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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 178/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Altea Capriglione, come da presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to
Elisa D'Onofrio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, rappresentava di aver Parte_1 contratto in data 26.06.2014 matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli con CP_1
, dal quale non sono nati figli e chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio.
La resistente, regolarmente citata in giudizio, si costituiva ed insisteva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza del 9.12.2024 le parti depositavano in atti accordo sottoscritto dalle stesse e chiedevano il recepimento di quanto segue: “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b., L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.6.2014 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Casalnuovo per l'anno 2014, n. 16 Parte 1 serie Ufficio 1, contratto in Casalnuovo di
Napoli tra il SI. e la SI.ra e per l'effetto determinare:
1. che non è dovuto Parte_1 Controparte_1 alcun assegno divorzile in favore della coniuge per i fatti di cui sopra;
2. che la casa coniugale è assegnata alla SI.ra
; ordinare altresì la trascrizione di detta cessazione degli effetti civili del matrimonio all'ufficiale Controparte_1 dell'anagrafe del Comune di Casalnuovo”.
Sostituita l'udienza di comparizione con l'assegnazione di un termine per note scritte all'8.1.2025, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riservava la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
2 Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
3. Con riguardo alla disciplina delle questioni economiche tra le parti, il Tribunale, viste le intese nell'ambito delle quali le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., potendoli recepire integralmente.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.06.2004 in
Casalnuovo di Napoli tra , nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Casalnuovo di Napoli dell'anno 2014, Atto n. 16, parte I, serie Ufficio 1;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 9 gennaio 2025
3 Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 178/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Altea Capriglione, come da presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to
Elisa D'Onofrio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, rappresentava di aver Parte_1 contratto in data 26.06.2014 matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli con CP_1
, dal quale non sono nati figli e chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio.
La resistente, regolarmente citata in giudizio, si costituiva ed insisteva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza del 9.12.2024 le parti depositavano in atti accordo sottoscritto dalle stesse e chiedevano il recepimento di quanto segue: “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b., L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 26.6.2014 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Casalnuovo per l'anno 2014, n. 16 Parte 1 serie Ufficio 1, contratto in Casalnuovo di
Napoli tra il SI. e la SI.ra e per l'effetto determinare:
1. che non è dovuto Parte_1 Controparte_1 alcun assegno divorzile in favore della coniuge per i fatti di cui sopra;
2. che la casa coniugale è assegnata alla SI.ra
; ordinare altresì la trascrizione di detta cessazione degli effetti civili del matrimonio all'ufficiale Controparte_1 dell'anagrafe del Comune di Casalnuovo”.
Sostituita l'udienza di comparizione con l'assegnazione di un termine per note scritte all'8.1.2025, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riservava la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
2 Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
3. Con riguardo alla disciplina delle questioni economiche tra le parti, il Tribunale, viste le intese nell'ambito delle quali le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., potendoli recepire integralmente.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.06.2004 in
Casalnuovo di Napoli tra , nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Casalnuovo di Napoli dell'anno 2014, Atto n. 16, parte I, serie Ufficio 1;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di conSIlio del 9 gennaio 2025
3 Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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