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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1968/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, al vico Piscinale n. 16, presso lo studio legale dell'avv. Elena Petraio, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/02/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento del diritto di godere del reddito di cittadinanza e dell'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione, con ripristino della stessa.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto una comunicazione di revoca del reddito di cittadinanza goduto;
1 b) Che tale richiesta era motivata alla luce della mancata residenza in Italia da almeno dieci anni;
c) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
In tema di indebito è noto che l'onere della prova dell'insussistenza dell'indebito ricada sulla parte ricorrente che deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento della prestazione.
Nel presente giudizio, quindi, parte ricorrente ha dato prova di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge: in particolare dalle allegazioni e dalle contestazioni avanzate dall'ente previdenziale deve ritenersi pacifico come il patrimonio mobiliare ed immobiliare compatibile con quanto richiesto dalla legge, così come il reddito posseduto da parte ricorrente.
Parte resistente, infatti, non ha avanzato alcuna contestazione rispetto al possesso dei requisiti di legge se non per l'aspetto che aveva determinato la revoca della prestazione in via amministrativa, relativo alla residenza in Italia per almeno dieci anni.
Parte ricorrente, tuttavia, ha depositato documentazione idonea ad attestare la residenza in
Italia da almeno 10 anni: sia l'estratto contributivo depositato che la domanda di emersione presentata ai sensi della lg. 102/2009 dimostrano che la ricorrente si trovava in Italia già prima di ottenere la residenza giuridicamente ed in particolare da un mese antecedente al decennio necessario per l'ottenimento della prestazione in oggetto.
È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che alla luce della finalità assistenziale della prestazione del reddito di cittadinanza, il requisito della residenza non possa che essere inteso come residenza di fatto, con la conseguenza che è possibile per la parte provare con ogni mezzo tale residenza sul territorio nazionale, anche in contrasto con la residenza giuridica tecnicamente intesa.
Per le ragioni indicate, quindi, deve ritenersi che non vi fosse ragione per revocare il beneficio del reddito di cittadinanza nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che quanto già erogato non può ritenersi indebito – e conseguentemente non deve essere ripetuto – e che l' CP_2
deve provvedere alla restituzione di quanto eventualmente recuperato, il tutto oltre interessi, provvedendo al ripristino della prestazione nei limiti temporali previsti dalla legge rispetto al momento di presentazione della domanda.
Nessun rilievo, poi, può assumere rispetto al presente giudizio il godimento – intervenuto successivamente – da parte della ricorrente di altra prestazione assistenziale.
2 La domanda volta ad ottenere il diritto a prestazioni future, invece, non può che essere dichiarata inammissibile, non essendo possibile verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dello
Stato in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la prestazione in relazione a domande ancora non presentate;
- Accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto dichiara non sussistere l'indebito di cui alla comunicazione del 31/8/22 e condanna l' al ripristino della prestazione nei limiti CP_2
temporali previsti dalla legge, oltre interessi;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa,.
Si comunichi.
Aversa, 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1968/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, al vico Piscinale n. 16, presso lo studio legale dell'avv. Elena Petraio, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/02/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento del diritto di godere del reddito di cittadinanza e dell'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione, con ripristino della stessa.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto una comunicazione di revoca del reddito di cittadinanza goduto;
1 b) Che tale richiesta era motivata alla luce della mancata residenza in Italia da almeno dieci anni;
c) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
In tema di indebito è noto che l'onere della prova dell'insussistenza dell'indebito ricada sulla parte ricorrente che deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento della prestazione.
Nel presente giudizio, quindi, parte ricorrente ha dato prova di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge: in particolare dalle allegazioni e dalle contestazioni avanzate dall'ente previdenziale deve ritenersi pacifico come il patrimonio mobiliare ed immobiliare compatibile con quanto richiesto dalla legge, così come il reddito posseduto da parte ricorrente.
Parte resistente, infatti, non ha avanzato alcuna contestazione rispetto al possesso dei requisiti di legge se non per l'aspetto che aveva determinato la revoca della prestazione in via amministrativa, relativo alla residenza in Italia per almeno dieci anni.
Parte ricorrente, tuttavia, ha depositato documentazione idonea ad attestare la residenza in
Italia da almeno 10 anni: sia l'estratto contributivo depositato che la domanda di emersione presentata ai sensi della lg. 102/2009 dimostrano che la ricorrente si trovava in Italia già prima di ottenere la residenza giuridicamente ed in particolare da un mese antecedente al decennio necessario per l'ottenimento della prestazione in oggetto.
È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che alla luce della finalità assistenziale della prestazione del reddito di cittadinanza, il requisito della residenza non possa che essere inteso come residenza di fatto, con la conseguenza che è possibile per la parte provare con ogni mezzo tale residenza sul territorio nazionale, anche in contrasto con la residenza giuridica tecnicamente intesa.
Per le ragioni indicate, quindi, deve ritenersi che non vi fosse ragione per revocare il beneficio del reddito di cittadinanza nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che quanto già erogato non può ritenersi indebito – e conseguentemente non deve essere ripetuto – e che l' CP_2
deve provvedere alla restituzione di quanto eventualmente recuperato, il tutto oltre interessi, provvedendo al ripristino della prestazione nei limiti temporali previsti dalla legge rispetto al momento di presentazione della domanda.
Nessun rilievo, poi, può assumere rispetto al presente giudizio il godimento – intervenuto successivamente – da parte della ricorrente di altra prestazione assistenziale.
2 La domanda volta ad ottenere il diritto a prestazioni future, invece, non può che essere dichiarata inammissibile, non essendo possibile verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dello
Stato in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la prestazione in relazione a domande ancora non presentate;
- Accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto dichiara non sussistere l'indebito di cui alla comunicazione del 31/8/22 e condanna l' al ripristino della prestazione nei limiti CP_2
temporali previsti dalla legge, oltre interessi;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa,.
Si comunichi.
Aversa, 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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