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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6174/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12/10/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Emanuela COLOMBO, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Anna Maria BRUNO, come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 23 settembre 2025. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad Arienzo (CE) l'1 settembre 2009. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione è nato , minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione al coniuge, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile.
All'udienza dell'8 febbraio 2024, le parti, comparse personalmente, sono state sentite dal Giudice relatore sui fatti di causa e con ordinanza riservata sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e assunti gli ulteriori provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.p., incaricando i servizi sociali avviare un'indagine sul nucleo familiare.
Il giudizio è dunque proseguito per l'espletamento dell'indagine delegata.
Con decreto presidenziale n. 30/2025, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice in sostituzione della precedente titolare dott.ssa Maria Carla Daga.
Disposta la convocazione personale delle parti all'udienza del 23 settembre 2025, il Giudice relatore ha esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione e le parti, comparse personalmente, sono addivenute ad un accordo in ordine a tutte le questioni controverse.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusionali, espressamente rinunciati.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 23 giugno 2022, omologato con decreto del 30 giugno 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano rispondenti al best interest del minore, tenuto conto delle risultanze acquisite nell'ambito dell'indagine delegata ai servizi sociali.
Si osserva, infatti, che gli operatori sociali, considerato l'atteggiamento non collaborativo assunto dal padre, il suo mancato supporto genitoriale e la perdurante incomunicabilità tra i coniugi, che ha portato ad un coinvolgimento del figlio nelle conflittualità familiari, hanno ritenuto rispondente ai bisogni del minore l'affidamento esclusivo alla madre, mantenendone il collocamento presso quest'ultima e lasciando a la facoltà di decidere se e in che misura mantenere i contatti con il Per_1 genitore (v. Relazione SS dep. 03/09/2025).
Il collegio ritiene che anche i provvedimenti di contenuto economico siano idonei a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che gli ulteriori accordi raggiunti rispondano agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Parte_1 CP_1
Arienzo l'1 settembre 2009; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Arienzo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n. 26, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , con delega alla stessa di Per_1
assumere le decisioni più importanti per i figli in tema di educazione, istruzione e salute, con diritto di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nell'interesse esclusivo del figlio. Resta inteso che le decisioni di massima importanza vertenti in tema di salute (es. interventi chirurgici invasivi) e residenza abituale della prole dovranno essere previamente concordate tra i genitori, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
dispone il collocamento del minore presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che le visite tra padre e figlio si svolgano liberamente, in base agli accordi assunti direttamente tra loro, eventualmente con l'ausilio del servizio sociale ove il figlio lo richieda;
incarica i servizi sociali, in collaborazione con gli altri servizi specialistici coinvolti, di proseguire per due anni tutti gli incarichi conferiti e, in particolare, il percorso psicologico per il minore, il monitoraggio delle condizioni del nucleo familiare e di benessere psicofisico di , attivando Per_1 ogni percorso reputato utile, compresa anche l'educativa domiciliare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, l'assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 12 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Dispone pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1
€ 100,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno 12 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT a partire dalla comunicazione dal mese di febbraio 2024; spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12/10/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Emanuela COLOMBO, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Anna Maria BRUNO, come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 23 settembre 2025. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad Arienzo (CE) l'1 settembre 2009. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione è nato , minorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio contratto con la moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione al coniuge, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile.
All'udienza dell'8 febbraio 2024, le parti, comparse personalmente, sono state sentite dal Giudice relatore sui fatti di causa e con ordinanza riservata sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e assunti gli ulteriori provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.p., incaricando i servizi sociali avviare un'indagine sul nucleo familiare.
Il giudizio è dunque proseguito per l'espletamento dell'indagine delegata.
Con decreto presidenziale n. 30/2025, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice in sostituzione della precedente titolare dott.ssa Maria Carla Daga.
Disposta la convocazione personale delle parti all'udienza del 23 settembre 2025, il Giudice relatore ha esperito con esito positivo il tentativo di conciliazione e le parti, comparse personalmente, sono addivenute ad un accordo in ordine a tutte le questioni controverse.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusionali, espressamente rinunciati.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 23 giugno 2022, omologato con decreto del 30 giugno 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano rispondenti al best interest del minore, tenuto conto delle risultanze acquisite nell'ambito dell'indagine delegata ai servizi sociali.
Si osserva, infatti, che gli operatori sociali, considerato l'atteggiamento non collaborativo assunto dal padre, il suo mancato supporto genitoriale e la perdurante incomunicabilità tra i coniugi, che ha portato ad un coinvolgimento del figlio nelle conflittualità familiari, hanno ritenuto rispondente ai bisogni del minore l'affidamento esclusivo alla madre, mantenendone il collocamento presso quest'ultima e lasciando a la facoltà di decidere se e in che misura mantenere i contatti con il Per_1 genitore (v. Relazione SS dep. 03/09/2025).
Il collegio ritiene che anche i provvedimenti di contenuto economico siano idonei a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che gli ulteriori accordi raggiunti rispondano agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Parte_1 CP_1
Arienzo l'1 settembre 2009; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Arienzo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n. 26, parte II, Serie A;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , con delega alla stessa di Per_1
assumere le decisioni più importanti per i figli in tema di educazione, istruzione e salute, con diritto di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nell'interesse esclusivo del figlio. Resta inteso che le decisioni di massima importanza vertenti in tema di salute (es. interventi chirurgici invasivi) e residenza abituale della prole dovranno essere previamente concordate tra i genitori, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
dispone il collocamento del minore presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che le visite tra padre e figlio si svolgano liberamente, in base agli accordi assunti direttamente tra loro, eventualmente con l'ausilio del servizio sociale ove il figlio lo richieda;
incarica i servizi sociali, in collaborazione con gli altri servizi specialistici coinvolti, di proseguire per due anni tutti gli incarichi conferiti e, in particolare, il percorso psicologico per il minore, il monitoraggio delle condizioni del nucleo familiare e di benessere psicofisico di , attivando Per_1 ogni percorso reputato utile, compresa anche l'educativa domiciliare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, l'assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 12 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
dispone la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Dispone pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1
€ 100,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno 12 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT a partire dalla comunicazione dal mese di febbraio 2024; spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo