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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 20/02/2026, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2620/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
PEZZELLA PIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5840/2025 spedito il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017/004/DI/000000072/0/001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente sopra denominata ha impugnato l'avviso di liquidazione in oggetto per i motivi appresso esaminati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la legittimità della liquidazione.
Questa Corte, in altra composizione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, ma la Corte di secondo grado, su appello dell'interessato, ha invece accertato la sua tempestività e, annullata la sentenza, rimesso gli atti di nuovo in primo grado per il giudizio di merito.
L'Agenzia delle Entrate con memoria scritta (controdeduzioni) ha ribadito la correttezza della liquidazione operata spiegando che, trattandosi di decreto ingiuntivo basato su fattura oltre alla disposizione del Giudice
(ingiunzione) deve essere tassato il negozio sottostante (fattura) che essendo atto sottoposto ad IVA va tassato in misura fissa.
Parte ricorrente con memoria scritta ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando di nuovo il dedotto difetto di motivazione e di allegazione del provvedimento giudiziario presupposto della liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento del ricorso la società ha dedotto:
Illegittimità per carenza di motivazione: L'Avviso di liquidazione non rappresenta adeguatamente a suo dire
- le ragioni della pretesa erariale, violando l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi previsto dall'art. 3 della Legge n. 241 /90 e dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 /2000).
La motivazione dell'atto non consente al contribuente per la sua stringatezza di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, rendendo difficile l'esercizio del diritto di difesa.
Deduce altresì la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000 in quanto l'avviso di liquidazione non reca in allegato l'atto richiamato (Decreto ingiuntivo Numero del Giudice di Pace di Civitavecchia), nonostante l'obbligo di allegazione previsto dalla legge. La mancata allegazione del provvedimento civile richiamato rende, pertanto, a dire della ricorrente, l'atto illegittimo per difetto di motivazione, ostacolando il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente.
Detti motivi che possono essere esaminati congiuntamente perché attengono sostanzialmente entrambi al difetto di motivazione, non sono fondati.
La sufficienza o meno della motivazione non va valutata in astratto ma in concreto, con riferimento alla maggiore o minore complessità del presupposto impositivo e del contesto nel quale si pone l'accertamento
(o la liquidazione) che può essere caratterizzato da circostanze già necessariamente note all'interessato.
Ebbene, il Collegio ritiene che l'avviso di liquidazione impugnato sia stato correttamente motivato, in quanto contiene gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.
L'avviso specifica chiaramente che l'imposta è dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo Numero emesso dal Giudice di Pace di Civitavecchia, in relazione alla causa civile tra la Ricorrente_1 società cooperativa e la Società_1 sas, i cui atti sono da ritenere necessariamente noti alla attuale ricorrente. Peraltro la liquidazione dell'imposta di registro è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare degli artt. 8 e 22 della Tariffa Parte I del DPR n. 131 /1986. Ed invero l'Agenzia delle
Entrate ha correttamente applicato il principio di alternatività IVA/Registro, determinando l'imposta in misura fissa per il decreto ingiuntivo e per l'enunciazione del negozio sottostante.
Il ricorso va pertanto respinto.
Equa la compensazione delle spese processuali, sia del primo grado che di quelle di appello, in considerazione della modesta entità dell'importo ed anche delle vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio
Roma 18.2.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
PEZZELLA PIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5840/2025 spedito il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017/004/DI/000000072/0/001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente sopra denominata ha impugnato l'avviso di liquidazione in oggetto per i motivi appresso esaminati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la legittimità della liquidazione.
Questa Corte, in altra composizione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, ma la Corte di secondo grado, su appello dell'interessato, ha invece accertato la sua tempestività e, annullata la sentenza, rimesso gli atti di nuovo in primo grado per il giudizio di merito.
L'Agenzia delle Entrate con memoria scritta (controdeduzioni) ha ribadito la correttezza della liquidazione operata spiegando che, trattandosi di decreto ingiuntivo basato su fattura oltre alla disposizione del Giudice
(ingiunzione) deve essere tassato il negozio sottostante (fattura) che essendo atto sottoposto ad IVA va tassato in misura fissa.
Parte ricorrente con memoria scritta ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando di nuovo il dedotto difetto di motivazione e di allegazione del provvedimento giudiziario presupposto della liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento del ricorso la società ha dedotto:
Illegittimità per carenza di motivazione: L'Avviso di liquidazione non rappresenta adeguatamente a suo dire
- le ragioni della pretesa erariale, violando l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi previsto dall'art. 3 della Legge n. 241 /90 e dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 /2000).
La motivazione dell'atto non consente al contribuente per la sua stringatezza di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, rendendo difficile l'esercizio del diritto di difesa.
Deduce altresì la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 212/2000 in quanto l'avviso di liquidazione non reca in allegato l'atto richiamato (Decreto ingiuntivo Numero del Giudice di Pace di Civitavecchia), nonostante l'obbligo di allegazione previsto dalla legge. La mancata allegazione del provvedimento civile richiamato rende, pertanto, a dire della ricorrente, l'atto illegittimo per difetto di motivazione, ostacolando il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente.
Detti motivi che possono essere esaminati congiuntamente perché attengono sostanzialmente entrambi al difetto di motivazione, non sono fondati.
La sufficienza o meno della motivazione non va valutata in astratto ma in concreto, con riferimento alla maggiore o minore complessità del presupposto impositivo e del contesto nel quale si pone l'accertamento
(o la liquidazione) che può essere caratterizzato da circostanze già necessariamente note all'interessato.
Ebbene, il Collegio ritiene che l'avviso di liquidazione impugnato sia stato correttamente motivato, in quanto contiene gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.
L'avviso specifica chiaramente che l'imposta è dovuta per la registrazione del decreto ingiuntivo Numero emesso dal Giudice di Pace di Civitavecchia, in relazione alla causa civile tra la Ricorrente_1 società cooperativa e la Società_1 sas, i cui atti sono da ritenere necessariamente noti alla attuale ricorrente. Peraltro la liquidazione dell'imposta di registro è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare degli artt. 8 e 22 della Tariffa Parte I del DPR n. 131 /1986. Ed invero l'Agenzia delle
Entrate ha correttamente applicato il principio di alternatività IVA/Registro, determinando l'imposta in misura fissa per il decreto ingiuntivo e per l'enunciazione del negozio sottostante.
Il ricorso va pertanto respinto.
Equa la compensazione delle spese processuali, sia del primo grado che di quelle di appello, in considerazione della modesta entità dell'importo ed anche delle vicende processuali che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio
Roma 18.2.2026 Il Presidente rel.