Articolo 301 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 300Articolo 284 bis
Versione
31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
Art. 301. Organi della liquidazione coatta amministrativa 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. ((Si applicano gli articoli 356 e 358.)) E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativa.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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