Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 234/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 234/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.11.1986 e residente in [...], int.1, e Pt_2
C.F. ), nato in [...] il [...] e residente
[...] C.F._2 in Avezzano (AQ), alla Via Nuova n. 7, int.1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Mariangela Amiconi (C.F. ), presso il cui Studio Legale in C.F._3
Magliano de' Marsi (AQ), alla Via Cicolana n. 21, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 25.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1
I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto.
L'abitazione familiare sita in Avezzano, alla Via Nuova n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, resterà nella esclusiva disponibilità del marito, con tutti i mobili e gli arredi.
La moglie trasferirà, unitamente alla figlia minore , la propria residenza Per_1 nell'abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima, sita in Magliano de' Marsi, alla Via San
Pietro snc entro l'8 giugno 2025.
2. Sull'affido condiviso, sulla cura e sull'educazione della figlia.
I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e riconoscono il diritto di quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato Persona_2
e continuativo con ciascuno di essi.
La SI ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro Parte_1 Pt_2 in modo costruttivo nell'interesse della figlia, tracciando, in armonia, una comune linea educativa della bambina.
La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Magliano de' Marsi, alla Via San Pietro snc.
Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che la bambina stia con il padre per tre pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con possibilità di pernottamento;
inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia dalle ore 17:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandola a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendola a casa dalla madre entro le ore 10:00; si precisa che nelle due settimane al mese in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, infrasettimanalmente la piccola resterà con il sig. solo il martedì (o in altro giorno da concordarsi di volta Per_1 Pt_2
in volta tra i genitori) dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con possibilità di pernottamento presso il padre.
I coniugi concordano sulla necessità che la figlia trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile,
1 Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31
Dicembre.
In particolare, durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé la piccola per una Per_1
settimana, comprendente ad anni alterni il giorno 25 dicembre (e quindi dal 23 al 29 dicembre) oppure il giorno 1 gennaio (e quindi dal 30 dicembre al 5 gennaio).
2 Il sig. trascorrerà, altresì, con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Pt_2
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, il sig. resterà con per tre settimane, anche non Pt_2 Per_1
consecutive, e potrà portarla con sé in vacanza, previo accordo con la SI entro Parte_1
il 31 maggio di ogni anno. Parimenti la SI terrà con sé la figlia per tre settimane Parte_1 durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. sarà in sua Pt_2 Per_1 compagnia (anche nell'ipotesi in cui coincidano con un turno di cura della madre) dalle ore
11.00 alle ore 21.00, se festivi, ovvero dalle ore 17.00 alle ore 21.00, qualora tali ricorrenze ricadano in giorni infrasettimanali. Allo stesso modo, la figlia trascorrerà con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della SI (anche nell'ipotesi in cui Parte_1
tali giorni coincidano con un turno di cura del padre) dalle ore 11.00 alle ore 21.00, se le ricorrenze ricadono in giorni festivi, ovvero dalle ore 17.00 alle ore 21.00, se coincidenti con giorni infrasettimanali.
festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, che ne concorderanno di Per_1
volta in volta le modalità.
3. Sul mantenimento della minore.
Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla SI , entro Pt_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 150,00, escluso l'importo dell'assegno unico percepito ammontante attualmente ad euro 187,00 e versato in un conto comune ad entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di saranno a carico Per_1
di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
4. Sui rapporti economici, patrimoniali e finanziari tra i coniugi.
Con il presente atto, la SI si impegna a cedere, entro il 31.3.2026 al signor Parte_1
i propri diritti di proprietà, pari al 50% pro indiviso, sul seguente immobile sito in Pt_2
Avezzano, Via Nuova, e precisamente: appartamento per civile abitazione con ingresso dal civico n. 7, al piano primo della scala A, distinto con il numero interno uno, con annessa centrale idrica al piano seminterrato, della consistenza catastale di cinque vani, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Avezzano al foglio 32, particella 1641, sub 26, cat. A/2, cl. 4, vani 5; il signor si obbliga a predisporre, entro il 31.12.2025, quanto necessario onde Pt_2
stipulare un mutuo ex novo previa estinzione del primo contratto di mutuo - di cui sono
3 cointestatari entrambi i coniugi, concesso per l'acquisto della descritta abitazione e relative pertinenze con atto a rogito del Notaio , rep. n. 42848/16912, con durata di Persona_3
anni 20, per la sorte capitale di Euro 85.000,00 - quale esclusivo contraente, con totale liberazione della SI da ogni obbligo e vincolo reale e/o personale;
Parte_1 contestualmente al trasferimento dell'indicato immobile, il signor si obbliga a versare Pt_2 alla SI la complessiva somma di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) in un'unica Parte_1
soluzione;
I signori e si danno atto che ciascuno di essi provvederà autonomamente Parte_1 Pt_2
al proprio mantenimento e con la sottoscrizione del presente atto e nei termini suddetti, in particolare con l'adempimento delle clausole di cui al presente punto 4, i ricorrenti dichiarano di aver definito tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico, patrimoniale e finanziario, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto anche in favore della figlia minore per esclusive ragioni di turismo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 25.03.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Parte_1 Parte_2
sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile in data 4.10.2015 in Avezzano e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune Anno 2015, Atto N. 54, Parte I, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione nasceva in Roma il 14.11.2019 ad oggi Persona_2 minorenne.
All'udienza del 28 maggio 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo ed al preverbale depositato in data 14.05.2025 nel quale le stesse hanno dichiarato che l'assegno unico da loro percepito ammonta ad
Euro 187,00 mensili e viene versato dall'INPS direttamente su un conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
4 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti ed all'interesse della figlia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2 ome sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale:
“I coniugi concordano sul fatto di vivere separati l'uno dall'altra, nel reciproco rispetto.
L'abitazione familiare sita in Avezzano, alla Via Nuova n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi per il 50% ciascuno pro indiviso, resterà nella esclusiva disponibilità del marito, con tutti i mobili e gli arredi.
La moglie trasferirà, unitamente alla figlia minore , la propria residenza nell'abitazione Per_1 di esclusiva proprietà di quest'ultima, sita in Magliano de' Marsi, alla Via San Pietro snc entro l'8 giugno 2025.”
-all'affido e al collocamento della figlia:
“I coniugi concordano sull'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore e riconoscono il diritto di quest'ultima di mantenere un rapporto equilibrato Persona_2
e continuativo con ciascuno di essi.
La SI ed il sig. si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro in Parte_1 Pt_2 modo costruttivo nell'interesse della figlia, tracciando, in armonia, una comune linea educativa della bambina.
5 La figlia avrà stabile permanenza e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Magliano de' Marsi, alla Via San Pietro snc. “
-al diritto di visita paterno:
“Salvo diverso accordo tra le parti, i genitori convengono che la bambina stia con il padre per tre pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (o in altri giorni da concordarsi all'inizio di ogni settimana tra i genitori) dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con possibilità di pernottamento;
inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia dalle ore 17:00 del venerdì fino al lunedì mattina, accompagnandola a scuola oppure, nel periodo estivo o festivo, riconducendola a casa dalla madre entro le ore 10:00; si precisa che nelle due settimane al mese in cui la minore trascorrerà il fine settimana con il padre, infrasettimanalmente la piccola resterà con il sig. solo il martedì (o in altro giorno da concordarsi di volta in Per_1 Pt_2 volta tra i genitori) dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con possibilità di pernottamento presso il padre. I coniugi concordano sulla necessità che la figlia trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, durante le festività Natalizie, il padre terrà con sé la piccola per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno Per_1
25 dicembre (e quindi dal 23 al 29 dicembre) oppure il giorno 1 gennaio (e quindi dal 30 dicembre al 5 gennaio).
Il sig. trascorrerà, altresì, con la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Pt_2
Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, il sig. resterà con per tre Pt_2 Per_1 settimane, anche non consecutive, e potrà portarla con sé in vacanza, previo accordo con la SI entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti la SI terrà con sé Parte_1 Parte_1 la figlia per tre settimane durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno. Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. sarà in Pt_2 Per_1 sua compagnia (anche nell'ipotesi in cui coincidano con un turno di cura della madre) dalle ore
11.00 alle ore 21.00, se festivi, ovvero dalle ore 17.00 alle ore 21.00, qualora tali ricorrenze ricadano in giorni infrasettimanali. Allo stesso modo, la figlia trascorrerà con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della SI (anche nell'ipotesi in cui tali Parte_1 giorni coincidano con un turno di cura del padre) dalle ore 11.00 alle ore 21.00, se le ricorrenze ricadono in giorni festivi, ovvero dalle ore 17.00 alle ore 21.00, se coincidenti con giorni
6 infrasettimanali. festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, che ne Per_1 concorderanno di volta in volta le modalità. “
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla SI , entro Pt_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 150,00, escluso l'importo dell'assegno unico percepito ammontante attualmente ad euro 187,00 e versato in un conto corrente comune ad entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di saranno Per_1
a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate, salvo particolari urgenze.
Il contributo di mantenimento è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano, (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto come segue: Anno 2015, Atto N. 54, Parte I;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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