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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1707/2016 R.G. avente ad oggetto: petizione di eredità – domanda riconvenzionale di usucapione
PROMOSSA DA
, nato il [...] ad [...] C.F. Parte_1
, nata il [...] ad [...] C.F._1 Parte_2
(PZ) C.F. , , nato il C.F._2 Parte_3
22.3.1940 ad Episcopia (PZ) C.F. , C.F._3 Pt_1
, nato il [...] ad [...] C.F.
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo C.F._4
Viceconte ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F.: , nella qualità di Controparte_1 CodiceFiscale_5 erede di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Persona_1
Cirigliano ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'avv. Carmencita Magnotta ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
Pag. 1 residente in [...]
Palombaro n.31, residente in [...]sul Sinni Controparte_4
alla Via Farneta n.32, residente in [...]sul Controparte_5
Sinni alla Via L. Ciminelli n.2/C, residente in Controparte_6
Vigevano alla Via dei Mulini n.21, residente in Controparte_7
Francavilla sul Sinni alla Via Farneta n. 32, Controparte_8
residente in [...]alla C/da Pietrapica n.127, Controparte_9
residente in [...]
convenuti contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Per_1
gli attori evidenziavano di essere comproprietari, in virtù di varie
[...]
successioni ex lege ricevute e trasmesse dai loro danti causa, di beni, tutti siti in San VE LU, e precisamente:
1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part.lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part.lla 59; 6)
Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part.lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part. lla 212.
Sottolineavano che originariamente gli immobili indicati appartenevano a nata il [...] a [...] e Persona_2
deceduta in data 03.02.1946, coniugata con e che la Parte_1
stessa alla sua morte lasciava suoi eredi legittimi i propri figli, tutti nati a
S. VE LU: , nato il [...], CP_10 CP_11
Pt_4 nata l'[...], nata il [...], Pt_3 Controparte_12
, nato il [...], e , nata il Parte_3 Controparte_13
21.09.1922.
Specificavano, ancora, che: alla morte di (non coniugato Parte_3
e senza figli), avvenuta l'08.11.68, subentravano come eredi ex lege i propri germani;
in data 31.08.1971 decedeva , lasciando, CP_10
a sua volta, eredi legittimi i propri figli , Parte_1 Pt_2 Pt_3
ed , odierni attori;
alla morte di
[...] Pt_1 Controparte_12
(non coniugata e senza figli), avvenuta il 27.07.1977, subentravano come eredi ex lege le sue sorelle e nonché gli odierni attori, CP_11 CP_13
quali figli del fratello premorto;
alla morte di CP_10 CP_13
(coniugata con e senza figli), avvenuta in data Persona_1
29.09.2014, subentravano come eredi ex lege il coniuge PE (per una quota pari a 2/3) e gli odierni attori, quali figli del fratello premorto,
, unitamente all'altra sorella (per una quota pari a 1/3). CP_10 CP_11
Sottolineavano, infine, che i germani , e Parte_3 CP_12
, al momento del loro decesso non hanno lasciato disposizioni CP_10
testamentarie riguardo ai beni immobili e mobili di loro proprietà, per cui le loro eredità si sono sempre devolute ex lege in favore dei loro eredi sopra specificati.
Gli attori evidenziavano, quindi, che in virtù delle richiamate successioni risultano essere comproprietari in ragione della misura di 7/18
(corrispondente, sostanzialmente, ad 1/3 della quota ereditaria del loro padre e ad 1/6 della quota della loro zia dell'intero, degli CP_13
immobili menzionati e di tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze agli stessi inerenti, niente escluso, così come sono divenuti comproprietari in egual misura dei mobili posti all'interno del fabbricato sito in San VE LU al C.so Garibaldi n.12-12/A-12/B e Via
Bruni n.2.
Pag. 3 Evidenziavano, poi, di aver appurato che “il marito della CP_13
aveva provveduto, in maniera arbitraria ed illecita, dapprima a effettuare presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di
Potenza la voltura catastale, in data 29.09.2014, degli immobili per cui
è causa attribuendosi la quota intera del fabbricato e dei terreni, meglio specificati ai nn. 1), 2) e 3) della narrativa (nonostante che detti immobili appartenessero soltanto in quota parte e non per l'intero alla di lui moglie, per cui i detti beni non potevano essere compresi per l'intero nell'asse ereditario della stessa) e la quota pari ad 1/4 dei restanti terreni”.
Specificavano, pertanto, come l'attività di volturazione fosse illegittima in quanto effettuata in assenza di titolo legittimante e chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
"Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda,
- previa dichiarazione di apertura delle successioni di Parte_3
(apertasi l'08.11.1968), di (apertasi il 31.08.1971), di CP_10
(apertasi il 27.07.1977) e di Controparte_12 CP_13
(apertasi il 29.09.2014), dichiarare che gli attori, in virtù
[...]
di dette successioni legittime, dirette e per rappresentazione, sono divenuti eredi dei suddetti soggetti e proprietari della quota pari a 7/18
(corrispondente ad un terzo dell'intero, a fronte dell'eredità del loro genitore, ed a 1/6 della quota ereditaria della loro zia ) sui beni CP_13
immobili appartenuti alle loro danti causa all'epoca delle varie successioni e meglio indicati ai n.1) -9) del capo A)§ della narrativa e, più precisamente, sui seguenti immobili siti in San VE LU : 1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via: Bruni n.2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part. lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
Pag. 4 21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part. lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part. la 59; 6)
Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part. lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part.lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio
9 part.lla 212;
- per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare in favore degli attori gli immobili in questione o, in subordine, a consentire anche a questi
l'esercizio del loro diritto di comproprietà sui detti immobili, consegnando loro le chiavi di accesso al fabbricato adibito a civile abitazione, ai locali ed alle pertinenze e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire l'uso di tutti gli immobili de quibus ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa limitare l'accesso degli attori ai suddetti immobili;
- condannare il convenuto a rendere conto agli attori della gestione passata e futura (cioè, fino al giorno in cui avverrà la consegna), dei beni mobili ed immobili per cui è causa, con conseguente condanna dello stesso a rimborsare agli attori, nella misura della quota loro spettante, i frutti percetti e percipiendi e, comunque, a restituire agli attori tutto quanto indebitamente percepito dal convenuto negli anni in cui ha utilizzato illecitamente i beni in questione;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del suo arbitrario, abusivo ed esclusivo utilizzo dei beni immobili
e mobili in questione nella misura che il Tribunale adito riterrà di determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'obbligazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare, altresì, la nullità del procedura di voltura effettuata, in data 29.09.2014, dal convenuto presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio del Territorio di Potenza degli immobili per cui è causa, nonché la nullità della dichiarazione di successione meglio specificata
Pag. 5 in narrativa, condannando il convenuto alla ricostituzione dell'originaria condizione ed intestazione catastale ed alla rettifica/integrazione della suddetta denuncia e ponendo a suo esclusivo carico ogni relativa spesa;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.".
Si costituiva in giudizio che in via preliminare Persona_1
evidenziava come i beni indicati dagli attori in citazione non appartenessero a ma al marito Persona_2 [...]
e che quest'ultimo ne aveva disposto a mezzo di Controparte_14
testamento olografo del 18 febbraio 1947 che riteneva non essere mai stato impugnato. Specificava, pertanto, che in virtù del testamento nulla spettasse a ed ai suoi successori CP_10
Specificava, inoltre, che i germani e Pt_3 Controparte_12
hanno sempre abitato nella casa di cui al foglio n.22, particella n.75 sub
5, unitamente alla sorella la quale, alla morte di CP_13 [...]
ha continuato ad abitarci da sola fino al 29/4/1979, data del suo CP_12 matrimonio con il convenuto che “dal 29/4/1979 abita nella summenzionata casa, di cui ha preso, da quella data, ovvero dal
29/4/1979, totalmente le redini, facendosi interamente carico della sua ristrutturazione, che ne ha mutato l'originario stato, e provvedendo da solo ad ogni spesa di manutenzione e gestione, sicché, in virtù di possesso "uti dominus" pubblico, pacifico, ininterrotto e continuo per poco meno di quaranta anni ne ha acquistato l'esclusiva proprietà per usucapione”, specificando che stesso discorso andava fatto “per il terreno distinto in catasto al foglio mappale n.21, particelle 61 e 63, che
ha posseduto "uti dominus" e coltivato in maniera Persona_1 esclusiva, pubblica, pacifica, ininterrotta e continuativa dall'anno '79 ad oggi”.
Pag. 6 Alla luce di tanto in via riconvenzionale chiedeva riconoscersi l'intervenuta usucapione e così concludeva:
"Voglia l'On. Tribunale adito, contraris reiectis, così provvedere: in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 1 bis del decreto legislativo 4/3/2010 n.28; nel merito, previo rigetto delle domande tutte avanzate dagli attori nell'atto di citazione per i motivi innanzi esplicitati, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti (non poter il dante causa degli attori pretendere alcunché sui beni relitti da per Controparte_14
avere ricevuto la quota a lui spettante a titolo di legittima, come specificato nel testamento olografo predetto), previa declaratoria di prescrizione ed art. 480 c.c. in relazione alle successioni ereditarie dei
e , dichiarare che il fabbricato CP_15 Controparte_12
sito in VE LU (PZ) al corso Garibaldi nn. 12, 12/A,12/B ed alla via Giuseppe Bruni, 2, adibito a civile abitazione, in catasto censito al foglio mappale n.22, particella n.175 sub 5, costituito da un piano terra ed un primo piano, nonché il terreno ubicato in VE LU, distinto in catasto al foglio mappale n.21, particelle nn. 61 e 63 appartiene in proprietà a il quale lo ha usucapito in virtù di possesso Persona_1
"uti dominus" circa quarantennale pubblico, continuo, pacifico ed ininterrotto;
con vittoria, sempre e comunque, di spese e spettanze di lite".
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., depositate le memorie dalle parti, il processo veniva interrotto per la morte del convenuto.
Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi di Persona_1
Si costituivano in giudizio gli eredi , che insisteva Controparte_1
nelle conclusioni avanzate dal suo dante causa, e che Controparte_2
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato
Pag. 7 all'eredità di in data anteriore alla notifica dell'atto di Persona_1
riassunzione.
Non si costituivano in giudizio , CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6 CP_8
e rispetto ai quali all'udienza del 14
[...] Controparte_9
gennaio 2020 veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo degli interrogatori formali e delle prove testimoniali
All'esisto delle prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare, va confermata la contumacia di CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5
, e come Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 dichiarata all'udienza del 14 gennaio 2020.
Ancora in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di . Invero, lo stesso ha dato prova di aver Controparte_2 rinunciato all'eredità di in data 17 maggio 2019. Persona_1
Preliminarmente, ancora, va affrontata la questione relativa al testamento olografo depositato dal convenuto e dal quale si vorrebbe far derivare l'inesistenza di diritti successori del dante causa degli attori.
Occorre al riguardo sottolineare che il testamento olografo in atti non è valido ed è inopponibile. In particolare, in materia di controversie ereditarie la volontà testamentaria del de cuius è rispettata solo se espressa in conformità alle formalità prescritte dalla legge, assicurando al contempo che i diritti dei coeredi legittimi siano tutelati in assenza di
Pag. 8 un testamento validamente pubblicato. Pertanto, la domanda di apertura della successione basata su un testamento olografo non pubblicato tempestivamente deve essere rigettata dichiarando la sua inefficacia giuridica (ex multis, Trib. Salerno, 07/05/2024, n. 2911).
Rispetto alla domanda avanzata dagli attori, occorre specificare che l'azione di petizione ereditaria disciplinata dall'art. 533 c.c. è volta al recupero dei beni ereditari ed è un'azione che può essere esercitata anche dal semplice chiamato all'eredità che in questi termini accetta l'eredità.
Detta azione si contraddistingue per il fatto di essere un'azione recuperatoria nuova, perché non spettante in precedenza al de cuius, imprescrittibile e con un carico probatorio particolarmente lieve.
Si tratta di azione universale e ciò vale a distinguerla dall'azione di rivendicazione. Essa, infatti, non si appunta sul riconoscimento della titolarità di singoli rapporti giuridici e di singoli beni, per ottenerne la restituzione, ma, sul presupposto del titolo di erede, mira a far entrare nel patrimonio di costui l'intero coacervo di situazioni patrimoniali, e di beni che ne sono oggetto, caduti in successione.
Inoltre, l'attore in petizione può limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (ex multis, Cass., n. 11813/1992).
Infatti, il carico probatorio particolarmente lieve caratterizza l'azione come strumento di tutela privilegiata dell'erede. Questi deve infatti provare il presupposto dell'apertura della successione, ovvero la morte del de cuius, la sua qualità di chiamato all'eredità e non, per forza,
l'intervenuta accettazione e, infine, l'appartenenza dei beni posseduti dal convenuto all'asse ereditario.
Inoltre, qualora l'attore invochi la successione legittima, assolve al proprio onere probatorio allegando il proprio grado di parentela con il de cuius e a tal fine va sottolineato che la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e,
Pag. 9 dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità (ex multis, Cass., n. 210/2021). Nel caso di specie gli attori hanno allegato, sin dall'atto della iscrizione a ruolo della causa, la situazione di famiglia storica di , rilasciata dal Comune di San Controparte_14
VE LU in data 9/11/2016, e quella di , rilasciata CP_10
dal Comune di Episcopia in data 7/11/2016. Inoltre, agli atti di parte attrice risulta depositata dichiarazione sostitutiva della certificazione generica ex art. 46 lettera a – D.P.R. 445/2000 nella quale vengono ricostruite le varie successioni a partire dalla morte di Persona_2
vicende successorie, che a parte l'invocata presenza del
[...]
testamento olografo, non vengono contestate dalla parte convenuta.
Gli attori, ancora, risultano comproprietari dei beni rivendicati con l'azione ex art. 533 c.c. e tanto risulta provato dalle visure storiche catastali presenti nella produzione. A tal fine va evidenziato che in considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione,
l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione,
e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo, dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali (ex multis, Cass., 07/04/2025, n.
9153).
Quanto alla invocata prescrizione in merito all'accettazione dell'eredità di (deceduto nell'anno 1968) e Parte_3 Controparte_12
(deceduta nell'anno 1977) va sottolineato che la stessa non può ritenersi maturata, tanto anche in ragione del fatto che le visure storiche catastali sopra richiamate comprovano, a mezzo della intestazione in comproprietà, l'accettazione dell'eredità da parte di e dei CP_10
Pag. 10 suoi aventi causa, né al riguardo viene fornita diversa prova da parte convenuta.
Gli attori, pertanto, risultano comproprietari dei beni caduti in successione. Infatti, i beni elencati in fatto risultavano di proprietà di e alla morte della stessa nell'anno 1946 ne sono Persona_2
diventati comproprietari per 1/5 i figli , CP_10 Controparte_16
, e .
[...] Controparte_12 Parte_3 Controparte_13
Alla morte di (anno 1968), non coniugato e senza figli, Parte_3
sono diventati eredi dello stesso , , CP_10 Controparte_16
e ciascuno per la quota di Controparte_12 Controparte_13
1/4.
Alla morte di (anno 1971) sono diventati eredi dello CP_10
stesso gli odierni attori.
Alla morte di (anno 1977), non coniugata e senza Controparte_12
figli, sono diventati eredi della stessa gli odierni attori per la quota di
, e ciascuno CP_10 Controparte_16 Controparte_13
per la quota di 1/3.
Alla morte di (anno 2014), coniugata con Controparte_13 Per_1
senza figli, sono diventati eredi della stessa il coniuge per 2/3 (di
[...]
1/3) e per la restante quota di 1/3 gli odierni attori per la quota di CP_10
e ciascuno per la quota di 1/6 (di 1/3).
[...] Controparte_16
Alla luce di tanto, gli attori, nella qualità di eredi di , già CP_10
erede di risultano proprietari per 7/18 dei Persona_2
seguenti beni:
1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part.lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part.lla 59; 6)
Pag. 11 Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part.lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part. lla 212.
Occorre, poi, osservare che alcuna usucapione è maturata in favore di parte convenuta. Invero, in tema di usucapione va precisato che il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (ex multis, Cass.,
27/02/2024, n. 5109; Corte d'Appello Roma, Sez. VII, Sentenza,
06/05/2024, n. 3089).
Inoltre, la volontà di possedere “uti dominus” non può desumersi dal fatto che il coerede possessore ha utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri
(ex multis, Cass., 29/11/2022, n. 35067; Trib. Genova, 10/06/2011, n.
2411).
Ancora va sottolineato che la volontà di possedere “uti dominus” non può desumersi dal fatto che il coerede possessore ha provveduto alla coltivazione del fondo. In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus. Occorre che essa sia
Pag. 12 accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata sulla mera tolleranza del proprietario (comproprietario) e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene
(ex multis, Cass., 23/02/2024, n. 4819; C. App. Taranto, 07/02/2024, n.
50).
Tutto questo non senza tenere conto del fatto della mancata prova sia della ristrutturazione, non avendo parte convenuta documentato la presenza di istanze e/o autorizzazioni amministrative né di esborsi afferenti lavori di manutenzione/ristrutturazione, sia dell'effettività della coltivazione del fondo non sono chiaramente evincibili dall'insieme delle prove orali.
Va, pertanto, accolta, la domanda avanzata da parte attrice.
Risultano, quindi, illegittime e vanno dichiarate nulle e inefficaci, stante l'assenza di idoneo titolo legittimante, le volture catastali effettuate presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Potenza –
[...]
in data 29/09/2014 protocollo Controparte_17
n. PZ0115818 relativa al fabbricato adibito a civile abitazione sito in al
C.so Garibaldi n. 12-12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto del Comune di San VE LU (PZ) al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 e protocollo
PZ0115823 relativa ai terreni siti in San VE LU (PZ) al Foglio
21 part lla 61, al Foglio 10 part.lla 59, al Foglio 9 part lla 16, al Foglio
10 part.lla 221, al Foglio 9 part. lla 212, al Foglio 30 part.lla 185, al
Foglio 23 part.lla 98, al Foglio 21 part lla 61.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di nullità della dichiarazione di successione, fermo restando l'assenza di titolo legittimante, occorre sottolineare che la dichiarazione di successione, di cui si chiede la declaratoria di nullità è un atto di rilevanza puramente fiscale. In particolare, è una dichiarazione di scienza che ha la sola funzione di
Pag. 13 portare a conoscenza della Pubblica Amministrazione i dati di fatto necessari per la riscossione dei tributi e che, in quanto tale, deve ritenersi del tutto irrilevante nei rapporti interprivati, non potendo derivare da una dichiarazione fatta dalla parte, effetti a sé stessa favorevoli (ex multis,
Tribunale Benevento, 30/08/2007, n. 1219).
Ad ogni buon conto le eventuali spese per rettifica/integrazione catastale saranno a carico di parte convenuta e, ove anticipate da parte attrice risulteranno ripetibili.
Stante l'accertata comproprietà derivante da successione a mezzo della esercitata azione di petizione ereditaria, parte convenuta sarà tenuta a consentire agli attori l'esercizio di ogni diritto sugli immobili in ragione della comproprietà stessa.
Quanto alle richieste di risarcimento danni avanzata da parte attrice la stessa non può trovare accoglimento. Invero, alcuna prova è stata data in ordine al danno rispetto al quale si invoca il riconoscimento del risarcimento. In particolare, il danno non risulta in re ipsa e non può essere neanche oggetto di valutazione equitativa.
In particolare, due sono i presupposti per la valutazione equitativa: che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno;
che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. Ne deriva che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso (ex multis, Cass., n. 3794/2008; Cass., n. 23304/2007) e soprattutto nel caso in cui, in presenza del danno dimostrato, vi sia l'impossibilità estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (ex multis,
Cass., n. 41542/2021; Cass., n. 10271/2002; Cass., n. 5827/2002).
La domanda di rendiconto, poi, va ritenuta inammissibile occorrendo per essa un autonomo giudizio a cognizione ordinaria finalizzato
Pag. 14 all'accertamento dell'obbligo di rendere il conto soprattutto in assenza di prova, seppur minima e sommaria, del percepimento di frutti e/o altri emolumenti riferibili ai beni per cui è causa.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese di lite avanzata da parte di in virtù della carenza di legittimazione passiva Controparte_2 derivante dalla rinuncia all'eredità, occorre sottolineare che effettivamente l'evocazione in giudizio è successiva alla rinuncia avvenuta in data 17 maggio 2019 presso il Tribunale di Lagonegro
Ufficio Volontaria Giurisdizione R.G. 264/2019 nr. 2816/2019
Cronologico nr. 328/2019 Repertorio. Orbene, l'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità (ex multis, Cass., n. 3346/2014). Ne consegue che parte attrice aveva, quindi, l'onere di effettuare il dovuto riscontro e produrre eventuale certificazione di mancato inserimento della rinuncia del convenuto nel registro delle successioni o, quanto meno, che l'inserimento, ai fini di pubblicità notizia per i terzi, fosse avvenuto in data successiva alla notifica dell'atto introduttivo.
Detta prova non è stata fornita, pertanto, le conseguenze in ordine alla carenza di legittimazione passiva non possono che ritenersi imputabili a parte attrice quanto alle spese di lite.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sussistono idonee ragioni per liquidare le spese di lite nella misura del 50%, secondo il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta.
Invece, le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e
[...]
e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il CP_1 valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Pag. 15 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1707/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
. in via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva di
; Controparte_2
- accerta e dichiara, in virtù dell'apertura delle successioni di Pt_3
in data 08.11.1968, di in data 31.08.1971, di
[...] CP_10
in data 27.07.1977 e di Controparte_12 Controparte_13
in data 29.09.2014, in capo agli attori ,
[...] Parte_1
, e la qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_1 di , già erede di e, per l'effetto, CP_10 Persona_2
che gli stessi risultano proprietari per 7/18 dei seguenti beni:
1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part.lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part.lla 59; 6)
Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part.lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part. lla 212;
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inefficacia del testamento olografo di datato 18 febbraio Controparte_14
1947;
- rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale da e fatta propria dall'erede Persona_1
costituito ; Controparte_1
- rigetta ogni altra domanda, anche risarcitoria, di parte attrice in quanto non provata;
Pag. 16 - dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inammissibilità della domanda di rendiconto avanzata da parte attrice;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto a Controparte_1 consentire agli attori l'esercizio secondo legge di ogni diritto sugli immobili sopra indicati in ragione della comproprietà degli stessi;
- condanna il convenuto a provvedere alla rettifica/integrazione catastale in relazione agli immobili sopra descritti, dichiarando al contempo che le spese per le suddette attività saranno a carico di parte convenuta e ove anticipate da parte attrice risulteranno ripetibili;
- condanna il convenuto al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese di lite che si liquidano in €.518,00 per esborsi ed in
€.7.616,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle Controparte_2 spese di lite che, già dimidiate, si liquidano in €.1.453,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro 23 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1707/2016 R.G. avente ad oggetto: petizione di eredità – domanda riconvenzionale di usucapione
PROMOSSA DA
, nato il [...] ad [...] C.F. Parte_1
, nata il [...] ad [...] C.F._1 Parte_2
(PZ) C.F. , , nato il C.F._2 Parte_3
22.3.1940 ad Episcopia (PZ) C.F. , C.F._3 Pt_1
, nato il [...] ad [...] C.F.
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo C.F._4
Viceconte ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F.: , nella qualità di Controparte_1 CodiceFiscale_5 erede di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Persona_1
Cirigliano ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'avv. Carmencita Magnotta ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
Pag. 1 residente in [...]
Palombaro n.31, residente in [...]sul Sinni Controparte_4
alla Via Farneta n.32, residente in [...]sul Controparte_5
Sinni alla Via L. Ciminelli n.2/C, residente in Controparte_6
Vigevano alla Via dei Mulini n.21, residente in Controparte_7
Francavilla sul Sinni alla Via Farneta n. 32, Controparte_8
residente in [...]alla C/da Pietrapica n.127, Controparte_9
residente in [...]
convenuti contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Per_1
gli attori evidenziavano di essere comproprietari, in virtù di varie
[...]
successioni ex lege ricevute e trasmesse dai loro danti causa, di beni, tutti siti in San VE LU, e precisamente:
1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part.lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part.lla 59; 6)
Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part.lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part. lla 212.
Sottolineavano che originariamente gli immobili indicati appartenevano a nata il [...] a [...] e Persona_2
deceduta in data 03.02.1946, coniugata con e che la Parte_1
stessa alla sua morte lasciava suoi eredi legittimi i propri figli, tutti nati a
S. VE LU: , nato il [...], CP_10 CP_11
Pt_4 nata l'[...], nata il [...], Pt_3 Controparte_12
, nato il [...], e , nata il Parte_3 Controparte_13
21.09.1922.
Specificavano, ancora, che: alla morte di (non coniugato Parte_3
e senza figli), avvenuta l'08.11.68, subentravano come eredi ex lege i propri germani;
in data 31.08.1971 decedeva , lasciando, CP_10
a sua volta, eredi legittimi i propri figli , Parte_1 Pt_2 Pt_3
ed , odierni attori;
alla morte di
[...] Pt_1 Controparte_12
(non coniugata e senza figli), avvenuta il 27.07.1977, subentravano come eredi ex lege le sue sorelle e nonché gli odierni attori, CP_11 CP_13
quali figli del fratello premorto;
alla morte di CP_10 CP_13
(coniugata con e senza figli), avvenuta in data Persona_1
29.09.2014, subentravano come eredi ex lege il coniuge PE (per una quota pari a 2/3) e gli odierni attori, quali figli del fratello premorto,
, unitamente all'altra sorella (per una quota pari a 1/3). CP_10 CP_11
Sottolineavano, infine, che i germani , e Parte_3 CP_12
, al momento del loro decesso non hanno lasciato disposizioni CP_10
testamentarie riguardo ai beni immobili e mobili di loro proprietà, per cui le loro eredità si sono sempre devolute ex lege in favore dei loro eredi sopra specificati.
Gli attori evidenziavano, quindi, che in virtù delle richiamate successioni risultano essere comproprietari in ragione della misura di 7/18
(corrispondente, sostanzialmente, ad 1/3 della quota ereditaria del loro padre e ad 1/6 della quota della loro zia dell'intero, degli CP_13
immobili menzionati e di tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze agli stessi inerenti, niente escluso, così come sono divenuti comproprietari in egual misura dei mobili posti all'interno del fabbricato sito in San VE LU al C.so Garibaldi n.12-12/A-12/B e Via
Bruni n.2.
Pag. 3 Evidenziavano, poi, di aver appurato che “il marito della CP_13
aveva provveduto, in maniera arbitraria ed illecita, dapprima a effettuare presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di
Potenza la voltura catastale, in data 29.09.2014, degli immobili per cui
è causa attribuendosi la quota intera del fabbricato e dei terreni, meglio specificati ai nn. 1), 2) e 3) della narrativa (nonostante che detti immobili appartenessero soltanto in quota parte e non per l'intero alla di lui moglie, per cui i detti beni non potevano essere compresi per l'intero nell'asse ereditario della stessa) e la quota pari ad 1/4 dei restanti terreni”.
Specificavano, pertanto, come l'attività di volturazione fosse illegittima in quanto effettuata in assenza di titolo legittimante e chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
"Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda,
- previa dichiarazione di apertura delle successioni di Parte_3
(apertasi l'08.11.1968), di (apertasi il 31.08.1971), di CP_10
(apertasi il 27.07.1977) e di Controparte_12 CP_13
(apertasi il 29.09.2014), dichiarare che gli attori, in virtù
[...]
di dette successioni legittime, dirette e per rappresentazione, sono divenuti eredi dei suddetti soggetti e proprietari della quota pari a 7/18
(corrispondente ad un terzo dell'intero, a fronte dell'eredità del loro genitore, ed a 1/6 della quota ereditaria della loro zia ) sui beni CP_13
immobili appartenuti alle loro danti causa all'epoca delle varie successioni e meglio indicati ai n.1) -9) del capo A)§ della narrativa e, più precisamente, sui seguenti immobili siti in San VE LU : 1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via: Bruni n.2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part. lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
Pag. 4 21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part. lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part. la 59; 6)
Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part. lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part.lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio
9 part.lla 212;
- per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare in favore degli attori gli immobili in questione o, in subordine, a consentire anche a questi
l'esercizio del loro diritto di comproprietà sui detti immobili, consegnando loro le chiavi di accesso al fabbricato adibito a civile abitazione, ai locali ed alle pertinenze e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire l'uso di tutti gli immobili de quibus ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa limitare l'accesso degli attori ai suddetti immobili;
- condannare il convenuto a rendere conto agli attori della gestione passata e futura (cioè, fino al giorno in cui avverrà la consegna), dei beni mobili ed immobili per cui è causa, con conseguente condanna dello stesso a rimborsare agli attori, nella misura della quota loro spettante, i frutti percetti e percipiendi e, comunque, a restituire agli attori tutto quanto indebitamente percepito dal convenuto negli anni in cui ha utilizzato illecitamente i beni in questione;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del suo arbitrario, abusivo ed esclusivo utilizzo dei beni immobili
e mobili in questione nella misura che il Tribunale adito riterrà di determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'obbligazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare, altresì, la nullità del procedura di voltura effettuata, in data 29.09.2014, dal convenuto presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio del Territorio di Potenza degli immobili per cui è causa, nonché la nullità della dichiarazione di successione meglio specificata
Pag. 5 in narrativa, condannando il convenuto alla ricostituzione dell'originaria condizione ed intestazione catastale ed alla rettifica/integrazione della suddetta denuncia e ponendo a suo esclusivo carico ogni relativa spesa;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.".
Si costituiva in giudizio che in via preliminare Persona_1
evidenziava come i beni indicati dagli attori in citazione non appartenessero a ma al marito Persona_2 [...]
e che quest'ultimo ne aveva disposto a mezzo di Controparte_14
testamento olografo del 18 febbraio 1947 che riteneva non essere mai stato impugnato. Specificava, pertanto, che in virtù del testamento nulla spettasse a ed ai suoi successori CP_10
Specificava, inoltre, che i germani e Pt_3 Controparte_12
hanno sempre abitato nella casa di cui al foglio n.22, particella n.75 sub
5, unitamente alla sorella la quale, alla morte di CP_13 [...]
ha continuato ad abitarci da sola fino al 29/4/1979, data del suo CP_12 matrimonio con il convenuto che “dal 29/4/1979 abita nella summenzionata casa, di cui ha preso, da quella data, ovvero dal
29/4/1979, totalmente le redini, facendosi interamente carico della sua ristrutturazione, che ne ha mutato l'originario stato, e provvedendo da solo ad ogni spesa di manutenzione e gestione, sicché, in virtù di possesso "uti dominus" pubblico, pacifico, ininterrotto e continuo per poco meno di quaranta anni ne ha acquistato l'esclusiva proprietà per usucapione”, specificando che stesso discorso andava fatto “per il terreno distinto in catasto al foglio mappale n.21, particelle 61 e 63, che
ha posseduto "uti dominus" e coltivato in maniera Persona_1 esclusiva, pubblica, pacifica, ininterrotta e continuativa dall'anno '79 ad oggi”.
Pag. 6 Alla luce di tanto in via riconvenzionale chiedeva riconoscersi l'intervenuta usucapione e così concludeva:
"Voglia l'On. Tribunale adito, contraris reiectis, così provvedere: in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 1 bis del decreto legislativo 4/3/2010 n.28; nel merito, previo rigetto delle domande tutte avanzate dagli attori nell'atto di citazione per i motivi innanzi esplicitati, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti (non poter il dante causa degli attori pretendere alcunché sui beni relitti da per Controparte_14
avere ricevuto la quota a lui spettante a titolo di legittima, come specificato nel testamento olografo predetto), previa declaratoria di prescrizione ed art. 480 c.c. in relazione alle successioni ereditarie dei
e , dichiarare che il fabbricato CP_15 Controparte_12
sito in VE LU (PZ) al corso Garibaldi nn. 12, 12/A,12/B ed alla via Giuseppe Bruni, 2, adibito a civile abitazione, in catasto censito al foglio mappale n.22, particella n.175 sub 5, costituito da un piano terra ed un primo piano, nonché il terreno ubicato in VE LU, distinto in catasto al foglio mappale n.21, particelle nn. 61 e 63 appartiene in proprietà a il quale lo ha usucapito in virtù di possesso Persona_1
"uti dominus" circa quarantennale pubblico, continuo, pacifico ed ininterrotto;
con vittoria, sempre e comunque, di spese e spettanze di lite".
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., depositate le memorie dalle parti, il processo veniva interrotto per la morte del convenuto.
Il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi di Persona_1
Si costituivano in giudizio gli eredi , che insisteva Controparte_1
nelle conclusioni avanzate dal suo dante causa, e che Controparte_2
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato
Pag. 7 all'eredità di in data anteriore alla notifica dell'atto di Persona_1
riassunzione.
Non si costituivano in giudizio , CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_7 Controparte_5 Controparte_6 CP_8
e rispetto ai quali all'udienza del 14
[...] Controparte_9
gennaio 2020 veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo degli interrogatori formali e delle prove testimoniali
All'esisto delle prove orali, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata data la prova dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sempre in via preliminare, va confermata la contumacia di CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5
, e come Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 dichiarata all'udienza del 14 gennaio 2020.
Ancora in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di . Invero, lo stesso ha dato prova di aver Controparte_2 rinunciato all'eredità di in data 17 maggio 2019. Persona_1
Preliminarmente, ancora, va affrontata la questione relativa al testamento olografo depositato dal convenuto e dal quale si vorrebbe far derivare l'inesistenza di diritti successori del dante causa degli attori.
Occorre al riguardo sottolineare che il testamento olografo in atti non è valido ed è inopponibile. In particolare, in materia di controversie ereditarie la volontà testamentaria del de cuius è rispettata solo se espressa in conformità alle formalità prescritte dalla legge, assicurando al contempo che i diritti dei coeredi legittimi siano tutelati in assenza di
Pag. 8 un testamento validamente pubblicato. Pertanto, la domanda di apertura della successione basata su un testamento olografo non pubblicato tempestivamente deve essere rigettata dichiarando la sua inefficacia giuridica (ex multis, Trib. Salerno, 07/05/2024, n. 2911).
Rispetto alla domanda avanzata dagli attori, occorre specificare che l'azione di petizione ereditaria disciplinata dall'art. 533 c.c. è volta al recupero dei beni ereditari ed è un'azione che può essere esercitata anche dal semplice chiamato all'eredità che in questi termini accetta l'eredità.
Detta azione si contraddistingue per il fatto di essere un'azione recuperatoria nuova, perché non spettante in precedenza al de cuius, imprescrittibile e con un carico probatorio particolarmente lieve.
Si tratta di azione universale e ciò vale a distinguerla dall'azione di rivendicazione. Essa, infatti, non si appunta sul riconoscimento della titolarità di singoli rapporti giuridici e di singoli beni, per ottenerne la restituzione, ma, sul presupposto del titolo di erede, mira a far entrare nel patrimonio di costui l'intero coacervo di situazioni patrimoniali, e di beni che ne sono oggetto, caduti in successione.
Inoltre, l'attore in petizione può limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (ex multis, Cass., n. 11813/1992).
Infatti, il carico probatorio particolarmente lieve caratterizza l'azione come strumento di tutela privilegiata dell'erede. Questi deve infatti provare il presupposto dell'apertura della successione, ovvero la morte del de cuius, la sua qualità di chiamato all'eredità e non, per forza,
l'intervenuta accettazione e, infine, l'appartenenza dei beni posseduti dal convenuto all'asse ereditario.
Inoltre, qualora l'attore invochi la successione legittima, assolve al proprio onere probatorio allegando il proprio grado di parentela con il de cuius e a tal fine va sottolineato che la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e,
Pag. 9 dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità (ex multis, Cass., n. 210/2021). Nel caso di specie gli attori hanno allegato, sin dall'atto della iscrizione a ruolo della causa, la situazione di famiglia storica di , rilasciata dal Comune di San Controparte_14
VE LU in data 9/11/2016, e quella di , rilasciata CP_10
dal Comune di Episcopia in data 7/11/2016. Inoltre, agli atti di parte attrice risulta depositata dichiarazione sostitutiva della certificazione generica ex art. 46 lettera a – D.P.R. 445/2000 nella quale vengono ricostruite le varie successioni a partire dalla morte di Persona_2
vicende successorie, che a parte l'invocata presenza del
[...]
testamento olografo, non vengono contestate dalla parte convenuta.
Gli attori, ancora, risultano comproprietari dei beni rivendicati con l'azione ex art. 533 c.c. e tanto risulta provato dalle visure storiche catastali presenti nella produzione. A tal fine va evidenziato che in considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione,
l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione,
e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo, dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali (ex multis, Cass., 07/04/2025, n.
9153).
Quanto alla invocata prescrizione in merito all'accettazione dell'eredità di (deceduto nell'anno 1968) e Parte_3 Controparte_12
(deceduta nell'anno 1977) va sottolineato che la stessa non può ritenersi maturata, tanto anche in ragione del fatto che le visure storiche catastali sopra richiamate comprovano, a mezzo della intestazione in comproprietà, l'accettazione dell'eredità da parte di e dei CP_10
Pag. 10 suoi aventi causa, né al riguardo viene fornita diversa prova da parte convenuta.
Gli attori, pertanto, risultano comproprietari dei beni caduti in successione. Infatti, i beni elencati in fatto risultavano di proprietà di e alla morte della stessa nell'anno 1946 ne sono Persona_2
diventati comproprietari per 1/5 i figli , CP_10 Controparte_16
, e .
[...] Controparte_12 Parte_3 Controparte_13
Alla morte di (anno 1968), non coniugato e senza figli, Parte_3
sono diventati eredi dello stesso , , CP_10 Controparte_16
e ciascuno per la quota di Controparte_12 Controparte_13
1/4.
Alla morte di (anno 1971) sono diventati eredi dello CP_10
stesso gli odierni attori.
Alla morte di (anno 1977), non coniugata e senza Controparte_12
figli, sono diventati eredi della stessa gli odierni attori per la quota di
, e ciascuno CP_10 Controparte_16 Controparte_13
per la quota di 1/3.
Alla morte di (anno 2014), coniugata con Controparte_13 Per_1
senza figli, sono diventati eredi della stessa il coniuge per 2/3 (di
[...]
1/3) e per la restante quota di 1/3 gli odierni attori per la quota di CP_10
e ciascuno per la quota di 1/6 (di 1/3).
[...] Controparte_16
Alla luce di tanto, gli attori, nella qualità di eredi di , già CP_10
erede di risultano proprietari per 7/18 dei Persona_2
seguenti beni:
1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part.lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part.lla 59; 6)
Pag. 11 Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part.lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part. lla 212.
Occorre, poi, osservare che alcuna usucapione è maturata in favore di parte convenuta. Invero, in tema di usucapione va precisato che il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso. A tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (ex multis, Cass.,
27/02/2024, n. 5109; Corte d'Appello Roma, Sez. VII, Sentenza,
06/05/2024, n. 3089).
Inoltre, la volontà di possedere “uti dominus” non può desumersi dal fatto che il coerede possessore ha utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri
(ex multis, Cass., 29/11/2022, n. 35067; Trib. Genova, 10/06/2011, n.
2411).
Ancora va sottolineato che la volontà di possedere “uti dominus” non può desumersi dal fatto che il coerede possessore ha provveduto alla coltivazione del fondo. In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus. Occorre che essa sia
Pag. 12 accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata sulla mera tolleranza del proprietario (comproprietario) e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene
(ex multis, Cass., 23/02/2024, n. 4819; C. App. Taranto, 07/02/2024, n.
50).
Tutto questo non senza tenere conto del fatto della mancata prova sia della ristrutturazione, non avendo parte convenuta documentato la presenza di istanze e/o autorizzazioni amministrative né di esborsi afferenti lavori di manutenzione/ristrutturazione, sia dell'effettività della coltivazione del fondo non sono chiaramente evincibili dall'insieme delle prove orali.
Va, pertanto, accolta, la domanda avanzata da parte attrice.
Risultano, quindi, illegittime e vanno dichiarate nulle e inefficaci, stante l'assenza di idoneo titolo legittimante, le volture catastali effettuate presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Potenza –
[...]
in data 29/09/2014 protocollo Controparte_17
n. PZ0115818 relativa al fabbricato adibito a civile abitazione sito in al
C.so Garibaldi n. 12-12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto del Comune di San VE LU (PZ) al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 e protocollo
PZ0115823 relativa ai terreni siti in San VE LU (PZ) al Foglio
21 part lla 61, al Foglio 10 part.lla 59, al Foglio 9 part lla 16, al Foglio
10 part.lla 221, al Foglio 9 part. lla 212, al Foglio 30 part.lla 185, al
Foglio 23 part.lla 98, al Foglio 21 part lla 61.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di nullità della dichiarazione di successione, fermo restando l'assenza di titolo legittimante, occorre sottolineare che la dichiarazione di successione, di cui si chiede la declaratoria di nullità è un atto di rilevanza puramente fiscale. In particolare, è una dichiarazione di scienza che ha la sola funzione di
Pag. 13 portare a conoscenza della Pubblica Amministrazione i dati di fatto necessari per la riscossione dei tributi e che, in quanto tale, deve ritenersi del tutto irrilevante nei rapporti interprivati, non potendo derivare da una dichiarazione fatta dalla parte, effetti a sé stessa favorevoli (ex multis,
Tribunale Benevento, 30/08/2007, n. 1219).
Ad ogni buon conto le eventuali spese per rettifica/integrazione catastale saranno a carico di parte convenuta e, ove anticipate da parte attrice risulteranno ripetibili.
Stante l'accertata comproprietà derivante da successione a mezzo della esercitata azione di petizione ereditaria, parte convenuta sarà tenuta a consentire agli attori l'esercizio di ogni diritto sugli immobili in ragione della comproprietà stessa.
Quanto alle richieste di risarcimento danni avanzata da parte attrice la stessa non può trovare accoglimento. Invero, alcuna prova è stata data in ordine al danno rispetto al quale si invoca il riconoscimento del risarcimento. In particolare, il danno non risulta in re ipsa e non può essere neanche oggetto di valutazione equitativa.
In particolare, due sono i presupposti per la valutazione equitativa: che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno;
che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. Ne deriva che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso (ex multis, Cass., n. 3794/2008; Cass., n. 23304/2007) e soprattutto nel caso in cui, in presenza del danno dimostrato, vi sia l'impossibilità estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (ex multis,
Cass., n. 41542/2021; Cass., n. 10271/2002; Cass., n. 5827/2002).
La domanda di rendiconto, poi, va ritenuta inammissibile occorrendo per essa un autonomo giudizio a cognizione ordinaria finalizzato
Pag. 14 all'accertamento dell'obbligo di rendere il conto soprattutto in assenza di prova, seppur minima e sommaria, del percepimento di frutti e/o altri emolumenti riferibili ai beni per cui è causa.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese di lite avanzata da parte di in virtù della carenza di legittimazione passiva Controparte_2 derivante dalla rinuncia all'eredità, occorre sottolineare che effettivamente l'evocazione in giudizio è successiva alla rinuncia avvenuta in data 17 maggio 2019 presso il Tribunale di Lagonegro
Ufficio Volontaria Giurisdizione R.G. 264/2019 nr. 2816/2019
Cronologico nr. 328/2019 Repertorio. Orbene, l'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità (ex multis, Cass., n. 3346/2014). Ne consegue che parte attrice aveva, quindi, l'onere di effettuare il dovuto riscontro e produrre eventuale certificazione di mancato inserimento della rinuncia del convenuto nel registro delle successioni o, quanto meno, che l'inserimento, ai fini di pubblicità notizia per i terzi, fosse avvenuto in data successiva alla notifica dell'atto introduttivo.
Detta prova non è stata fornita, pertanto, le conseguenze in ordine alla carenza di legittimazione passiva non possono che ritenersi imputabili a parte attrice quanto alle spese di lite.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sussistono idonee ragioni per liquidare le spese di lite nella misura del 50%, secondo il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta.
Invece, le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e
[...]
e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il CP_1 valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Pag. 15 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1707/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
. in via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva di
; Controparte_2
- accerta e dichiara, in virtù dell'apertura delle successioni di Pt_3
in data 08.11.1968, di in data 31.08.1971, di
[...] CP_10
in data 27.07.1977 e di Controparte_12 Controparte_13
in data 29.09.2014, in capo agli attori ,
[...] Parte_1
, e la qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_1 di , già erede di e, per l'effetto, CP_10 Persona_2
che gli stessi risultano proprietari per 7/18 dei seguenti beni:
1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in al C.so Garibaldi n. 12-
12/A-12/B e Via Bruni n2, in catasto al Foglio 22 part.lla 175 sub 5 con relativi mobili ed oggetti vari;
2) Terreno adibito a vigneto, in catasto al
Foglio 21 part lla 61; 3) Terreno seminativo irriguo, in catasto al Foglio
21 part.lla 63; 4) Terreno seminativo arborato, in catasto al Foglio 10 part.lla 221; 5) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 10 part.lla 59; 6)
Terreno seminativo, in catasto al Foglio 23 part.lla 98; 7) Terreno seminativo, in catasto al Foglio 30 part.lla 185; 8) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part lla 16; 9) Terreno boschivo, in catasto al Foglio 9 part. lla 212;
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inefficacia del testamento olografo di datato 18 febbraio Controparte_14
1947;
- rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale da e fatta propria dall'erede Persona_1
costituito ; Controparte_1
- rigetta ogni altra domanda, anche risarcitoria, di parte attrice in quanto non provata;
Pag. 16 - dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inammissibilità della domanda di rendiconto avanzata da parte attrice;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto a Controparte_1 consentire agli attori l'esercizio secondo legge di ogni diritto sugli immobili sopra indicati in ragione della comproprietà degli stessi;
- condanna il convenuto a provvedere alla rettifica/integrazione catastale in relazione agli immobili sopra descritti, dichiarando al contempo che le spese per le suddette attività saranno a carico di parte convenuta e ove anticipate da parte attrice risulteranno ripetibili;
- condanna il convenuto al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese di lite che si liquidano in €.518,00 per esborsi ed in
€.7.616,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle Controparte_2 spese di lite che, già dimidiate, si liquidano in €.1.453,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro 23 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 17