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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2689/2025 RG
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIUSEPPE CHIAPPETTA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. Parte_1 conveniva dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1
determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (complessivi euro € 3.160,50) assumendo che l' è incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite CP_2 erogazioni di prestazioni assistenziali (pensione di inabilità civile) relativamente al periodo gennaio 2022/novembre 2024 per superamento dei requisiti reddituali nell'anno 2022.
Deduceva il ricorrente l'irripetibilità delle somme, perché in ogni caso percepite in buona fede e chiedeva, quindi, un accertamento dell'insussistenza del diritto dell alla ripetizione, annullando i CP_1
1 provvedimenti di recupero.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1 rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato il superamento dei limiti reddituali per fruire, nella misura corrisposta, della prestazione assistenziale riconosciuta al ricorrente.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 29.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza
(contenenti ampi argomenti difensivi) nella data del 18.09.2025, la parte convenuta il 26.09.2025.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020).
Ancora: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in
2 via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Sez. L. n. 13915/2021).
Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata.
Nel caso di specie, in cui non viene in alcun modo eccepita la mala fede del ricorrente, gli importi corrisposti indebitamente ripetibili dall' sono CP_1 solo quelli erogati successivamente all'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale.
Tale accertamento è avvenuto, in difetto di altra documentazione da cui risulti una data pregressa, il 13.11.2024 (data della riliquidazione della prestazione;
cfr. allegato 1 al ricorso).
E' vero che l' aveva sicuramente la possibilità di accertare i maggiori CP_1 redditi sulla base della dichiarazione presentata dal ricorrente nel 2023, relativa all'anno 2022 (“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del
3 possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme 4 o estensore R. G. n. 23608/2013 precedentemente Pt_2 Pt_3 corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994”; Cass., n. 28771/2018 che richiama Cass. 7048/2006); di fatto, tuttavia, l'accertamento è avvenuto il 13 novembre 2024, di tal ché quanto corrisposto per il periodo 13/31 novembre 2024 è ripetibile.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Appello di Catanzaro:
“…è evidente che la formazione dell'indebito non sia ascrivibile né ad un comportamento colposo, né tantomeno doloso della ….; ma piuttosto ascrivibile all'ente erogatore, che non ha attivato i controlli sulle comunicazioni reddituali della pensionata (com'è suo onere ai sensi dell'art. 42d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003), allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione di quanto già eventualmente erogato. Ne discende, in ossequio ai principi giurisprudenziali più sopra richiamati, che deve essere esclusa la ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente precedentemente al momento in cui l ha CP_1
accertato l'indebito. Accertamento che -in mancanza di altri precisi riferimenti temporali - deve ritenersi effettuato alla data del 24.8.2016, ossia quando l'Ente ha proceduto alla riliquidazione dell'assegno sociale tenendo conto del superamento dei limiti reddituali… la sentenza va quindi riformata, dichiarandosi irripetibili le somme percepite dalla … fino al 24.8.2016” (sentenza n. 81/2024, pubblicata il
26.03.2024).
Con riferimento al periodo pregresso (gennaio 2022/12.11.2024) deve, per contro, ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove
4 si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr.
Cass. 16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass. 28771/2018, Cass. 31372/2019,
Cass. 26036/2019; in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al periodo gennaio
2022/12.11.2024.
Le spese di lite possono essere compensate al 20%, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti del ricorrente alla CP_1
ripetizione della somma richiesta per il periodo gennaio 2022/12.11.2024.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
20%, liquida in euro 1.049,60, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 30/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2689/2025 RG
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIUSEPPE CHIAPPETTA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. Parte_1 conveniva dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1
determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (complessivi euro € 3.160,50) assumendo che l' è incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite CP_2 erogazioni di prestazioni assistenziali (pensione di inabilità civile) relativamente al periodo gennaio 2022/novembre 2024 per superamento dei requisiti reddituali nell'anno 2022.
Deduceva il ricorrente l'irripetibilità delle somme, perché in ogni caso percepite in buona fede e chiedeva, quindi, un accertamento dell'insussistenza del diritto dell alla ripetizione, annullando i CP_1
1 provvedimenti di recupero.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1 rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato il superamento dei limiti reddituali per fruire, nella misura corrisposta, della prestazione assistenziale riconosciuta al ricorrente.
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 29.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza
(contenenti ampi argomenti difensivi) nella data del 18.09.2025, la parte convenuta il 26.09.2025.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020).
Ancora: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in
2 via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Sez. L. n. 13915/2021).
Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata.
Nel caso di specie, in cui non viene in alcun modo eccepita la mala fede del ricorrente, gli importi corrisposti indebitamente ripetibili dall' sono CP_1 solo quelli erogati successivamente all'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale.
Tale accertamento è avvenuto, in difetto di altra documentazione da cui risulti una data pregressa, il 13.11.2024 (data della riliquidazione della prestazione;
cfr. allegato 1 al ricorso).
E' vero che l' aveva sicuramente la possibilità di accertare i maggiori CP_1 redditi sulla base della dichiarazione presentata dal ricorrente nel 2023, relativa all'anno 2022 (“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del
3 possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme 4 o estensore R. G. n. 23608/2013 precedentemente Pt_2 Pt_3 corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994”; Cass., n. 28771/2018 che richiama Cass. 7048/2006); di fatto, tuttavia, l'accertamento è avvenuto il 13 novembre 2024, di tal ché quanto corrisposto per il periodo 13/31 novembre 2024 è ripetibile.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Appello di Catanzaro:
“…è evidente che la formazione dell'indebito non sia ascrivibile né ad un comportamento colposo, né tantomeno doloso della ….; ma piuttosto ascrivibile all'ente erogatore, che non ha attivato i controlli sulle comunicazioni reddituali della pensionata (com'è suo onere ai sensi dell'art. 42d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003), allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione di quanto già eventualmente erogato. Ne discende, in ossequio ai principi giurisprudenziali più sopra richiamati, che deve essere esclusa la ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente precedentemente al momento in cui l ha CP_1
accertato l'indebito. Accertamento che -in mancanza di altri precisi riferimenti temporali - deve ritenersi effettuato alla data del 24.8.2016, ossia quando l'Ente ha proceduto alla riliquidazione dell'assegno sociale tenendo conto del superamento dei limiti reddituali… la sentenza va quindi riformata, dichiarandosi irripetibili le somme percepite dalla … fino al 24.8.2016” (sentenza n. 81/2024, pubblicata il
26.03.2024).
Con riferimento al periodo pregresso (gennaio 2022/12.11.2024) deve, per contro, ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove
4 si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr.
Cass. 16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass. 28771/2018, Cass. 31372/2019,
Cass. 26036/2019; in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al periodo gennaio
2022/12.11.2024.
Le spese di lite possono essere compensate al 20%, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti del ricorrente alla CP_1
ripetizione della somma richiesta per il periodo gennaio 2022/12.11.2024.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
20%, liquida in euro 1.049,60, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 30/09/2025
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