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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/07/2024, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. 51/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 51/2018 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Claudia Lisetti;
Opponenti
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Tartaglia;
Opposta
NONCHÉ CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Serpolla;
Controparte_2 P.IVA_2
Terza chiamata
c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_3 P.IVA_3
Terza chiamata contumace
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. Controparte_4 C.F._3
c.f. , entrambi rappresentati e difesi Controparte_5 C.F._4 dall'Avv. Marta Serpolla;
Intervenuti
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 05/12/2023.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 27/11/2023. 1 Conclusioni per la terza chiamata: come da note scritte del 04/12/2023.
Conclusioni per gli intervenuti: come da note scritte del 04/12/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e allegando che, in data Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Parte_1
24/10/2008, la società aveva sottoscritto con poi fusa nella Controparte_2 Controparte_7 ricorrente, la polizza fideiussoria n. T20400A0056885, per un massimale di € 358.930,32, in favore del a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione Controparte_8 dovuti dalla società in favore dell'ente pubblico. Allegava che Controparte_2 Parte_2
e si erano costituiti Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Parte_1 fideiussori della società e che il aveva infine escusso la Controparte_2 Controparte_8 polizza presso la ricorrente per l'importo di € 89.753,78. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento immediato di tale somma.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2106/2017 RG 6449/2017.
Proponevano opposizione e disconoscendo la sottoscrizione Parte_3 Parte_2 apposta da quest'ultima in calce all'atto di coobbligazione, ed eccependo che l'assicurazione opposta aveva omesso di sollevare, nei confronti del l'estinzione della fideiussione, sia CP_8 ai sensi dell'art. 1955 c.c., avendo il determinato, con la propria colpevole condotta, CP_8
l'impossibilità di agire direttamente verso la società appaltatrice sia ai sensi Controparte_3 dell'art. 1957 c.c., non avendo il proposto le azioni nei confronti del soggetto tenuto al CP_8 pagamento nel termine prescritto. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna alla liberazione del fideiussore ex art. 1953 c.c. da parte della debitrice principale di cui chiedevano autorizzazione alla chiamata in causa. Controparte_2
Si costituiva l'opposta , eccependo la propria impossibilità di sollevare eccezioni Controparte_1 nei confronti del alla luce della natura di contratto autonomo di garanzia propria della CP_8 polizza fideiussoria prestata in favore del nonché la permanente Controparte_8 esistenza dell'obbligazione di garanzia, non essendo state ultimate le opere e non essendo intervenuto alcuno svincolo da parte del nei termini previsti dal contratto. Rispetto al CP_8 disconoscimento operato da dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo nei Parte_2 suoi confronti, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione del solo Parte_1
2 Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e concessa l'autorizzazione alla chiamata del terzo quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo l'estinzione della polizza Controparte_2 per decorso del termine finale, la titolarità dell'obbligazione in capo alla sola società CP_3
quale cessionaria dei terreni oggetto di urbanizzazione, e in subordine la risoluzione
[...] dell'assicurazione ex art. 1901 c.c. per mancato versamento del premio. Contestava dunque la domanda ex art. 1953 c.c. ed eccepiva la mala fede del e di Controparte_8 CP_1
rispettivamente nell'escussione e nel pagamento della garanzia. Proponeva infine
[...] domanda di manleva nei confronti della di cui chiedeva autorizzazione alla Controparte_3 chiamata in causa, al fine di esercitare nei suoi confronti l'azione di garanzia.
Intervenivano in giudizio anche e evidenziando Controparte_4 Controparte_5
l'interesse ad intervenire in causa per far valere, in qualità di fideiussori di il Controparte_2 beneficio della divisione ex art. 1946 c.c., e associandosi alle eccezioni di Controparte_2
Chiedevano quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa della e degli eredi di Controparte_3
nonché la riduzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1946 c.c. CP_6
Autorizzata, con provvedimento del 14/02/2019, la chiamata in causa della sola Controparte_3 quest'ultima rimaneva contumace.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
12/01/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'opposizione di Parte_2
Quanto alla posizione di va rilevato che questa ha disconosciuto la Parte_2 sottoscrizione della polizza fideiussoria su cui si fonda la domanda di pagamento in regresso formulata dall'assicurazione opposta. Quest'ultima non ha proposto istanza di verificazione, ma al contrario ha preso atto del disconoscimento e ha rinunciato al decreto ingiuntivo. Deve quindi essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
Parte_2
Diversamente da quanto affermato da parte terza chiamata, il rapporto processuale tra la e l'assicurazione non è affatto definito ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a fronte di un Pt_2 accordo transattivo tra le parti, bensì a seguito dell'acquiescenza, da parte dell'assicurazione, al disconoscimento di sottoscrizione operato dalla e della conseguente rinuncia al Pt_2 decreto ingiuntivo, che sottende una rinuncia all'azione, e dunque una fattispecie ben diversa dalla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., laddove la rinuncia all'azione non richiede l'accettazione
3 della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. Civ., n. 18255/2004).
Sono dunque irrilevanti le istanze istruttorie ex art. 210 c.p.c. formulate dalla terza chiamata, poiché la rinuncia all'azione prescinde dalla conclusione di un accordo transattivo.
La revoca del decreto ingiuntivo comporta l'assorbimento della domanda di rilievo ex art. 1953
c.c. formulata dall'opponente nei confronti della : è infatti evidente che tale Pt_2 CP_2 domanda, presupponendo la sussistenza della sua obbligazione verso il creditore, deve ritenersi proposta in via subordinata al rigetto dell'opposizione e del disconoscimento operato dalla per cui, a fronte della rinuncia all'azione e della revoca per tale causa del decreto Pt_2 ingiuntivo, la domanda riconvenzionale trasversale subordinata proposta verso la terza chiamata resta necessariamente assorbita.
3. Sull'opposizione di Parte_3
Quanto alla posizione di la sua opposizione si fonda sulle eccezioni ex art. 1955 Parte_1
e 1957 c.c., che secondo l'opponente l'assicurazione avrebbe dovuto sollevare nei confronti del
Comune garantito.
Tale opposizione non ha fondamento.
In primo luogo, l'art. 7, comma 2, delle Condizioni Generali di contratto prevedeva espressamente che l'assicurazione avrebbe eseguito il pagamento nei confronti del Comune garantito “dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”, con ciò limitando la possibilità dell'assicurato – nella specie – di sollevare eccezioni relative al pagamento del Controparte_2 premio.
In secondo luogo, l'art. 6, comma 1, delle medesime Condizioni Generali prevede l'obbligo del contraente assicurato di “procurare alla Società, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsivoglia eccezione,
l'immediata liberazione dagli obblighi di garanzia traenti origine dalla presente polizza” nel caso, previsto alla lettera h) e verificatosi nel caso di specie, di escussione della polizza da parte del Comune
Garantito, mentre l'art. 8, comma 1 prevede che “Il Contraente s'impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Tali clausole contrattuali, nel precludere espressamente la possibilità dell'assicurato di sollevare eccezioni, sono di per sé idonee a qualificare il contratto in termini di garanzia autonoma (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 15091/2021).
4 La preclusione vigente per l'assicurato deve intendersi riferita anche al fideiussore di questo.
Da un lato, infatti, nell'“atto di coobbligazione” stipulato dall'opponente si pattuisce una clausola
“A completamento delle condizioni generali di assicurazione”, con ciò implicitamente estendendo le condizioni generali vigenti per l'assicurato anche al fideiussore di questo.
Dall'altro lato, il dato implicito è reso esplicito dalle condizioni particolari pattuite, laddove i fideiussori coobbligati si obbligano “a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 del Codice
Civile ed a versare in qualunque momento alla Società stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza (…)”.
Anche in tal caso, l'esplicita rinuncia a sollevare eccezioni rende la fideiussione prestata dall'opponente un contratto autonomo di garanzia, con conseguente preclusione a sollevare in questa sede le eccezioni che l'assicurazione avrebbe dovuto a sua volta sollevare nei confronti del garantito al fine di evitare il pagamento. CP_8
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'opponente ha dedotto come “Nel comportamento della compagnia di assicurazione è sicuramente ravvisabile una eccessiva leggerezza nel pagamento effettuato”, ciò che tuttavia costituisce un'argomentazione del tutto generica, e comunque in contrasto con l'espressa rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti dell'assicurazione.
Né potrebbe ravvisarsi, nell'eventuale colpa dell'assicurazione, una causa ostativa al regresso verso il fideiussore, visto che il contratto autonomo di garanzia ammette unicamente la possibilità di sollevare la exceptio doli nei confronti del garantito (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
16345/2018), che tuttavia l'opponente non ha neppure dedotto.
Non rileva inoltre il fatto, pure dedotto dall'opponente e dalla terza chiamata, che CP_1
abbia richiesto il pagamento anche nei confronti della in quanto il fatto
[...] Controparte_3 estintivo del diritto di credito è costituito dall'avvenuto pagamento e non certo dalla semplice richiesta dello stesso. Conseguentemente, trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione, tale avvenuto pagamento avrebbe dovuto essere dimostrato da parte dell'opponente debitore, il quale non ha invece offerto alcuna prova documentale di tale pagamento, né ha formulato sul punto istanze istruttorie, limitate alla mera presentazione della richiesta di pagamento e alla sua
5 “registrazione” nell'ambito del concordato preventivo, senza tuttavia nulla provare in ordine al fatto che il pagamento sia effettivamente avvenuto.
Per le medesime ragioni, le istanze ex art. 210 c.p.c. formulate da sono del tutto CP_2 superflue, poiché non sono dirette a dimostrare l'effettivo pagamento concretamente avvenuto in favore di Controparte_1
Non rileva, infine, il fatto che, con atto del 16/07/2009, e abbiano CP_2 Controparte_1 elevato il valore della polizza fideiussoria, posto che il valore originario pattuito, pari a €
358.930,32, è comunque ampiamente superiore all'importo dell'obbligazione chiesta in pagamento in sede monitoria, pari a € 89.753,78.
Per tali ragioni, l'opposizione presentata da va rigettata. Parte_1
4. Sull'azione di rilievo esercitata da Parte_1
Acclarata l'obbligazione di quale fideiussore di di pagare a Parte_1 Controparte_2
l'importo da questa versato al in esecuzione della polizza Controparte_1 Controparte_8 fideiussoria, va esaminata l'azione di liberazione ex art. 1953 n. 1 c.c. proposta dall'opponente nei confronti della debitrice principale Controparte_2
Quest'ultima, costituitasi in giudizio a seguito della chiamata in causa da parte dell'opponente, ha sollevato molteplici eccezioni relative alla polizza fideiussoria, che devono essere esaminate prioritariamente trattandosi di questioni vertenti sul rapporto principale.
4.1. Sulla scadenza della polizza
La terza chiamata ha eccepito la scadenza della polizza fideiussoria stipulata con CP_2
, poiché il contratto prevedeva il termine finale in data 24/10/2010, dopo la quale Controparte_1
l'assicurata non avrebbe più pagato alcun premio, ma anzi in data 10/06/2009 avrebbe venduto il terreno oggetto di urbanizzazione, in ragione del quale era stata stipulata la polizza fideiussoria, alla mentre avrebbe eseguito il pagamento verso il Controparte_3 CP_1 [...] successivamente, ossia in data 16/01/2015. CP_8
L'eccezione non ha fondamento.
Va innanzitutto premesso che la vendita del terreno operata da verso Controparte_2 CP_3 non ha alcun rilievo ai fini dell'estinzione dell'obbligazione assunta da verso il
[...] CP_2 di CP_8 CP_8
Tale obbligazione trova infatti origine nella convenzione di lottizzazione stipulata dalla medesima società con il in data 20/11/2008, il cui art. 15 prevedeva Controparte_8 espressamente il rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle opere di
6 urbanizzazione, la cui validità era espressamente prevista “fino al collaudo delle opere stesse da parte del ai sensi del precedente art. 7 e pertanto fino alla dichiarazione liberatrice da parte del Controparte_8 stesso”. CP_8
La compravendita del 10/06/2009 tra e costituisce un accordo interno tra CP_2 CP_3 tali parti e non ha rilevo esterno nei confronti del Comune di CP_8
Da un lato, infatti, l'art. 9 del contratto prevede che “La parte acquirente subentra pro-quota al posto della parte venditrice in tutte le obbligazioni nascenti dai suddetti enti”1. Dall'altro lato, tale “subentro” va qualificato come accollo ex art. 1273 c.c., la cui efficacia verso il creditore presuppone l'adesione di questo, laddove peraltro, in base al comma 2 della disposizione, la liberazione del debitore originario richiede una dichiarazione espressa da parte del creditore.
Nel caso di specie tali dichiarazioni del creditore sono del tutto assenti, per cui, in base all'art. 1273, comma 3, c.c., lungi dal liberarsi dell'obbligazione, è rimasta obbligata in Controparte_2 solido con l'acquirente Controparte_3
La conclusione è del resto resa palese dall'art. 12 della convenzione di lottizzazione del
20/11/2008, in cui si prevede esplicitamente l'obbligo dell'eventuale lottizzante venditore di rendere edotto l'acquirente “degli oneri assunti nei riguardi del e non ancora Controparte_8 soddisfatti alla data dell'alienazione e che gli acquirenti stessi restano solidalmente responsabili degli oneri succitati”2.
È parimenti infondata l'eccezione di scadenza della polizza assicurativa.
È senz'altro vero che il termine finale del contratto era previsto nella data del 24/10/2010, ma è pur vero che, in base all'art. 4, comma 2, delle Condizioni Generali di contratto, “In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5
(ossia i documenti necessari alla liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, ndr) esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio”.
Da tale clausola contrattuale si evince che il termine finale della polizza fideiussoria, pur individuato nella data del 24/10/2010, era destinato ad essere prorogato fino al momento in cui l'assicurata avrebbe presentato la documentazione proveniente dal garantito utile a CP_8 dimostrare, secondo le previsioni contrattuali, lo svincolo della garanzia, e dunque la liberazione dell'assicurata dai propri obblighi verso il Controparte_2 CP_8 Conseguentemente, non è ravvisabile la effettiva scadenza della polizza fideiussoria stipulata, poiché non vi è alcuna prova del fatto che il avesse svincolato dalla garanzia CP_8 CP_2 nei termini previsti dall'art. 4 delle Condizioni Generali, ma vi è piuttosto la prova contraria, essendo pacifico il fatto che il abbia invece escusso la polizza presso Controparte_8
a fronte del mancato completamento delle opere di urbanizzazione. CP_1
4.2. Sulla risoluzione del contratto
In via subordinata, la terza chiamata ha eccepito la risoluzione del contratto di CP_2 assicurazione ai sensi dell'art. 1901 c.c., non essendo stato corrisposto il premio da parte dell'assicurata e non avendo l'assicurazione proceduto alla riscossione nel termine di sei mesi previsto dalla disposizione.
L'eccezione è, anche in questo caso, infondata.
L'art. 4 delle Condizioni Generali della polizza fideiussoria stipulata nel caso di specie prevede, come detto, la permanenza dell'obbligo di pagamento del premio – e dunque implicitamente la perdurante efficacia del contratto – “fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5”, con ciò derogando al disposto dell'art. 1901, comma 3, c.c. e svincolando l'efficacia dell'assicurazione al pagamento del premio.
Una tale clausola di deroga è senz'altro valida, visto che l'art. 1901 c.c. costituisce norma derogabile ai sensi dell'art. 1932 c.c., e considerato che la deroga in questione si pone in senso più favorevole all'assicurato, comportando una estensione della garanzia anche all'ipotesi di inadempimento, da parte dell'assicurato, della propria obbligazione sinallagmatica di pagamento del premio.
Per tali ragioni, non sussistono i presupposti della risoluzione del contratto invocata dalla terza chiamata . CP_2
4.3. Sulla exceptio doli
La terza chiamata ha infine eccepito l'abusività tanto della richiesta di escussione CP_2 della polizza da parte del di avvenuta il 16/09/2014, quanto del pagamento CP_8 CP_8 della stessa da parte dell'assicurazione, poiché entrambi i soggetti sapevano che la polizza era scaduta, che aveva venduto la sua proprietà a e che il termine per CP_2 CP_3
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione era fissato al 31/12/2014, dunque in un momento successivo alla richiesta di escussione.
L'eccezione non ha alcun fondamento.
8 Quanto alla scadenza della polizza, si è già detto sopra che la garanzia era ancora operante dopo il 24/10/2010, essendo la scadenza fissata alla produzione di specifica documentazione liberatoria e non semplicemente al decorso del termine.
Quanto alla vendita della proprietà, si è già detto sopra che tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini della permanenza dell'obbligazione di nei confronti del Comune, il CP_2 quale non aveva né aderito all'accollo né tanto meno acconsentito alla liberazione della debitrice originaria.
Quanto al termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esso era sì fissato al
31/12/2014, ma la società appaltatrice aveva già espressamente comunicato al Controparte_3
Comune di in data 03/09/2014, tramite il proprio legale, di non trovarsi “nella CP_8 condizione di effettuare i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione”, precisando che “Allo stato attuale per la società mia assistita è difficile fornire allo Spett.le ente in indirizzo certezze sia in relazione alla concreta esecuzione dei lavori sia in relazione ai tempi degli stessi che comunque difficilmente potrebbero essere completati entro la data indicata del 31/12/2014”3.
Con tale dichiarazione, la società esecutrice dei lavori aveva già di fatto rappresentato la propria impossibilità a completare i lavori nel termine contrattuale, rendendo così pressoché certo ex ante l'inadempimento, con conseguente legittimità sia della richiesta di escussione della polizza da parte del pur prima della scadenza contrattuale, sia del pagamento della stessa da CP_8 parte dell'assicurazione.
4.4. Liberazione del fideiussore
Ciò posto in ordine al rapporto originato dalla polizza fideiussoria, è possibile esaminare la domanda di rilievo proposta dal fideiussore opponente.
In base all'art. 1953 c.c., il fideiussore può agire anche prima del pagamento nei confronti del debitore principale perché questi gli procuri la liberazione o presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.
Nel caso di specie il fideiussore ha esercitato la prima azione, ossia la domanda di rilievo per liberazione, da ritenersi ammissibile, in luogo dell'azione di regresso, in quanto non vi è prova del fatto che il fideiussore abbia già effettivamente pagato quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Per altro verso, sussiste il presupposto di cui all'art. 1953 n. 1 c.c., che consente al fideiussore di agire per il rilievo allorquando “è convenuto per il pagamento”, ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui l'assicurazione, attrice in senso sostanziale, ha agito in regresso verso i fideiussori a seguito della escussione della polizza.
Non può dubitarsi della compatibilità dell'azione di rilievo del fideiussore con la condanna di questo nei confronti dell'assicurazione, scaturente dal decreto ingiuntivo confermato a seguito del rigetto dell'opposizione. Infatti, se da un lato il creditore mantiene intatto il proprio diritto al pagamento solidale tanto nei confronti del fideiussore quanto nei confronti del debitore principale, dall'altro lato il rilievo del fideiussore ha rilevanza nei rapporti interni tra fideiussore e debitore principale, nell'ambito dei quali quest'ultimo sarà tenuto all'attività di facere, consistente o nel pagare direttamente l'obbligazione in favore del creditore o nell'ottenere la rinuncia del creditore alla fideiussione (cfr. Cass. Civ., n. 25317/2020).
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda di rilievo formulata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti della quest'ultima deve essere condannata a Controparte_2 procurare la liberazione del fideiussore nei confronti del creditore Parte_1 [...]
CP_1
4.5. Sulla domanda di garanzia di verso CP_2 CP_3 CP_3
La terza chiamata ha a sua volta chiamato in causa la al fine di essere CP_2 Controparte_3 garantita da questa, in forza dell'art. 9 del contratto di compravendita del 10/06/2009, che prevedeva il subentro di nelle obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione CP_3 del 20/11/2008.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 04/12/2023, la parte terza chiamata ha domandato “nella denegata ipotesi anche solo di parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori
e nei confronti della dichiarare la tenuta a Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_2
CP_ garantire e manlevare la e, quindi, condannare la al pagamento di quanto la Controparte_2 Pt_5 fosse tenuta a pagare in favore degli attori e ”. Controparte_2 Parte_1 Parte_2
Tale domanda, così formulata, non può essere accolta.
Come detto sopra, la domanda di rilievo per liberazione trova esplicazione o nel pagamento effettuato dal debitore principale direttamente nei confronti del creditore, o nella rinuncia alla fideiussione da parte del creditore procurata dal debitore, ma in nessun caso può trovare esplicazione nel pagamento diretto da parte del debitore principale in favore del fideiussore.
Afferma sul punto la giurisprudenza di legittimità: “il limite dell'azione di rilievo di cui all'art.1953 c.c. resta governato da un possibile petitum di solo facere, e non di dare, dovendosi escludere che il fidejussore, prima di avere pagato e così onorando la garanzia, possa conseguire con quell'iniziativa e a propria volta il pagamento
10 da parte del debitore garantito;
si può così ripetere - con Cass. 3538/1984 - che la norma «consente al fideiussore, prima di aver pagato, ed a tutela delle proprie ragioni di regresso suscettibili di essere pregiudicate dallo stato d'insolvenza del debitore principale, di agire contro quest'ultimo, affinché lo liberi dall'impegno fideiussorio, mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione
(cosiddetto rilievo per liberazione), ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni
(cosiddetto rilievo per cauzione)»; il principio è stato ripreso in Cass. 14583/2010 e precisato da Cass.
11144/2012 ove si è detto che «l'oggetto dell'azione di rilievo, volta a tutelare il fideiussore dal rischio di dover pagare senza potersi poi rivalere nei confronti del debitore principale, ne esclude ... l'assimilabilità a quella di regresso, rispetto al cui esercizio essa assume anzi una funzione cautelare»” (così Cass. Civ., n.
25317/2020).
Nel caso di specie, non può essere condannata al pagamento di una somma nei Controparte_2 confronti del fideiussore per cui la domanda di garanzia, per come formulata Parte_1
CP_ nelle conclusioni (“condannare la al pagamento di quanto la fosse tenuta a Pt_5 Controparte_2 pagare in favore degli attori e ”) è priva del suo presupposto, ossia la Parte_1 Parte_2 condanna di al pagamento in favore di né è possibile Controparte_2 Parte_1 condannare comunque a tenere indenne da quanto eventualmente Controparte_3 Controparte_2 pagato a in liberazione del fideiussore, ostando a ciò l'art. 112 c.p.c., che Controparte_1 preclude al giudice sia la pronuncia su conclusioni diverse da quelle ritualmente rassegnate dalle parti, sia soprattutto la pronuncia su domande non proposte dalle parti.
Per tali ragioni, non essendo configurabile una condanna diretta di in favore di Controparte_2
la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 Controparte_3 deve essere rigettata.
5. Sull'intervento di e Controparte_4 Controparte_5
Come detto sopra, e hanno spiegato intervento in Controparte_4 Controparte_5 giudizio quali fideiussori di in base alla medesima polizza fideiussoria, associandosi CP_2 alle eccezioni sollevate da in ordine alla polizza fideiussoria ed invocando il beneficio CP_2 della divisione tra fideiussori ex art. 1947 c.c.
Va premesso che, sul piano processuale, l'intervento in questione deve considerarsi come adesivo autonomo, visto che gli intervenuti, oltre ad associarsi alle difese di , hanno CP_2 sollevato la questione della divisione tra fideiussori, non eccepita dagli opponenti Parte_3
e fideiussori convenuti in solido per il pagamento. Parte_2
Tale intervento è inammissibile.
11 Va premesso che la domanda monitoria da parte di è stata proposta Controparte_1 congiuntamente nei confronti della debitrice principale nonché dei fideiussori Controparte_2
e Il Controparte_5 Controparte_4 Parte_2 CP_6 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2106/2017, emesso a seguito del ricorso, è stato opposto dapprima da
, e nel giudizio rubricato al n. 7805/2017 RG CP_2 Controparte_5 Controparte_4 davanti al Tribunale, e poi da e nel presente giudizio n. Parte_1 Parte_2
51/2018 RG.
Nel giudizio n. 7805/2017 RG gli opponenti e ingiunti in Controparte_5 Controparte_4 solido, non hanno in alcun modo preteso la riduzione dell'obbligazione alla parte dovuta da ciascuno, sollevando eccezioni diverse dalla divisibilità dell'obbligazione fideiussoria, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Perugia n. 1736/2019.
Per contro, l'applicazione del disposto dell'art. 1947 c.c., e dunque la riduzione dell'obbligazione del fideiussore alla propria quota, deve ritenersi oggetto di una eccezione in senso stretto e non in senso lato. La disposizione prevede infatti che “Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta”, configurando quindi la divisione come oggetto di una specifica manifestazione di volontà da parte del fideiussore (“può esigere”).
Tale necessaria espressione di volontà comporta la riconduzione dell'eccezione al novero di quelle in senso stretto, laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità, le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale) (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 9810/2023).
Così qualificata l'eccezione di divisibilità dell'obbligazione di garanzia, ne consegue che
[...]
e avrebbero dovuto proporre tale eccezione tempestivamente in CP_5 Controparte_4 occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2106/2017, la cui citazione è stata spedita per la notifica in data 10/11/2017, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Perugia n.
1736/2019. Per contro, l'intervento in questo giudizio, in cui per la prima volta risulta sollevata l'eccezione di divisione, è avvenuto in data 13/02/2019, e dunque ampiamente dopo lo spirare
12 della preclusione maturata nel giudizio n. 7805/2017 RG a carico degli opponenti
[...]
e CP_5 Controparte_4
Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione (cfr. Cass. Civ., n. 22342/2019).
Tale principio, benché affermato in relazione alla prescrizione e in riferimento alla riunione delle cause, è applicabile anche nel caso di specie, in cui parimenti l'eccezione di divisione costituisce una eccezione in senso stretto e in cui parimenti, mediante l'intervento,
[...]
e hanno spiegato un'autonoma domanda di accertamento della CP_5 Controparte_4 minore entità dell'obbligazione verso . Controparte_1
Ne consegue che, essendo già maturata a carico degli intervenuti la preclusione sull'eccezione di divisione nel giudizio n. 7805/2017 RG, la proposizione della medesima eccezione nel presente giudizio attraverso l'intervento in causa si risolve uno strumento elusivo della decadenza verificatasi, che rende conseguentemente inammissibile l'intervento in causa.
Deve quindi essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da e Controparte_5
Controparte_4
6. Conclusioni e spese
In conclusione, mentre va revocato il decreto ingiuntivo n. 2106/2017 nei confronti di Pt_2 con declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'opposizione presentata
[...] da deve essere rigettata, con conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2106/2017.
Per converso, la domanda dell'opponente nei confronti della terza chiamata Parte_1 deve essere accolta, con conseguente condanna di a procurare la Controparte_2 Controparte_2 liberazione del medesimo opponente.
13 La domanda di verso deve invece essere rigettata, mentre Controparte_2 Controparte_3
l'intervento in giudizio spiegato da e va dichiarato Controparte_5 Controparte_4 inammissibile.
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta , sussistono gravi ed Parte_2 Controparte_1 eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, atteso che il disconoscimento risulta eccepito dall'opponente solo a seguito dell'azione giudiziaria dell'assicurazione e non anche a seguito della diffida di pagamento del 27/01/2015, per cui non vi è prova del fatto l'assicurazione conoscesse o comunque potesse conoscere, prima della introduzione del giudizio, l'apocrifia della sottoscrizione apposta da prova che avrebbe invece Parte_2 dovuto fornire quest'ultima, e in mancanza della quale è ravvisabile un atteggiamento di acquiescenza da parte dell'assicurazione opposta.
Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta , le spese vanno invece Parte_1 Controparte_1 regolate secondo l'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è pari a € 89.753,78, con conseguente applicazione del corrispondente scaglione ex DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della controversia.
Nel rapporto tra e la terza chiamata le spese di lite seguono parimenti Parte_1 CP_2 la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., secondo medesimi criteri sopra esposti.
Nel rapporto tra e la terza chiamata , se da un lato la rinuncia alla Parte_2 CP_2 domanda di pagamento da parte dell'assicurazione ha comportato l'assorbimento della domanda di rilievo proposta dall'opponente verso la terza , come detto sopra, CP_2 dall'altro lato sussistono, anche in questo caso, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, non essendo ravvisabile una soccombenza dell'opponente verso né effettiva, visto l'assorbimento della domanda Pt_2 CP_2 subordinata, né virtuale, visto da un lato che la domanda è stata proposta solo in via subordinata all'ipotesi di rigetto dell'opposizione, e dall'altro lato che essa, considerato l'esito della medesima domanda proposta dall'altro opponente sarebbe Parte_1 verosimilmente risultata fondata.
Nel rapporto tra e la terza chiamata nonostante la soccombenza della CP_2 Controparte_3 prima, tuttavia, a fronte della contumacia di non vi è luogo a provvedere sulle Controparte_3 spese di lite.
14 Nel rapporto tra gli intervenuti e e l'opposta Controparte_5 Controparte_4 [...]
nei confronti della quale deve ritenersi proposta una domanda di accertamento CP_1 della divisione dell'obbligazione, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., per cui i soccombenti vanno condannati al relativo pagamento.
Parimenti è a dirsi riguardo al rapporto processuale tra e , poiché Controparte_2 Controparte_1 la prima ha chiesto il rigetto della domanda proposta da quest'ultima e la revoca del decreto ingiuntivo, per cui, a fronte dell'accoglimento delle conclusioni formulate dall'assicurazione opposta, la terza chiamata deve ritenersi soccombente nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione presentata da revoca nei suoi Parte_2
confronti il decreto ingiuntivo n. 2106/2017 e dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2106/2017;
- Condanna ai sensi dell'art. 1953 c.c., a procurare la liberazione di Controparte_2
dalla fideiussione prestata in favore di nei termini Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione;
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
- Dichiara inammissibile l'intervento spiegato da e Controparte_5 Controparte_4
- Compensa le spese di lite tra e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
- Condanna e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 7.051,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 7.051,50, oltre spese generali al 15%, oneri
[...] fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 10/07/2024
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 di parte terza chiamata Parte_4 2 Cfr. doc. 2 di parte opponente
[...] 7 3 Cfr. doc. 9 di parte terza chiamata CP_9 9
[...]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 51/2018 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Claudia Lisetti;
Opponenti
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Tartaglia;
Opposta
NONCHÉ CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Serpolla;
Controparte_2 P.IVA_2
Terza chiamata
c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_3 P.IVA_3
Terza chiamata contumace
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. Controparte_4 C.F._3
c.f. , entrambi rappresentati e difesi Controparte_5 C.F._4 dall'Avv. Marta Serpolla;
Intervenuti
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 05/12/2023.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 27/11/2023. 1 Conclusioni per la terza chiamata: come da note scritte del 04/12/2023.
Conclusioni per gli intervenuti: come da note scritte del 04/12/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e allegando che, in data Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Parte_1
24/10/2008, la società aveva sottoscritto con poi fusa nella Controparte_2 Controparte_7 ricorrente, la polizza fideiussoria n. T20400A0056885, per un massimale di € 358.930,32, in favore del a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione Controparte_8 dovuti dalla società in favore dell'ente pubblico. Allegava che Controparte_2 Parte_2
e si erano costituiti Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Parte_1 fideiussori della società e che il aveva infine escusso la Controparte_2 Controparte_8 polizza presso la ricorrente per l'importo di € 89.753,78. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento immediato di tale somma.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2106/2017 RG 6449/2017.
Proponevano opposizione e disconoscendo la sottoscrizione Parte_3 Parte_2 apposta da quest'ultima in calce all'atto di coobbligazione, ed eccependo che l'assicurazione opposta aveva omesso di sollevare, nei confronti del l'estinzione della fideiussione, sia CP_8 ai sensi dell'art. 1955 c.c., avendo il determinato, con la propria colpevole condotta, CP_8
l'impossibilità di agire direttamente verso la società appaltatrice sia ai sensi Controparte_3 dell'art. 1957 c.c., non avendo il proposto le azioni nei confronti del soggetto tenuto al CP_8 pagamento nel termine prescritto. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna alla liberazione del fideiussore ex art. 1953 c.c. da parte della debitrice principale di cui chiedevano autorizzazione alla chiamata in causa. Controparte_2
Si costituiva l'opposta , eccependo la propria impossibilità di sollevare eccezioni Controparte_1 nei confronti del alla luce della natura di contratto autonomo di garanzia propria della CP_8 polizza fideiussoria prestata in favore del nonché la permanente Controparte_8 esistenza dell'obbligazione di garanzia, non essendo state ultimate le opere e non essendo intervenuto alcuno svincolo da parte del nei termini previsti dal contratto. Rispetto al CP_8 disconoscimento operato da dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo nei Parte_2 suoi confronti, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione del solo Parte_1
2 Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e concessa l'autorizzazione alla chiamata del terzo quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo l'estinzione della polizza Controparte_2 per decorso del termine finale, la titolarità dell'obbligazione in capo alla sola società CP_3
quale cessionaria dei terreni oggetto di urbanizzazione, e in subordine la risoluzione
[...] dell'assicurazione ex art. 1901 c.c. per mancato versamento del premio. Contestava dunque la domanda ex art. 1953 c.c. ed eccepiva la mala fede del e di Controparte_8 CP_1
rispettivamente nell'escussione e nel pagamento della garanzia. Proponeva infine
[...] domanda di manleva nei confronti della di cui chiedeva autorizzazione alla Controparte_3 chiamata in causa, al fine di esercitare nei suoi confronti l'azione di garanzia.
Intervenivano in giudizio anche e evidenziando Controparte_4 Controparte_5
l'interesse ad intervenire in causa per far valere, in qualità di fideiussori di il Controparte_2 beneficio della divisione ex art. 1946 c.c., e associandosi alle eccezioni di Controparte_2
Chiedevano quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa della e degli eredi di Controparte_3
nonché la riduzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1946 c.c. CP_6
Autorizzata, con provvedimento del 14/02/2019, la chiamata in causa della sola Controparte_3 quest'ultima rimaneva contumace.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
12/01/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'opposizione di Parte_2
Quanto alla posizione di va rilevato che questa ha disconosciuto la Parte_2 sottoscrizione della polizza fideiussoria su cui si fonda la domanda di pagamento in regresso formulata dall'assicurazione opposta. Quest'ultima non ha proposto istanza di verificazione, ma al contrario ha preso atto del disconoscimento e ha rinunciato al decreto ingiuntivo. Deve quindi essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
Parte_2
Diversamente da quanto affermato da parte terza chiamata, il rapporto processuale tra la e l'assicurazione non è affatto definito ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a fronte di un Pt_2 accordo transattivo tra le parti, bensì a seguito dell'acquiescenza, da parte dell'assicurazione, al disconoscimento di sottoscrizione operato dalla e della conseguente rinuncia al Pt_2 decreto ingiuntivo, che sottende una rinuncia all'azione, e dunque una fattispecie ben diversa dalla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., laddove la rinuncia all'azione non richiede l'accettazione
3 della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. Civ., n. 18255/2004).
Sono dunque irrilevanti le istanze istruttorie ex art. 210 c.p.c. formulate dalla terza chiamata, poiché la rinuncia all'azione prescinde dalla conclusione di un accordo transattivo.
La revoca del decreto ingiuntivo comporta l'assorbimento della domanda di rilievo ex art. 1953
c.c. formulata dall'opponente nei confronti della : è infatti evidente che tale Pt_2 CP_2 domanda, presupponendo la sussistenza della sua obbligazione verso il creditore, deve ritenersi proposta in via subordinata al rigetto dell'opposizione e del disconoscimento operato dalla per cui, a fronte della rinuncia all'azione e della revoca per tale causa del decreto Pt_2 ingiuntivo, la domanda riconvenzionale trasversale subordinata proposta verso la terza chiamata resta necessariamente assorbita.
3. Sull'opposizione di Parte_3
Quanto alla posizione di la sua opposizione si fonda sulle eccezioni ex art. 1955 Parte_1
e 1957 c.c., che secondo l'opponente l'assicurazione avrebbe dovuto sollevare nei confronti del
Comune garantito.
Tale opposizione non ha fondamento.
In primo luogo, l'art. 7, comma 2, delle Condizioni Generali di contratto prevedeva espressamente che l'assicurazione avrebbe eseguito il pagamento nei confronti del Comune garantito “dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”, con ciò limitando la possibilità dell'assicurato – nella specie – di sollevare eccezioni relative al pagamento del Controparte_2 premio.
In secondo luogo, l'art. 6, comma 1, delle medesime Condizioni Generali prevede l'obbligo del contraente assicurato di “procurare alla Società, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsivoglia eccezione,
l'immediata liberazione dagli obblighi di garanzia traenti origine dalla presente polizza” nel caso, previsto alla lettera h) e verificatosi nel caso di specie, di escussione della polizza da parte del Comune
Garantito, mentre l'art. 8, comma 1 prevede che “Il Contraente s'impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Tali clausole contrattuali, nel precludere espressamente la possibilità dell'assicurato di sollevare eccezioni, sono di per sé idonee a qualificare il contratto in termini di garanzia autonoma (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 15091/2021).
4 La preclusione vigente per l'assicurato deve intendersi riferita anche al fideiussore di questo.
Da un lato, infatti, nell'“atto di coobbligazione” stipulato dall'opponente si pattuisce una clausola
“A completamento delle condizioni generali di assicurazione”, con ciò implicitamente estendendo le condizioni generali vigenti per l'assicurato anche al fideiussore di questo.
Dall'altro lato, il dato implicito è reso esplicito dalle condizioni particolari pattuite, laddove i fideiussori coobbligati si obbligano “a tenere indenne la Società e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 del Codice
Civile ed a versare in qualunque momento alla Società stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza (…)”.
Anche in tal caso, l'esplicita rinuncia a sollevare eccezioni rende la fideiussione prestata dall'opponente un contratto autonomo di garanzia, con conseguente preclusione a sollevare in questa sede le eccezioni che l'assicurazione avrebbe dovuto a sua volta sollevare nei confronti del garantito al fine di evitare il pagamento. CP_8
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'opponente ha dedotto come “Nel comportamento della compagnia di assicurazione è sicuramente ravvisabile una eccessiva leggerezza nel pagamento effettuato”, ciò che tuttavia costituisce un'argomentazione del tutto generica, e comunque in contrasto con l'espressa rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti dell'assicurazione.
Né potrebbe ravvisarsi, nell'eventuale colpa dell'assicurazione, una causa ostativa al regresso verso il fideiussore, visto che il contratto autonomo di garanzia ammette unicamente la possibilità di sollevare la exceptio doli nei confronti del garantito (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
16345/2018), che tuttavia l'opponente non ha neppure dedotto.
Non rileva inoltre il fatto, pure dedotto dall'opponente e dalla terza chiamata, che CP_1
abbia richiesto il pagamento anche nei confronti della in quanto il fatto
[...] Controparte_3 estintivo del diritto di credito è costituito dall'avvenuto pagamento e non certo dalla semplice richiesta dello stesso. Conseguentemente, trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione, tale avvenuto pagamento avrebbe dovuto essere dimostrato da parte dell'opponente debitore, il quale non ha invece offerto alcuna prova documentale di tale pagamento, né ha formulato sul punto istanze istruttorie, limitate alla mera presentazione della richiesta di pagamento e alla sua
5 “registrazione” nell'ambito del concordato preventivo, senza tuttavia nulla provare in ordine al fatto che il pagamento sia effettivamente avvenuto.
Per le medesime ragioni, le istanze ex art. 210 c.p.c. formulate da sono del tutto CP_2 superflue, poiché non sono dirette a dimostrare l'effettivo pagamento concretamente avvenuto in favore di Controparte_1
Non rileva, infine, il fatto che, con atto del 16/07/2009, e abbiano CP_2 Controparte_1 elevato il valore della polizza fideiussoria, posto che il valore originario pattuito, pari a €
358.930,32, è comunque ampiamente superiore all'importo dell'obbligazione chiesta in pagamento in sede monitoria, pari a € 89.753,78.
Per tali ragioni, l'opposizione presentata da va rigettata. Parte_1
4. Sull'azione di rilievo esercitata da Parte_1
Acclarata l'obbligazione di quale fideiussore di di pagare a Parte_1 Controparte_2
l'importo da questa versato al in esecuzione della polizza Controparte_1 Controparte_8 fideiussoria, va esaminata l'azione di liberazione ex art. 1953 n. 1 c.c. proposta dall'opponente nei confronti della debitrice principale Controparte_2
Quest'ultima, costituitasi in giudizio a seguito della chiamata in causa da parte dell'opponente, ha sollevato molteplici eccezioni relative alla polizza fideiussoria, che devono essere esaminate prioritariamente trattandosi di questioni vertenti sul rapporto principale.
4.1. Sulla scadenza della polizza
La terza chiamata ha eccepito la scadenza della polizza fideiussoria stipulata con CP_2
, poiché il contratto prevedeva il termine finale in data 24/10/2010, dopo la quale Controparte_1
l'assicurata non avrebbe più pagato alcun premio, ma anzi in data 10/06/2009 avrebbe venduto il terreno oggetto di urbanizzazione, in ragione del quale era stata stipulata la polizza fideiussoria, alla mentre avrebbe eseguito il pagamento verso il Controparte_3 CP_1 [...] successivamente, ossia in data 16/01/2015. CP_8
L'eccezione non ha fondamento.
Va innanzitutto premesso che la vendita del terreno operata da verso Controparte_2 CP_3 non ha alcun rilievo ai fini dell'estinzione dell'obbligazione assunta da verso il
[...] CP_2 di CP_8 CP_8
Tale obbligazione trova infatti origine nella convenzione di lottizzazione stipulata dalla medesima società con il in data 20/11/2008, il cui art. 15 prevedeva Controparte_8 espressamente il rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle opere di
6 urbanizzazione, la cui validità era espressamente prevista “fino al collaudo delle opere stesse da parte del ai sensi del precedente art. 7 e pertanto fino alla dichiarazione liberatrice da parte del Controparte_8 stesso”. CP_8
La compravendita del 10/06/2009 tra e costituisce un accordo interno tra CP_2 CP_3 tali parti e non ha rilevo esterno nei confronti del Comune di CP_8
Da un lato, infatti, l'art. 9 del contratto prevede che “La parte acquirente subentra pro-quota al posto della parte venditrice in tutte le obbligazioni nascenti dai suddetti enti”1. Dall'altro lato, tale “subentro” va qualificato come accollo ex art. 1273 c.c., la cui efficacia verso il creditore presuppone l'adesione di questo, laddove peraltro, in base al comma 2 della disposizione, la liberazione del debitore originario richiede una dichiarazione espressa da parte del creditore.
Nel caso di specie tali dichiarazioni del creditore sono del tutto assenti, per cui, in base all'art. 1273, comma 3, c.c., lungi dal liberarsi dell'obbligazione, è rimasta obbligata in Controparte_2 solido con l'acquirente Controparte_3
La conclusione è del resto resa palese dall'art. 12 della convenzione di lottizzazione del
20/11/2008, in cui si prevede esplicitamente l'obbligo dell'eventuale lottizzante venditore di rendere edotto l'acquirente “degli oneri assunti nei riguardi del e non ancora Controparte_8 soddisfatti alla data dell'alienazione e che gli acquirenti stessi restano solidalmente responsabili degli oneri succitati”2.
È parimenti infondata l'eccezione di scadenza della polizza assicurativa.
È senz'altro vero che il termine finale del contratto era previsto nella data del 24/10/2010, ma è pur vero che, in base all'art. 4, comma 2, delle Condizioni Generali di contratto, “In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5
(ossia i documenti necessari alla liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, ndr) esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio”.
Da tale clausola contrattuale si evince che il termine finale della polizza fideiussoria, pur individuato nella data del 24/10/2010, era destinato ad essere prorogato fino al momento in cui l'assicurata avrebbe presentato la documentazione proveniente dal garantito utile a CP_8 dimostrare, secondo le previsioni contrattuali, lo svincolo della garanzia, e dunque la liberazione dell'assicurata dai propri obblighi verso il Controparte_2 CP_8 Conseguentemente, non è ravvisabile la effettiva scadenza della polizza fideiussoria stipulata, poiché non vi è alcuna prova del fatto che il avesse svincolato dalla garanzia CP_8 CP_2 nei termini previsti dall'art. 4 delle Condizioni Generali, ma vi è piuttosto la prova contraria, essendo pacifico il fatto che il abbia invece escusso la polizza presso Controparte_8
a fronte del mancato completamento delle opere di urbanizzazione. CP_1
4.2. Sulla risoluzione del contratto
In via subordinata, la terza chiamata ha eccepito la risoluzione del contratto di CP_2 assicurazione ai sensi dell'art. 1901 c.c., non essendo stato corrisposto il premio da parte dell'assicurata e non avendo l'assicurazione proceduto alla riscossione nel termine di sei mesi previsto dalla disposizione.
L'eccezione è, anche in questo caso, infondata.
L'art. 4 delle Condizioni Generali della polizza fideiussoria stipulata nel caso di specie prevede, come detto, la permanenza dell'obbligo di pagamento del premio – e dunque implicitamente la perdurante efficacia del contratto – “fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5”, con ciò derogando al disposto dell'art. 1901, comma 3, c.c. e svincolando l'efficacia dell'assicurazione al pagamento del premio.
Una tale clausola di deroga è senz'altro valida, visto che l'art. 1901 c.c. costituisce norma derogabile ai sensi dell'art. 1932 c.c., e considerato che la deroga in questione si pone in senso più favorevole all'assicurato, comportando una estensione della garanzia anche all'ipotesi di inadempimento, da parte dell'assicurato, della propria obbligazione sinallagmatica di pagamento del premio.
Per tali ragioni, non sussistono i presupposti della risoluzione del contratto invocata dalla terza chiamata . CP_2
4.3. Sulla exceptio doli
La terza chiamata ha infine eccepito l'abusività tanto della richiesta di escussione CP_2 della polizza da parte del di avvenuta il 16/09/2014, quanto del pagamento CP_8 CP_8 della stessa da parte dell'assicurazione, poiché entrambi i soggetti sapevano che la polizza era scaduta, che aveva venduto la sua proprietà a e che il termine per CP_2 CP_3
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione era fissato al 31/12/2014, dunque in un momento successivo alla richiesta di escussione.
L'eccezione non ha alcun fondamento.
8 Quanto alla scadenza della polizza, si è già detto sopra che la garanzia era ancora operante dopo il 24/10/2010, essendo la scadenza fissata alla produzione di specifica documentazione liberatoria e non semplicemente al decorso del termine.
Quanto alla vendita della proprietà, si è già detto sopra che tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini della permanenza dell'obbligazione di nei confronti del Comune, il CP_2 quale non aveva né aderito all'accollo né tanto meno acconsentito alla liberazione della debitrice originaria.
Quanto al termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, esso era sì fissato al
31/12/2014, ma la società appaltatrice aveva già espressamente comunicato al Controparte_3
Comune di in data 03/09/2014, tramite il proprio legale, di non trovarsi “nella CP_8 condizione di effettuare i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione”, precisando che “Allo stato attuale per la società mia assistita è difficile fornire allo Spett.le ente in indirizzo certezze sia in relazione alla concreta esecuzione dei lavori sia in relazione ai tempi degli stessi che comunque difficilmente potrebbero essere completati entro la data indicata del 31/12/2014”3.
Con tale dichiarazione, la società esecutrice dei lavori aveva già di fatto rappresentato la propria impossibilità a completare i lavori nel termine contrattuale, rendendo così pressoché certo ex ante l'inadempimento, con conseguente legittimità sia della richiesta di escussione della polizza da parte del pur prima della scadenza contrattuale, sia del pagamento della stessa da CP_8 parte dell'assicurazione.
4.4. Liberazione del fideiussore
Ciò posto in ordine al rapporto originato dalla polizza fideiussoria, è possibile esaminare la domanda di rilievo proposta dal fideiussore opponente.
In base all'art. 1953 c.c., il fideiussore può agire anche prima del pagamento nei confronti del debitore principale perché questi gli procuri la liberazione o presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.
Nel caso di specie il fideiussore ha esercitato la prima azione, ossia la domanda di rilievo per liberazione, da ritenersi ammissibile, in luogo dell'azione di regresso, in quanto non vi è prova del fatto che il fideiussore abbia già effettivamente pagato quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Per altro verso, sussiste il presupposto di cui all'art. 1953 n. 1 c.c., che consente al fideiussore di agire per il rilievo allorquando “è convenuto per il pagamento”, ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui l'assicurazione, attrice in senso sostanziale, ha agito in regresso verso i fideiussori a seguito della escussione della polizza.
Non può dubitarsi della compatibilità dell'azione di rilievo del fideiussore con la condanna di questo nei confronti dell'assicurazione, scaturente dal decreto ingiuntivo confermato a seguito del rigetto dell'opposizione. Infatti, se da un lato il creditore mantiene intatto il proprio diritto al pagamento solidale tanto nei confronti del fideiussore quanto nei confronti del debitore principale, dall'altro lato il rilievo del fideiussore ha rilevanza nei rapporti interni tra fideiussore e debitore principale, nell'ambito dei quali quest'ultimo sarà tenuto all'attività di facere, consistente o nel pagare direttamente l'obbligazione in favore del creditore o nell'ottenere la rinuncia del creditore alla fideiussione (cfr. Cass. Civ., n. 25317/2020).
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda di rilievo formulata in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti della quest'ultima deve essere condannata a Controparte_2 procurare la liberazione del fideiussore nei confronti del creditore Parte_1 [...]
CP_1
4.5. Sulla domanda di garanzia di verso CP_2 CP_3 CP_3
La terza chiamata ha a sua volta chiamato in causa la al fine di essere CP_2 Controparte_3 garantita da questa, in forza dell'art. 9 del contratto di compravendita del 10/06/2009, che prevedeva il subentro di nelle obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione CP_3 del 20/11/2008.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 04/12/2023, la parte terza chiamata ha domandato “nella denegata ipotesi anche solo di parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori
e nei confronti della dichiarare la tenuta a Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_2
CP_ garantire e manlevare la e, quindi, condannare la al pagamento di quanto la Controparte_2 Pt_5 fosse tenuta a pagare in favore degli attori e ”. Controparte_2 Parte_1 Parte_2
Tale domanda, così formulata, non può essere accolta.
Come detto sopra, la domanda di rilievo per liberazione trova esplicazione o nel pagamento effettuato dal debitore principale direttamente nei confronti del creditore, o nella rinuncia alla fideiussione da parte del creditore procurata dal debitore, ma in nessun caso può trovare esplicazione nel pagamento diretto da parte del debitore principale in favore del fideiussore.
Afferma sul punto la giurisprudenza di legittimità: “il limite dell'azione di rilievo di cui all'art.1953 c.c. resta governato da un possibile petitum di solo facere, e non di dare, dovendosi escludere che il fidejussore, prima di avere pagato e così onorando la garanzia, possa conseguire con quell'iniziativa e a propria volta il pagamento
10 da parte del debitore garantito;
si può così ripetere - con Cass. 3538/1984 - che la norma «consente al fideiussore, prima di aver pagato, ed a tutela delle proprie ragioni di regresso suscettibili di essere pregiudicate dallo stato d'insolvenza del debitore principale, di agire contro quest'ultimo, affinché lo liberi dall'impegno fideiussorio, mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione
(cosiddetto rilievo per liberazione), ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni
(cosiddetto rilievo per cauzione)»; il principio è stato ripreso in Cass. 14583/2010 e precisato da Cass.
11144/2012 ove si è detto che «l'oggetto dell'azione di rilievo, volta a tutelare il fideiussore dal rischio di dover pagare senza potersi poi rivalere nei confronti del debitore principale, ne esclude ... l'assimilabilità a quella di regresso, rispetto al cui esercizio essa assume anzi una funzione cautelare»” (così Cass. Civ., n.
25317/2020).
Nel caso di specie, non può essere condannata al pagamento di una somma nei Controparte_2 confronti del fideiussore per cui la domanda di garanzia, per come formulata Parte_1
CP_ nelle conclusioni (“condannare la al pagamento di quanto la fosse tenuta a Pt_5 Controparte_2 pagare in favore degli attori e ”) è priva del suo presupposto, ossia la Parte_1 Parte_2 condanna di al pagamento in favore di né è possibile Controparte_2 Parte_1 condannare comunque a tenere indenne da quanto eventualmente Controparte_3 Controparte_2 pagato a in liberazione del fideiussore, ostando a ciò l'art. 112 c.p.c., che Controparte_1 preclude al giudice sia la pronuncia su conclusioni diverse da quelle ritualmente rassegnate dalle parti, sia soprattutto la pronuncia su domande non proposte dalle parti.
Per tali ragioni, non essendo configurabile una condanna diretta di in favore di Controparte_2
la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 Controparte_3 deve essere rigettata.
5. Sull'intervento di e Controparte_4 Controparte_5
Come detto sopra, e hanno spiegato intervento in Controparte_4 Controparte_5 giudizio quali fideiussori di in base alla medesima polizza fideiussoria, associandosi CP_2 alle eccezioni sollevate da in ordine alla polizza fideiussoria ed invocando il beneficio CP_2 della divisione tra fideiussori ex art. 1947 c.c.
Va premesso che, sul piano processuale, l'intervento in questione deve considerarsi come adesivo autonomo, visto che gli intervenuti, oltre ad associarsi alle difese di , hanno CP_2 sollevato la questione della divisione tra fideiussori, non eccepita dagli opponenti Parte_3
e fideiussori convenuti in solido per il pagamento. Parte_2
Tale intervento è inammissibile.
11 Va premesso che la domanda monitoria da parte di è stata proposta Controparte_1 congiuntamente nei confronti della debitrice principale nonché dei fideiussori Controparte_2
e Il Controparte_5 Controparte_4 Parte_2 CP_6 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2106/2017, emesso a seguito del ricorso, è stato opposto dapprima da
, e nel giudizio rubricato al n. 7805/2017 RG CP_2 Controparte_5 Controparte_4 davanti al Tribunale, e poi da e nel presente giudizio n. Parte_1 Parte_2
51/2018 RG.
Nel giudizio n. 7805/2017 RG gli opponenti e ingiunti in Controparte_5 Controparte_4 solido, non hanno in alcun modo preteso la riduzione dell'obbligazione alla parte dovuta da ciascuno, sollevando eccezioni diverse dalla divisibilità dell'obbligazione fideiussoria, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Perugia n. 1736/2019.
Per contro, l'applicazione del disposto dell'art. 1947 c.c., e dunque la riduzione dell'obbligazione del fideiussore alla propria quota, deve ritenersi oggetto di una eccezione in senso stretto e non in senso lato. La disposizione prevede infatti che “Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta”, configurando quindi la divisione come oggetto di una specifica manifestazione di volontà da parte del fideiussore (“può esigere”).
Tale necessaria espressione di volontà comporta la riconduzione dell'eccezione al novero di quelle in senso stretto, laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità, le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale) (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 9810/2023).
Così qualificata l'eccezione di divisibilità dell'obbligazione di garanzia, ne consegue che
[...]
e avrebbero dovuto proporre tale eccezione tempestivamente in CP_5 Controparte_4 occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2106/2017, la cui citazione è stata spedita per la notifica in data 10/11/2017, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Perugia n.
1736/2019. Per contro, l'intervento in questo giudizio, in cui per la prima volta risulta sollevata l'eccezione di divisione, è avvenuto in data 13/02/2019, e dunque ampiamente dopo lo spirare
12 della preclusione maturata nel giudizio n. 7805/2017 RG a carico degli opponenti
[...]
e CP_5 Controparte_4
Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione (cfr. Cass. Civ., n. 22342/2019).
Tale principio, benché affermato in relazione alla prescrizione e in riferimento alla riunione delle cause, è applicabile anche nel caso di specie, in cui parimenti l'eccezione di divisione costituisce una eccezione in senso stretto e in cui parimenti, mediante l'intervento,
[...]
e hanno spiegato un'autonoma domanda di accertamento della CP_5 Controparte_4 minore entità dell'obbligazione verso . Controparte_1
Ne consegue che, essendo già maturata a carico degli intervenuti la preclusione sull'eccezione di divisione nel giudizio n. 7805/2017 RG, la proposizione della medesima eccezione nel presente giudizio attraverso l'intervento in causa si risolve uno strumento elusivo della decadenza verificatasi, che rende conseguentemente inammissibile l'intervento in causa.
Deve quindi essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da e Controparte_5
Controparte_4
6. Conclusioni e spese
In conclusione, mentre va revocato il decreto ingiuntivo n. 2106/2017 nei confronti di Pt_2 con declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'opposizione presentata
[...] da deve essere rigettata, con conferma nei suoi confronti del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2106/2017.
Per converso, la domanda dell'opponente nei confronti della terza chiamata Parte_1 deve essere accolta, con conseguente condanna di a procurare la Controparte_2 Controparte_2 liberazione del medesimo opponente.
13 La domanda di verso deve invece essere rigettata, mentre Controparte_2 Controparte_3
l'intervento in giudizio spiegato da e va dichiarato Controparte_5 Controparte_4 inammissibile.
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta , sussistono gravi ed Parte_2 Controparte_1 eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, atteso che il disconoscimento risulta eccepito dall'opponente solo a seguito dell'azione giudiziaria dell'assicurazione e non anche a seguito della diffida di pagamento del 27/01/2015, per cui non vi è prova del fatto l'assicurazione conoscesse o comunque potesse conoscere, prima della introduzione del giudizio, l'apocrifia della sottoscrizione apposta da prova che avrebbe invece Parte_2 dovuto fornire quest'ultima, e in mancanza della quale è ravvisabile un atteggiamento di acquiescenza da parte dell'assicurazione opposta.
Nel rapporto tra l'opponente e l'opposta , le spese vanno invece Parte_1 Controparte_1 regolate secondo l'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è pari a € 89.753,78, con conseguente applicazione del corrispondente scaglione ex DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della controversia.
Nel rapporto tra e la terza chiamata le spese di lite seguono parimenti Parte_1 CP_2 la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., secondo medesimi criteri sopra esposti.
Nel rapporto tra e la terza chiamata , se da un lato la rinuncia alla Parte_2 CP_2 domanda di pagamento da parte dell'assicurazione ha comportato l'assorbimento della domanda di rilievo proposta dall'opponente verso la terza , come detto sopra, CP_2 dall'altro lato sussistono, anche in questo caso, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, non essendo ravvisabile una soccombenza dell'opponente verso né effettiva, visto l'assorbimento della domanda Pt_2 CP_2 subordinata, né virtuale, visto da un lato che la domanda è stata proposta solo in via subordinata all'ipotesi di rigetto dell'opposizione, e dall'altro lato che essa, considerato l'esito della medesima domanda proposta dall'altro opponente sarebbe Parte_1 verosimilmente risultata fondata.
Nel rapporto tra e la terza chiamata nonostante la soccombenza della CP_2 Controparte_3 prima, tuttavia, a fronte della contumacia di non vi è luogo a provvedere sulle Controparte_3 spese di lite.
14 Nel rapporto tra gli intervenuti e e l'opposta Controparte_5 Controparte_4 [...]
nei confronti della quale deve ritenersi proposta una domanda di accertamento CP_1 della divisione dell'obbligazione, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., per cui i soccombenti vanno condannati al relativo pagamento.
Parimenti è a dirsi riguardo al rapporto processuale tra e , poiché Controparte_2 Controparte_1 la prima ha chiesto il rigetto della domanda proposta da quest'ultima e la revoca del decreto ingiuntivo, per cui, a fronte dell'accoglimento delle conclusioni formulate dall'assicurazione opposta, la terza chiamata deve ritenersi soccombente nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione presentata da revoca nei suoi Parte_2
confronti il decreto ingiuntivo n. 2106/2017 e dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2106/2017;
- Condanna ai sensi dell'art. 1953 c.c., a procurare la liberazione di Controparte_2
dalla fideiussione prestata in favore di nei termini Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione;
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
- Dichiara inammissibile l'intervento spiegato da e Controparte_5 Controparte_4
- Compensa le spese di lite tra e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
- Condanna e in Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 7.051,50, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 7.051,50, oltre spese generali al 15%, oneri
[...] fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 10/07/2024
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 di parte terza chiamata Parte_4 2 Cfr. doc. 2 di parte opponente
[...] 7 3 Cfr. doc. 9 di parte terza chiamata CP_9 9
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