Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2646/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: azione disconoscimento paternità di paternità, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Striano alla via Caionche n. 39, presso lo studio dell'Avv.
Lucia De Filippo, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n.
2021/1025 del 29.03.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
NONCHE'
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, residente in [...]; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
E
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1
e ne chiede il rigetto. Insiste nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata
l'art. 263 co. 3 c.c., in quanto il termine decadenziale quinquennale, decorrente dalla nascita del soggetto di cui si disconosce la paternità previsto al comma 3 dell'art. 244, è stato introdotto dal
d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in un'epoca successiva alla nascita del . Ragion Controparte_2 per cui si ritiene non applicabile la nuova disciplina. A ben leggere, inoltre, il co.4 suddetto prevede espressamente l'applicazione del termine quinquennale dalla nascita solo per le fattispecie di cui al primo e al secondo comma, mentre nel caso di specie l'azione è stata proposta in forza dell'ulteriore termine annuale previsto e concesso dal terzo comma. Si ritiene pertanto che il ricorso sia presentato tempestivamente e si insiste per l'accoglimento della domanda spiegata.
Si Chiede, pertanto, che la causa venga rimessa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Il P.M., in data 26.05.2025, ha espresso parere contrario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.04.2021, conveniva Parte_1 innanzi a questo Tribunale la moglie e il figlio , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare di non essere il padre di quest'ultimo.
A sostegno della domanda l'attore esponeva di aver contratto matrimonio con in data 27.06.2002 in Poggiomarino e che dalla loro unione era nato, Controparte_1 dopo appena cinque mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, il primogenito
, in data 09.11.2002, che veniva dunque denunciato all'ufficiale dello Stato CP_2
Civile del Comune di Poggiomarino come figlio legittimo di e Parte_1 CP_1
. Esponeva, dunque, che era stato concepito circa quattro mesi prima
[...] CP_2 del matrimonio, periodo in cui il e la erano fidanzati da più di un anno e Pt_1 CP_1 che, pertanto, sebbene presunto figlio legittimo, non poteva essere presunto come nato in [...] matrimonio, in quanto non decorreva il tempo previsto dall'art. 232 c.c. dalla celebrazione del matrimonio stesso.
Il allegava che la , nel mese di settembre 2020, aveva portato alla Pt_1 CP_1 sua conoscenza specifiche circostanze di fatto dallo stesso apprese con la dovuta certezza solo dopo al matrimonio, da cui si evinceva che non era stato concepito dalla CP_2 sua unione con la moglie;
che, pertanto, aveva manifestato la sua precisa intenzione di disconoscere la paternità in considerazione della non corrispondenza tra le risultanze
2 dell'atto di nascita di e la sua paternità biologica, nonché la chiara volontà di
CP_2 richiedere la separazione personale dei coniugi (giudizio pendente al n. R.G. 6375/2020 dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata); che, soltanto nel mese di settembre 2020 aveva appreso dell'infedeltà coniugale della che, a suo dire, per circa venti CP_1 anni, aveva intrattenuto una stabile e duratura relazione extraconiugale con un altro uomo;
che la moglie gli aveva chiaramente rilevato che il primogenito era figlio
CP_2 di un altro uomo, con il quale, dopo aver lasciato il tetto coniugale, aveva cominciato a convivere stabilmente unitamente ai figli , ed;
che, tale
CP_2 Per_1 Per_2 circostanza era nota già da tempo anche allo stesso
CP_2
Tanto premesso, l'attore chiedeva che fosse accertato e dichiarato che
[...]
non è figlio di . CP_2 Parte_1
All'udienza del 13.09.2021, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. e rinviava all'udienza dell'11.05.2022.
All'udienza su citata, il G.I. ammetteva parte attrice alla prova testimoniale, riservandosi all'esito sulla richiesta di CTU e fissando per l'espletamento l'udienza del
07.11.2022.
All'udienza di cui sopra, escussi i testi, il G.I. rinviava per il giuramento del CTU all'udienza del 22.03.2023, poi differita al 23.10.2023.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che non era pervenuto alcun atto di accettazione dell'incarico da parte del
CTU ed evidenziato che, ai sensi dell'art. 263 III comma c.c., l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento non può essere comunque proposta “oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento”, il G.I. revocava la nomina del CTU e rinviava la causa all'udienza del 05.02.2024 (poi rinviata al 08.07.2024) per la precisazione delle conclusioni, ritenendo di dover provocare il contraddittorio in ordine alla ammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità promossa dall'attore con atto notificato nell'aprile del 2021.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 08.07.2024, rilevato che ai sensi dell'art. 104, comma 7, Decreto legislativo del 28/12/2013 - N. 154 9. 7. “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo” ed ai sensi del comma 9 del medesimo articolo “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo”, ritenuta la
3 causa matura per la decisione, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.03.2025.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 17.03.2025 - giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale, disponendo trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 26.05.2025, esprimeva parere negativo.
Preliminarmente, tenuto conto che, nonostante regolare notifica avvenuta in data
28.04.2021, e non si sono costituiti in giudizio ne va Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Ritiene il Collegio debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda, in quanto non tempestiva.
All'uopo si evidenzia che con atto di citazione notificato a e Controparte_2
in data 28.04.2021, l'attore ha chiesto di accertare che Controparte_1 Parte_1 nato a [...] in data [...] e registrato nella Controparte_2 stessa data presso il Comune di Poggiomarino come figlio di e Parte_1 CP_1
, non è suo figlio.
[...]
Il predetto è nato in [...] matrimonio contratto dall'attore con la CP_2 convenuta in data 27.06.2002 in Poggiomarino. Controparte_1
In termini di prospettazione teorica, dunque, l'azione de qua va inquadrata come azione di disconoscimento di paternità.
Invero quando si verifica una nascita da donna coniugata, l'art. 231 c.c. attribuisce al marito di lei la paternità del nato;
a sua volta l'art. 232 c.c. integra la previsione con una presunzione di concepimento durante il matrimonio, quando la nascita avviene dopo che non sono decorsi ancora 300 giorni da una serie di eventi che incidono sul vincolo matrimoniale o sulla convivenza. Si tratta di una duplice presunzione, in forza della quale viene di regola formato l'atto di nascita ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396, di figlio nato all'interno del matrimonio, costitutivo del relativo status;
ciò salvo che la donna dichiari il figlio come concepito con persona diversa dal marito, riconoscendolo come nato al di fuori del matrimonio.
L'art. 231 c.c, innanzi citato nella sua attuale formulazione è frutto della modifica apportata dall'art. 8, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, in quanto il testo precedente prevedeva una presunzione di paternità per i soli figli concepiti in costanza di matrimonio.
4 La modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014, e come chiaramente disposto per la disciplina transitoria dall'art. 104 del dlg 153/2013, comma 7 “. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n.
219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
Dunque il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre.
La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art. 143 c.c., dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà (intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali). È evidente come il disconoscimento attenga allo stato dei figli nati all'interno del matrimonio (identificati, prima della riforma di cui alla L. 10 dicembre 2012, n. 219, come
"figli legittimi", in contrapposizione a quelli "naturali").
Pertanto il disconoscimento di paternità è lo strumento giudiziale con cui superare la presunzione legale, in base alla quale il figlio nato da donna coniugata si ritiene generato dal di lei marito.
L'azione mira a far accertare che il figlio è stato generato da altro uomo e che, allo stato, è figlio della sola madre, salvo un eventuale riconoscimento da parte del padre biologico, ovvero una successiva azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che la madre o il figlio potranno esperire.
Il disconoscimento della paternità, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, era ammissibile soltanto nelle ipotesi tipiche contemplate dall'abrogato art. 235, nn. 1, 2, 3 c.c. (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo di presunto concepimento;
impotenza, anche solo di generare, del marito;
adulterio della moglie o celamento di gravidanza).
Il D.Lgs. n. 154/2013 ha abrogato l'art. 235 c.c. ed ha inserito le stesse fattispecie nel nuovo art. 244 c.c., all'interno della più generale disciplina dell'azione di disconoscimento;
nella sostanza pertanto nulla è mutato.
Può affermarsi dunque che i presupposti dell'azione siano tipici, ancorché uniti da un unico denominatore comune, rappresentato da un "adulterio" in senso lato, con connesso concepimento ad opera di uomo differente dal marito di colei che ebbe a partorire, a prescindere dalle specifiche circostanze in cui detto adulterio venne consumato.
5 L'art. 243-bis c.c., introdotto con il D.Lgs. n. 154/2013, conferma quanto già in precedenza previsto.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio. È esclusa legittimazione in capo ad altri soggetti, che pure potrebbero avervi interesse (in primis, il padre biologico, cui la giurisprudenza ha da sempre negato anche il potere di intervento nel procedimento: Cass. sez. I, 15 novembre 2001, n. 14315; Cass. sez. I,
6 aprile 1995, n. 4035), ivi compreso il pubblico ministero (cfr Tribunale Nola sez. II,
26/09/2019, (ud. 16/09/2019, dep. 26/09/2019), n.1971).
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di sei mesi o di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge.
È poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età; per i figli già nati alla data del 7 febbraio 2014, il termine quinquennale prenderà a decorrere da questa data.
L'azione, se proposta dal figlio, non è assoggettata a termine decadenziale alcuno.
Orbene, nel caso di specie, il riconoscimento è stato effettuato all'atto della nascita del piccolo , ed in costanza di matrimonio, dunque prima dell'entrata in vigore, CP_2 avvenuta il 07.02.2014, del d.lgs. 154/2013, quindi il termine per proporre l'azione di impugnazione decorre dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Dalla predetta data del 07.02.2014 a quella della notifica dell'atto introduttivo della lite avvenuta in data 28.04.2021, risulta decorso il termine massimo di cinque anni previsto dal comma IV dell'art. 244 c.c., venuto a scadere a scadere in data
07.02.2019.
Ne discende che la presente azione, proposta dal padre con atto di citazione notificato in data 28.04.2021 deve considerarsi inammissibile in quanto non tempestiva.
Attesa la contumacia dei convenuti, nulla si dispone per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come innanzi proposta, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità della domanda di disconoscimento della paternità avanzata da;
Parte_1
• nulla spese;
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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