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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3606/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Terrasini - Piazza Falcone E Borsellino 1 90049 Terrasini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021006614954501 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_3 - CF.Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terrasini - Piazza Falcone E Borsellino 1 90049 Terrasini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021006614954502 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terrasini - Piazza Falcone E Borsellino 1 90049 Terrasini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021006614954503 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3176/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle memorie illustrative ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2, tutti anche nella qualità di eredi di Nominativo_1 hanno impugnato le cartelle di pagamento nn. 2962021006614954/501- 502 e 503 dell'importo complessivo di euro 2.028,80 e notificate il 27 giugno 2025, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ed il Comune di Terrasini (ente impositore).
Premettendo che con le cartelle di pagamento impugnate veniva contestato l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2013 relativa ad un immobile in Terrasini identificato catastalmente come unità immobiliare categoria F/2 (fabbricato collabente),i ricorrenti hanno eccepito:
1)l'insussistenza del presupposto impositivo, richiamando, tra l'altro, giurisprudenza di legittimità (Cass. ord.
n. 19414/2024) secondo cui “il fabbricato inagibile o collabente, ancorchè privo di rendita catastale, non può essere assoggettato all'imposta considerando quale base imponibile il valore dell'area di sedime qualificata come edificabile, in quanto tale operazione comporterebbe l'introduzione, in via interpretativa, di un nuovo ed ulteriore presupposto impositivo non previsto dalla legge…”;
2)l'intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito azionato.
Con controdeduzioni depositate il 6 novembre 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini deducendo la definitività della pretesa tributaria, a tal fine documentando l'avvenuta notifica a Nominativo_1 in data 20 novembre 2018 a mezzo del servizio postale, dell'avviso di accertamento IMU n. 20130001199 relativo all'annualità 2013, non impugnato. Nel merito, il Comune resistente ha sostenuto la sussistenza del presupposto impositivo, in quanto la variazione catastale che ha attribuito all'immobile la categoria F/2 (unità collabente) era stata formalizzata solo in data 16 aprile 2014, come da allegata visura.
Infine, il Comune ha evidenziato la propria estraneità ad eventuali vizi propri della cartella di pagamento, atto la cui gestione, emissione e notifica riguarda l'Agente della Riscossione.
I ricorrenti hanno insistito in ricorso con memoria illustrativa.
L'ADER non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il Comune di Terrasini ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico delle cartelle di pagamento impugnate e che tale documentazione non è stata contestata dai ricorrenti, i quali hanno invece evidenziato, con memoria depositata in data 4 dicembre 2025, “l'infondatezza dell'eccezione di definitività dell'avviso di accertamento IMU 2013 formulata dal Comune resistente” e ciò in quanto la proposta “questione della tassabilità dei fabbricati collabenti non attiene a vizi dell'atto di accertamento, ma alla sussistenza stessa del presupposto impositivo”.
Tali argomentazioni sono infondate giacchè nell'ordinamento tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021, Rv. 663045-01).
Tuttavia, deve rilevarsi che con riguardo ai tributi locali, in assenza di una previsione normativa sulla sua durata, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010, ha ricondotto tali tributi nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. (ex plurimis Cass. n.
13683 del 2020), di tal che tali tributi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui sono dovuti o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, con il solo limite del caso in cui il credito erariale sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017).
Pertanto, il credito azionato deve ritenersi prescritto considerato che l'avviso di accertamento per IMU 2013
è stato notificato in data 20 novembre 2018 e la cartella impugnata il 27 giugno 2025, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
Tali conclusioni rimangono invariate anche tenendo conto della sospensione della prescrizione per complessivi 85 giorni, disposta dal combinato disposto degli artt. 67, ultimo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12, commi 1 e 3, del D. Lg. vo 24 settembre 2015, n. 159 e del conseguente prolungamento del termine complessivo della predetta causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.
Sotto tale profilo il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo Comune di Terrasini, atteso che l'estinzione della pretesa impositiva non è in alcun modo ricollegabile all'operato dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna il Comune di Terrasini alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 923,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3606/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Terrasini - Piazza Falcone E Borsellino 1 90049 Terrasini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021006614954501 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_3 - CF.Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terrasini - Piazza Falcone E Borsellino 1 90049 Terrasini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021006614954502 IMU 2013
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terrasini - Piazza Falcone E Borsellino 1 90049 Terrasini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962021006614954503 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3176/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle memorie illustrative ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2, tutti anche nella qualità di eredi di Nominativo_1 hanno impugnato le cartelle di pagamento nn. 2962021006614954/501- 502 e 503 dell'importo complessivo di euro 2.028,80 e notificate il 27 giugno 2025, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ed il Comune di Terrasini (ente impositore).
Premettendo che con le cartelle di pagamento impugnate veniva contestato l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2013 relativa ad un immobile in Terrasini identificato catastalmente come unità immobiliare categoria F/2 (fabbricato collabente),i ricorrenti hanno eccepito:
1)l'insussistenza del presupposto impositivo, richiamando, tra l'altro, giurisprudenza di legittimità (Cass. ord.
n. 19414/2024) secondo cui “il fabbricato inagibile o collabente, ancorchè privo di rendita catastale, non può essere assoggettato all'imposta considerando quale base imponibile il valore dell'area di sedime qualificata come edificabile, in quanto tale operazione comporterebbe l'introduzione, in via interpretativa, di un nuovo ed ulteriore presupposto impositivo non previsto dalla legge…”;
2)l'intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito azionato.
Con controdeduzioni depositate il 6 novembre 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini deducendo la definitività della pretesa tributaria, a tal fine documentando l'avvenuta notifica a Nominativo_1 in data 20 novembre 2018 a mezzo del servizio postale, dell'avviso di accertamento IMU n. 20130001199 relativo all'annualità 2013, non impugnato. Nel merito, il Comune resistente ha sostenuto la sussistenza del presupposto impositivo, in quanto la variazione catastale che ha attribuito all'immobile la categoria F/2 (unità collabente) era stata formalizzata solo in data 16 aprile 2014, come da allegata visura.
Infine, il Comune ha evidenziato la propria estraneità ad eventuali vizi propri della cartella di pagamento, atto la cui gestione, emissione e notifica riguarda l'Agente della Riscossione.
I ricorrenti hanno insistito in ricorso con memoria illustrativa.
L'ADER non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il Comune di Terrasini ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico delle cartelle di pagamento impugnate e che tale documentazione non è stata contestata dai ricorrenti, i quali hanno invece evidenziato, con memoria depositata in data 4 dicembre 2025, “l'infondatezza dell'eccezione di definitività dell'avviso di accertamento IMU 2013 formulata dal Comune resistente” e ciò in quanto la proposta “questione della tassabilità dei fabbricati collabenti non attiene a vizi dell'atto di accertamento, ma alla sussistenza stessa del presupposto impositivo”.
Tali argomentazioni sono infondate giacchè nell'ordinamento tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021, Rv. 663045-01).
Tuttavia, deve rilevarsi che con riguardo ai tributi locali, in assenza di una previsione normativa sulla sua durata, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010, ha ricondotto tali tributi nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. (ex plurimis Cass. n.
13683 del 2020), di tal che tali tributi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui sono dovuti o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, con il solo limite del caso in cui il credito erariale sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017).
Pertanto, il credito azionato deve ritenersi prescritto considerato che l'avviso di accertamento per IMU 2013
è stato notificato in data 20 novembre 2018 e la cartella impugnata il 27 giugno 2025, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
Tali conclusioni rimangono invariate anche tenendo conto della sospensione della prescrizione per complessivi 85 giorni, disposta dal combinato disposto degli artt. 67, ultimo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e 12, commi 1 e 3, del D. Lg. vo 24 settembre 2015, n. 159 e del conseguente prolungamento del termine complessivo della predetta causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.
Sotto tale profilo il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo Comune di Terrasini, atteso che l'estinzione della pretesa impositiva non è in alcun modo ricollegabile all'operato dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna il Comune di Terrasini alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 923,00, oltre accessori di legge.