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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5485/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 14/01/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. BRESCIANI MARCO, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.119/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
LOMBARDO, Via Fornaci n. 18 – non costituito - CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “chiede la separazione personale alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale viene
pagina 1 di 3 assegnata al marito con i mobili ivi contenuti;
3) concedersi reciproco nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Milano il 30/10/2004, in regime di CP_1 comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole, e che il rapporto coniugale si è oramai logorato da tempo con conseguente venir meno della comunione morale e spirituale – chiedeva all'intestato Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separatamente, rinunziando espressamente ad ogni richiesta di natura economica nei confronti del coniuge, al quale chiedeva di assegnare la casa coniugale coi mobili ivi contenuti, concedendosi alle parti il nulla osta al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio mediante la notificazione del ricorso-decreto alla controparte presso l'indirizzo di residenza anagrafica, all'udienza tenutasi in data
14/01/2025 il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e procedeva a CP_1 sentire liberamente la parte ricorrente, che confermava l'intenzione di separarsi dal coniuge.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
La disaffezione per la vita in comune manifestata dalla moglie mediante la proposizione del ricorso, l'assenza del convenuto nella presente procedura e l'impossibilità per il giudice di esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, sono tutti elementi dimostrativi di come la prosecuzione della convivenza appaia oggettivamente impossibile, ragion per cui va dichiarata la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., nulla può essere disposto in merito alla richiesta assegnazione della casa coniugale in favore del convenuto.
Inoltre, va dichiarato il non luogo a provvedere da parte di questo Tribunale sulla richiesta di rilascio del “nulla osta” all'espatrio dei coniugi.
Stante la natura necessaria del giudizio di separazione e la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Milano il 30/10/2004 (dati CP_1 trascrizione: anno 2004; atto n.1708, reg.01, parte I);
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 14/01/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. BRESCIANI MARCO, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.119/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1
LOMBARDO, Via Fornaci n. 18 – non costituito - CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “chiede la separazione personale alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale viene
pagina 1 di 3 assegnata al marito con i mobili ivi contenuti;
3) concedersi reciproco nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Milano il 30/10/2004, in regime di CP_1 comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole, e che il rapporto coniugale si è oramai logorato da tempo con conseguente venir meno della comunione morale e spirituale – chiedeva all'intestato Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separatamente, rinunziando espressamente ad ogni richiesta di natura economica nei confronti del coniuge, al quale chiedeva di assegnare la casa coniugale coi mobili ivi contenuti, concedendosi alle parti il nulla osta al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio mediante la notificazione del ricorso-decreto alla controparte presso l'indirizzo di residenza anagrafica, all'udienza tenutasi in data
14/01/2025 il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e procedeva a CP_1 sentire liberamente la parte ricorrente, che confermava l'intenzione di separarsi dal coniuge.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
La disaffezione per la vita in comune manifestata dalla moglie mediante la proposizione del ricorso, l'assenza del convenuto nella presente procedura e l'impossibilità per il giudice di esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, sono tutti elementi dimostrativi di come la prosecuzione della convivenza appaia oggettivamente impossibile, ragion per cui va dichiarata la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., nulla può essere disposto in merito alla richiesta assegnazione della casa coniugale in favore del convenuto.
Inoltre, va dichiarato il non luogo a provvedere da parte di questo Tribunale sulla richiesta di rilascio del “nulla osta” all'espatrio dei coniugi.
Stante la natura necessaria del giudizio di separazione e la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata e disattesa ogni altra domanda, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in Milano il 30/10/2004 (dati CP_1 trascrizione: anno 2004; atto n.1708, reg.01, parte I);
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3