Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2001, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B CANCELLER A 0205 5/ 0 1 EPU BLICA TALNA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 10696/1998 Dott. Rosario De Musis -- Presidente 66 Francesco Antonio Maiorano - Consigliere 5 66 Natale Capitanio 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 Cron. 4281 66 Paolo Stite STILE 66 Ud. 14.12.2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. ha pronunziato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 300 13 FEB. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da BERGA SpA, in persona dell'amministratore unico in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina, n. 308, presso l'avv. Nicola Ercole, che, unitamente, all'avv. Franca Gianniotti Gajulli, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 5457
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Antonino Sgroi, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso n. 442 in data 19 marzo 1998 (R.G. 4160/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Gianniotti Gajulli e Antonietta Goretti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Sulla domanda proposta dalla Berga SpA nei confronti dell'Inps per l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato dall'Istituto per £ 7.204.626.000 a titolo di omissioni contributive e sanzioni aggiuntive, il Pretore di Treviso ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché la società aveva presentato domanda di condono previdenziale e pagato l'importo ridotto, pur apponendo alla richiesta di condono una riserva di ripetizione. L'appello della Berga SpA è stato respinto dal Tribunale di Treviso con la motivazione che il condono previdenziale, al pari di quello tributario, svolge la funzione di eliminazione del contenzioso e definisce, con l'effettuazione del pagamento, la situazione debitoria senza che sia consentito riconoscere effetti alle "riserve" apposte dal richiedente il condono stesso. Pertanto, nel caso di specie si riscontrava sopravvenuta carenza di interesse ad agire perché la decisione non avrebbe potuto arrecare vantaggi al debitore. Per la cassazione della sentenza ricorre la Berga SpA per due motivi, al quale resiste l'Inps con controricorso. La società ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 6/1993, conv. dalla l. 63/1993, prorogato dall'art. 10, comma 2-bis, d.l. 155/1993, conv. dalla 1. 243/1993, in relazione all'art. 100 c.p.c., ed il vizio di omessa motivazione, perché il Tribunale avrebbe dovuto indagare in concreto se la domanda di condono costituisse espressione della volontà di rinunziare alla contestazione giudiziale del credito vantato dall'Inps. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della stessa normativa in tema di condono previdenziale, sostiene che la domanda di condono e l'accettazione dell'Istituto non possono avere l'effetto preclusivo proprio delle transazioni, stante l'indisponibilità della materia ed il principio in forza del quale l'Inps non può essere tenuta a erogare prestazioni previdenziale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, ancorché siano stati effettuati versamenti contributivi, il che vuol dire che ai pagamenti contributivi non può collegarsi l'effetto di definire le situazioni in via stabile. Il ricorso è fondato e va accolto. A seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - applicabile, quale ius superveniens, anche 3 ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in 1. 28 maggio 1997, n. 140, e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito (cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5655; 18 agosto 1999, n. 8698; 5 aprile 2000, n. 4230; 22 aprile 2000, n. 5311). Nella fattispecie, è pacifica in fatto l'avvenuta apposizione alla domanda di condono della riserva di ripetizione delle somme pagate all'esito del procedimento giudiziale in corso. Ne discende che la statuizione del Tribunale, ritenendo preclusa la decisione sul merito della controversia, risulta in contrasto con la norma sopravvenuta e va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame dell'appello della Berga SpA in applicazione del principio di diritto sopra enunciato. La decisione della controversia sulla base di una legge sopravvenuta giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000. % Il Consigliere estensore Il Presidente Ropurio be Ujmis Датчик пісали Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 13 FEB, 2001 I D . 0 , S 1 S O . 3 A L T 3 T SA IL COLLABORATORE/ L A R , 5 DI M O . A A E B DI CANCELLERIA . ' R S I L E P N U L D P S E S 3 T A I D L R W 7 T N I - O O S S C G H 8 O S - N O P 1 E 1 A S M I D I E E A A , G D O O G E T R E T T T I L S N I R E I G S A E D E L R L O E D 5