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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11385 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 27.3.2025,
e vertente tra
”, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Simone Attianese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio
SS e CH ER procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
pagina 1 di 5 FATTO
Con atto ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. .UCCR.87160 del CP_1
31.12.2020 ex R.D. n. 639/10 dell'importo di euro 973.755,26 per la ripetizione di somme relative al finanziamento delle misure di sostegno allo sviluppo rurale ex
Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20.9.2005.
Parte attrice eccepiva la violazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/90; che l'amministrazione più volte disponeva delle proroghe e non valutava le cause di forza maggiore ed i gravi e giustificati motivi;
che con provvedimento n. 9740 del
25.7.2013 la disponeva la decadenza di tutti i benefici concessi alle CP_2 società aderenti al “PIF Progetto Verde”, compresa la società attrice;
che le richieste di proroga restavano prive di riscontro;
di aver subito condizionamenti che hanno reso difficoltosa l'esecuzione del progetto;
che “ con nota del CP_1
17.9.2014 chiedeva la restituzione di euro 962.342,93, pari al 110% dell'importo precedentemente percepito;
che la revoca del contributo era disposta nonostante ci fossero tutte le condizioni per rinviare il termine di completamento del programma;
di aver dovuto affrontare tre calamità naturali verificatesi negli anni 2012, 2014 e
2017, siccità, gelate ed alluvioni, nonché il mancato approvvigionamento di energia elettrica per il furto di cavi, e che non poteva essere utilizzato lo strumento ex r.d. n. 639/1910.
Si costituiva la , eccependo la nullità della notifica della citazione in CP_1 riassunzione perché effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, di aver chiesto la restituzione delle somme per la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione e la infondatezza dell'opposizione.
pagina 2 di 5 All'udienza del 27.3.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento dell'ingiunzione, la ” per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il CP_1
rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica dell'atto di riassunzione perché effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.
Ed invero, come è noto, le ipotesi di nullità della notificazione sono sanate dalla comparizione del destinatario, come è nel caso in esame, con effetto retroattivo: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorchè tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera “ex tunc”. (Cass. civ., sez. trib.,
27 gennaio 2001, n. 1184). Nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2001,
n. 3796.
Sempre in via preliminare, l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n.
34552; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I,
25/08/2004, n. 16855).
pagina 3 di 5 Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonchè di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV,
25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame.
Nel merito non è contestata la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione, ma parte attrice lamenta la mancata concessione delle proroghe richieste sussistendone i presupposti.
Orbene, sotto un primo profilo, la concessione delle proroghe rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, la quale, nella valutazione dell'interesse pubblico, si determina se concederle o meno, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
Per altro aspetto, e la circostanza è decisiva, parte attrice non ha dimostrato che in presenza delle proroghe le opere sarebbero state ultimate, ovvero completate negli eventuali ulteriori termini concessi, non indicando neanche parte attrice, la quale non ha depositato né memorie istruttore, né comparse conclusionali, la durata di queste proroghe necessarie al completamento delle opere.
L'opposizione è, conseguentemente, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle
[...]
pagina 4 di 5 spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 30.7.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65633 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 27.3.2025,
e vertente tra
”, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Simone Attianese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio
SS e CH ER procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
pagina 1 di 5 FATTO
Con atto ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. .UCCR.87160 del CP_1
31.12.2020 ex R.D. n. 639/10 dell'importo di euro 973.755,26 per la ripetizione di somme relative al finanziamento delle misure di sostegno allo sviluppo rurale ex
Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20.9.2005.
Parte attrice eccepiva la violazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/90; che l'amministrazione più volte disponeva delle proroghe e non valutava le cause di forza maggiore ed i gravi e giustificati motivi;
che con provvedimento n. 9740 del
25.7.2013 la disponeva la decadenza di tutti i benefici concessi alle CP_2 società aderenti al “PIF Progetto Verde”, compresa la società attrice;
che le richieste di proroga restavano prive di riscontro;
di aver subito condizionamenti che hanno reso difficoltosa l'esecuzione del progetto;
che “ con nota del CP_1
17.9.2014 chiedeva la restituzione di euro 962.342,93, pari al 110% dell'importo precedentemente percepito;
che la revoca del contributo era disposta nonostante ci fossero tutte le condizioni per rinviare il termine di completamento del programma;
di aver dovuto affrontare tre calamità naturali verificatesi negli anni 2012, 2014 e
2017, siccità, gelate ed alluvioni, nonché il mancato approvvigionamento di energia elettrica per il furto di cavi, e che non poteva essere utilizzato lo strumento ex r.d. n. 639/1910.
Si costituiva la , eccependo la nullità della notifica della citazione in CP_1 riassunzione perché effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, di aver chiesto la restituzione delle somme per la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione e la infondatezza dell'opposizione.
pagina 2 di 5 All'udienza del 27.3.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento dell'ingiunzione, la ” per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il CP_1
rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla nullità della notifica dell'atto di riassunzione perché effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.
Ed invero, come è noto, le ipotesi di nullità della notificazione sono sanate dalla comparizione del destinatario, come è nel caso in esame, con effetto retroattivo: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui “la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò consegue che la costituzione del convenuto, ancorchè tardiva ed effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della notifica da essa indotta opera “ex tunc”. (Cass. civ., sez. trib.,
27 gennaio 2001, n. 1184). Nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2001,
n. 3796.
Sempre in via preliminare, l'indicazione dell'entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all'art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa e si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/12/2019, n.
34552; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I,
25/08/2004, n. 16855).
pagina 3 di 5 Inoltre, l'ingiunzione ex rd. n. 639/1910 cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento, nonchè di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva (per tutte Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 08/04/2021, n. 9381) ed è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV,
25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come è nel caso in esame.
Nel merito non è contestata la mancata realizzazione delle opere entro il loro termine di ultimazione, ma parte attrice lamenta la mancata concessione delle proroghe richieste sussistendone i presupposti.
Orbene, sotto un primo profilo, la concessione delle proroghe rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, la quale, nella valutazione dell'interesse pubblico, si determina se concederle o meno, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
Per altro aspetto, e la circostanza è decisiva, parte attrice non ha dimostrato che in presenza delle proroghe le opere sarebbero state ultimate, ovvero completate negli eventuali ulteriori termini concessi, non indicando neanche parte attrice, la quale non ha depositato né memorie istruttore, né comparse conclusionali, la durata di queste proroghe necessarie al completamento delle opere.
L'opposizione è, conseguentemente, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna la Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle
[...]
pagina 4 di 5 spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 30.7.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5