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4 settembre 1993
4 settembre 1993
Art. 4. 1. La rubrica dell' articolo 2435 del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni".
2. All' articolo 2435 del codice civile , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 2435 del codice civile , gia' sostituito dall' art. 17 del D.Lgs. n. 127/1991 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 ), come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".
2. All' articolo 2435 del codice civile , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 2435 del codice civile , gia' sostituito dall' art. 17 del D.Lgs. n. 127/1991 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 ), come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2014, n. 10826Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente - Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere - Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere - Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere - Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 29858/2010 proposto da: VALLEDITRIA SRL 03906481001, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico Sig. CR NT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato BONACCORSI DI PATTI Domenico, che la rappresenta e difende giusta delega a margine; - ricorrente - contro LEMMAG SRL 01346151002, in persona del legale …Leggi di più...
- necessaria iscrizione del trasferimento nel libro dei soci della società·
- alienazione della quota pignorata·
- fondamento·
- pignoramento di quota di s.r.l. antecedente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6·
- effetti del possesso in favore dell'acquirente·
- società·
- di capitali·
- conferimenti·
- capitale sociale·
- società a responsabilità limitata·
- quota