Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 292
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il credito azionato deve ritenersi prescritto considerato che l'avviso di accertamento per IMU 2013 è stato notificato in data 20 novembre 2018 e la cartella impugnata il 27 giugno 2025, senza che siano intervenuti atti interruttivi. Le conclusioni rimangono invariate anche tenendo conto della sospensione della prescrizione per complessivi 85 giorni, disposta dal combinato disposto degli artt. 67, ultimo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12, commi 1 e 3, del D. Lg. vo 24 settembre 2015, n. 159 e del conseguente prolungamento del termine complessivo della predetta causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il credito azionato deve ritenersi prescritto considerato che l'avviso di accertamento per IMU 2013 è stato notificato in data 20 novembre 2018 e la cartella impugnata il 27 giugno 2025, senza che siano intervenuti atti interruttivi. Le conclusioni rimangono invariate anche tenendo conto della sospensione della prescrizione per complessivi 85 giorni, disposta dal combinato disposto degli artt. 67, ultimo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12, commi 1 e 3, del D. Lg. vo 24 settembre 2015, n. 159 e del conseguente prolungamento del termine complessivo della predetta causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il credito azionato deve ritenersi prescritto considerato che l'avviso di accertamento per IMU 2013 è stato notificato in data 20 novembre 2018 e la cartella impugnata il 27 giugno 2025, senza che siano intervenuti atti interruttivi. Le conclusioni rimangono invariate anche tenendo conto della sospensione della prescrizione per complessivi 85 giorni, disposta dal combinato disposto degli artt. 67, ultimo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12, commi 1 e 3, del D. Lg. vo 24 settembre 2015, n. 159 e del conseguente prolungamento del termine complessivo della predetta causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 292
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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