, di fatto non assorbito, per tutto il periodo in esame e, dunque, sino al gennaio 2018” (cfr.
Appello Milano n. 1080 del 2023).
Per quanto sopra richiamato e argomentato ritiene il Collegio che parte appellata – contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante - abbia assolto ai propri oneri, di allegazione e di prova, circa la formazione di un uso aziendale derogatorio alla regola dell'assorbimento del superminimo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti:” la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con pagina 10 di 20 riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107). I sopra richiamati principi sono stati ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12477 dell'11 maggio
2025.
Scrutinando doglianze analoghe ai motivi di appello qui articolati e proposti dal medesimo datore di lavoro la Corte di Cassazione, infatti, ha Parte_1
affermato che:” …l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori”.
Richiamando la natura di c.d. fonte sociale la Corte di Cassazione ha ribadito che:” Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica " in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica pagina 11 di 20 né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque,
l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica " in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016)”.
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo
Se è vero infatti che costituisce " ius receptum" l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass.n.26017/2018,Cass.n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo”.
In applicazione dei sopra ricordati principi e delle sopra richiamate motivazioni, il primo motivo di appello deve, pertanto essere respinto come pure deve essere respinto il secondo motivo di appello condividendo, questo Collegio - anche ex art. 118 disp. att. pagina 12 di 20 c.p.c. - le motivazioni contenute nella sentenza n. 84 del 2024 con cui, questa Corte territoriale, ha respinto la configurazione della condotta datoriale prospettata dall'appellante come disdetta unilaterale.
In particolare si condivide l'assunto secondo cui:” la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo, in occasione dell'accordo del 23.11.2017, integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore - l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”. I
Conformandosi al già richiamato insegnamento della Corte di Cassazione sull'uso aziendale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che:” ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati né, comunque,
l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del
28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004)” ulteriormente precisando che:” Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un Pt_1
significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con pagina 13 di 20 gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico giacché, diversamente, la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo”.
Come già evidenziato nella pronuncia richiamata, nella fattispecie in esame assume fondamentale rilevo anche il fatto – dedotto espressamente anche nella presente fattispecie dagli appellati fin dal ricorso introduttivo (cfr. punti 5,18, 19, 20, 21,22,23 ricorso di primo grado) – che nel corso del tempo si sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non solo non sono mai stati assorbiti i superminimi ma anche che:”…nell'Accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017, non v'è alcun accenno alla revoca del citato uso al contrario emerge solo la volontà aziendale di aumentare le retribuzioni dei lavoratori”(cfr. punto 21 ricorso introduttivo del primo grado di giudizio).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Ne consegue, quindi, - come ritenuto, con motivazione condivisa, da questa Corte territoriale con la richiamata sentenza n. 84 del 2024 - : “che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo pagina 14 di 20 individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario, perché ciò avvenga, che risulti, sul piano collettivo, tale modifica”.
Con la già richiamata decisione n. 12477 del 2025, affrontando il tema della disdettabilità dell'uso aziendale – sovrapponibile al secondo motivo di appello - la
Corte di Cassazione ha precisato che:” …in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare "sine die" la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso pagina 15 di 20 dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale
è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di "disdettare" l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino Pt_1
al 2017, quindi per un significativo arco temporale, non ha disposto l'assorbimento del pagina 16 di 20 superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, senza soluzione di continuità, in relazione ai quali non sono mai stati assorbiti i superminimi.
Non risulta, infatti, controverso quanto già accertato dal primo giudice ovvero che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il
27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018.
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
Peraltro non risulta neppure, sul piano collettivo,:” alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, pagina 17 di 20 non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente...vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo
Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento” (cfr.
Appello Milano n. 84 del 2024).
In particolare con la sentenza n. 84 del 2014 questa Corte territoriale ha ritenuto – in maniera condivisibile e richiamata anche ex art. 118 disp.att.c.p.c. - :” Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come
è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, Contr nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere - diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale, all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti… “ e ancora che:”…per un verso la scelta compiuta da di non procedere all'assorbimento sino Parte_1
al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1.2.2018”.
pagina 18 di 20 Anche il secondo motivo di appello, deve, quindi, essere respinto come pure il terzo motivo - intestato:” Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS
(Accordo del 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.” – va respinto.
Questo Collegio condivide le motivazioni già assunte con la Sentenza n. 263 del 2023 di questa Corte territoriale sulla medesima doglianza secondo cui l' Elemento Retributivo
Separato (ERS), infatti:” a differenza del superminimo individuale, non incide sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per Contr effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti” (così Appello Milano n.
263 del 2023).
In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia, della serialità della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta e del numero delle parti - sono liquidate, in favore di parte appellata, in euro 2.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_4
2770 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante ( al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 2.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AN TR RI RI MO
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